| (Personale dell'UNHCR e della CRI).
1. Il personale messo a disposizione dall'UNHCR e dalla
CRI è autorizzato ad accedere nei posti di frontiera, nelle
questure, o nei centri di accoglienza per prestare momentaneo
soccorso ed assistenza ai richiedenti asilo, qualora la
Commissione centrale ne ravvisi la necessità e l'urgenza
comunicando il proprio assenso.
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