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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70594
DDL6018-0015
Progetto di legge Camera n. 6018 - testo presentato - (DDL13-6018)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C6018. TESTIPDL
...C6018.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6018 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Pre-esame della domanda di asilo).
     1.  Nella fase di pre-esame della domanda di asilo il
  parere deve essere emesso non oltre i sette giorni successivi
  alla presentazione della domanda.  In caso di non accoglimento
 
                              Pag. 13
 
  della domanda di asilo la persona è immediatamente espulsa
  salvo che non abbia altro titolo all'ingresso e al soggiorno
  nel territorio nazionale o che la Commissione centrale non
  disponga di voler esaminare la domanda.
     2.  La domanda di asilo è vagliata in prima istanza secondo
  procedure  standard  ed uniformi indicate dalla
  Commissione centrale nei posti di frontiera, nei posti di
  accoglienza o nelle questure, da personale inviato della
  Commissione centrale, o da personale civile, militare, o della
  Polizia di Stato preposto a tale funzione su incarico della
  Commissione centrale ed in forza presso i posti di frontiera o
  le questure.
     3.  Le decisioni motivate assunte dagli incaricati sono
  comunicate alla Commissione centrale che può anche respingerle
  con motivazione.
     4.  Al richiedente asilo che presenta la domanda ai posti
  di frontiera non è consentito l'ingresso nel territorio
  nazionale per tutto il tempo necessario al pre-esame della
  domanda.
     5.  Al richiedente asilo che presenta la domanda alla
  questura territorialmente competente per il suo luogo di
  soggiorno o di dimora è consentita la libera circolazione nel
  territorio nazionale per tutto il tempo accordatogli dal visto
  di ingresso o dal permesso di soggiorno.  Nel caso di
  respingimento della domanda il richiedente può rimanere in
  Italia qualora sia in possesso dei requisiti necessari per
  l'ingresso ed il soggiorno.
     6.  Nel pre-esame della domanda di asilo gli incaricati
  della Commissione centrale possono dichiarare la non
  ammissibilità o la manifesta infondatezza e fraudolenza della
  domanda solamente dopo l'audizione personale
  dell'interessato.
     7.  La domanda di asilo è da considerare manifestamente
  infondata o chiaramente fraudolenta e strumentale quando non
  abbia alcun nesso con i criteri per il riconoscimento dello
  status  di rifugiato previsti nella citata Convenzione di
  Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n.
  722, o quando avanzata senza giustificato motivo
 
                              Pag. 14
 
  successivamente ad un provvedimento di espulsione, ovvero al
  fine di evitare l'esecuzione di tale provvedimento.
     8.  Alla persona che è respinta verso uno Stato firmatario
  della citata Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva
  con legge 24 luglio 1954, n. 722, deve essere assicurato che
  lo Stato interessato offra sufficienti garanzie per il
  rispetto dei diritti umani.  Inoltre, lo Stato verso il quale
  il richiedente asilo è inviato è informato che la persona ha
  presentato domanda di asilo in Italia e che la domanda è stata
  dichiarata inammissibile.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-6018 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6018 TOTPAG=0020 TOTDOC=0023 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=029 PAGFIN=0014 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=601800 00 FASCIDC=13DDL6018 SORTNAV=0601800 000 00000 ZZDDLC6018 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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