| (Commissione centrale per i rifugiati).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è
istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione
centrale per i rifugiati, di seguito denominata "Commissione
centrale", alla quale spettano i compiti di esaminare e di
decidere sulle richieste di asilo politico presentate dai
richiedenti asilo, e sulla permanenza o sulla cessazione dello
status di rifugiato politico.
2. Le domande di asilo sono esaminate da personale
tecnicamente altamente qualificato per quanto concerne le
questioni e le normative relative al diritto di asilo ed ai
rifugiati. Le decisioni sono assunte in modo indipendente,
ovvero in base ad un esame obiettivo ed imparziale di ciascuna
domanda di richiesta di asilo politico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sottoposto al parere vincolante del Parlamento, sono
attribuite annualmente alla Commissione centrale le risorse
umane e finanziarie necessarie al suo funzionamento.
4. Il personale operante presso la Commissione centrale
proviene:
a) per il 50 per cento dai ruoli della pubblica
amministrazione, fra coloro che, in possesso di elevata e
provata professionalità, ne facciano richiesta alla
Commissione centrale, e siano da questa selezionati dopo un
periodo di prova di sei mesi;
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b) per il 50 per cento da professionisti esterni
di elevata qualificazione, selezionati dopo un periodo di
prova di sei mesi.
5. L'attività della Commissioine centrale è sottoposta al
controllo della Corte dei conti.
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