| (Composizione della Commissione
centrale).
1. I componenti della Commissione centrale sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Governo.
2. La Commissione centrale è composta da:
a) un dirigente del Ministero dell'interno con
qualifica di questore, designato dal Ministro, in qualità di
presidente;
b) un dirigente del Ministero degli affari esteri
con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata,
designato dal Ministro;
c) un rappresentante del Ministero della difesa,
designato dal Ministro;
d) un rappresentante designato dal Presidente
della Croce rossa italiana (CRI);
e) un rappresentante designato dall'Ufficio per
l'Italia dell'UNHCR.
3. I componenti della Commissione centrale appartenenti
alla pubblica amministrazione sono collocati in posizione di
fuori ruolo per tutto il periodo dell'incarico. La carica di
componente della Commissione centrale è incompatibile con
qualsiasi altra carica elettiva.
4. Il mandato dei componenti della Commissione centrale è
pari alla durata della legislatura parlamentare, ed il mandato
può essere rinnovato. In caso di rinnovo del Parlamento i
componenti della Commissione centrale rimangano in carica sino
all'insediamento del nuovo Governo che, entro trenta giorni,
può confermare o rinnovare i componenti della stessa.
5. Di ciascuna riunione della Commissione centrale è
redatto un verbale dei provvedimenti all'ordine del giorno e
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delle decisioni assunte. I verbali sono consultabili previa
richiesta scritta al presidente della Commissione centrale, da
parte dei membri del Governo e dei parlamentari, i quali
possono, altresì, partecipare alle riunioni della Commissione
centrale previa comunicazione scritta al presidente della
Commissione stessa.
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