| (Clausole di esclusione).
1. La domanda di asilo è respinta automaticamente
qualora:
a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato
in altro Stato che gli assicura adeguata protezione;
b) il rifugiato sia stato arrestato ai sensi degli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o abbia
subìto condanna penale, o sia stato denunciato per delitti
previsti dal codice penale.
2. La decisione di respingere una richiesta di asilo in
base al disposto dell'articolo 1 spetta alla Commissione
centrale.
3. La decisione di espellere un rifugiato per motivi di
sicurezza nazionale o di ordine pubblico ai sensi degli
articoli 1, lettera F), 32 e 33 della citata Convenzione di
Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n.
722, spetta alla Commissione centrale.
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