| (Ricorso avverso il non accoglimento della domanda di
asilo nella fase di pre-esame).
1. Il richiedente al quale è stata respinta la domanda di
asilo, può presentare anche direttamente, entro le settantadue
ore successive all'avvenuta comunicazione della decisione del
delegato, ad esclusione dei casi di manifesta infondatezza o
fraudolenza, ricorso al pretore competente per il territorio
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al cui posto di frontiera o questura è stata presentata la
domanda. Il ricorso può essere presentato utilizzando la
documentazione standard a disposizione delle questure e
dei posti di frontiera, predisposta dalla Commissione
centrale.
2. Qualora la domanda di asilo sia respinta ad un minore
non accompagnato, il tribunale per i minorenni
territorialmente competente provvede a presentare il ricorso
nominando un tutore. In caso di respingimento del ricorso e
ove il minore risulti essere orfano o senza parenti entro il
terzo grado all'estero od il secondo in Italia, si provvede
all'affidamento.
3. Sino alla emissione della sentenza da parte del
pretore, il ricorrente che ha presentato domanda di asilo al
posto di frontiera è ospitato nei centri di accoglienza
istituiti presso i valichi di frontiera, o presso altri centri
di accoglienza appositamente individuati.
4. E' assicurato il gratuito patrocinio qualora sia
accertato che il richiedente asilo sia oggettivamente e
manifestamente privo di mezzi di sostegno, anche in base alla
sua dichiarazione giurata. Nel caso in cui il ricorrente abbia
mentito sulle proprie condizioni economiche il ricorso è privo
di effetti.
5. Nel caso in cui il pretore accolga il ricorso la
revisione della domanda di asilo del ricorrente spetta alla
Commissione centrale.
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