| (Centri di accoglienza per i
richiedenti asilo).
1. L'area di accoglienza deve essere istituita all'interno
o in vicinanza del posto di frontiera in una zona che non
ostacoli l'attività della stessa. Nel caso in cui nelle fasi
di pre-esame e di esame della domanda il numero dei
richiedenti asilo risulti troppo elevato perché i posti di
frontiera possano farvi fronte, e non sia altresì possibile
utilizzare un centro di accoglienza di cui all'articolo 40,
comma 1, del testo unico emanato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministero della difesa autorizza
l'utilizzo del proprio bene dismissibile più funzionale per
uno scopo di momentanea accoglienza e più prossimo al posto di
frontiera o alla questura territorialmente interessata.
L'utilizzo è gratuito. Della decisione è informato il comitato
misto paritetico di reciproca consultazione in materia di
servitù militari della regione interessata dal provvedimento
ed il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica del territorio interessato.
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