| (Pre-esame della domanda di asilo).
1. Nella fase di pre-esame della domanda di asilo il
parere deve essere emesso non oltre i sette giorni successivi
alla presentazione della domanda. In caso di non accoglimento
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della domanda di asilo la persona è immediatamente espulsa
salvo che non abbia altro titolo all'ingresso e al soggiorno
nel territorio nazionale o che la Commissione centrale non
disponga di voler esaminare la domanda.
2. La domanda di asilo è vagliata in prima istanza secondo
procedure standard ed uniformi indicate dalla
Commissione centrale nei posti di frontiera, nei posti di
accoglienza o nelle questure, da personale inviato della
Commissione centrale, o da personale civile, militare, o della
Polizia di Stato preposto a tale funzione su incarico della
Commissione centrale ed in forza presso i posti di frontiera o
le questure.
3. Le decisioni motivate assunte dagli incaricati sono
comunicate alla Commissione centrale che può anche respingerle
con motivazione.
4. Al richiedente asilo che presenta la domanda ai posti
di frontiera non è consentito l'ingresso nel territorio
nazionale per tutto il tempo necessario al pre-esame della
domanda.
5. Al richiedente asilo che presenta la domanda alla
questura territorialmente competente per il suo luogo di
soggiorno o di dimora è consentita la libera circolazione nel
territorio nazionale per tutto il tempo accordatogli dal visto
di ingresso o dal permesso di soggiorno. Nel caso di
respingimento della domanda il richiedente può rimanere in
Italia qualora sia in possesso dei requisiti necessari per
l'ingresso ed il soggiorno.
6. Nel pre-esame della domanda di asilo gli incaricati
della Commissione centrale possono dichiarare la non
ammissibilità o la manifesta infondatezza e fraudolenza della
domanda solamente dopo l'audizione personale
dell'interessato.
7. La domanda di asilo è da considerare manifestamente
infondata o chiaramente fraudolenta e strumentale quando non
abbia alcun nesso con i criteri per il riconoscimento dello
status di rifugiato previsti nella citata Convenzione di
Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n.
722, o quando avanzata senza giustificato motivo
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successivamente ad un provvedimento di espulsione, ovvero al
fine di evitare l'esecuzione di tale provvedimento.
8. Alla persona che è respinta verso uno Stato firmatario
della citata Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva
con legge 24 luglio 1954, n. 722, deve essere assicurato che
lo Stato interessato offra sufficienti garanzie per il
rispetto dei diritti umani. Inoltre, lo Stato verso il quale
il richiedente asilo è inviato è informato che la persona ha
presentato domanda di asilo in Italia e che la domanda è stata
dichiarata inammissibile.
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