| (Concessione dell'asilo. Esame della domanda).
1. Il rilascio dell'asilo spetta alla Commissione centrale
attraverso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
suoi componenti. Nel verbale della riunione della Commissione
centrale sono riportati i pareri favorevoli, contrari o di
astensione.
2. Nella fase di esame della domanda di asilo, nel caso di
audizione, le donne richiedenti asilo possono richiedere la
presenza di personale di assistenza ed anche di
interpretariato, del loro sesso.
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3. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella sua
lingua o in una lingua a lui nota. Qualora sia necessario la
Commissione centrale designa un interprete. Durante
l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una
persona di propria fiducia.
4. Nella decisione sulla domanda di asilo la Commissione
centrale valuta:
a) la domanda del pre-esame e la documentazione
prodotta o acquisita d'ufficio o prodotta dall'interessato.
Quando il pre-esame della domanda ha esito positivo, la
Commissione centrale può limitarsi ad una analisi approfondita
della documentazione trasmessale per accordare in via
definitiva l'asilo al richiedente;
b) le dichiarazioni ad essa rese durante le
audizioni;
c) l'effettiva situazione di grave mancanza di
rispetto di quei diritti fondamentali dell'uomo per cui è
possibile chiedere l'asilo. A tale fine possono essere
acquisiti documenti dell'UNHCR, della CRI o di organizzazioni
non governative di tutela dei diritti civili ed umani
riconosciute dalle Nazioni Unite o dal Governo italiano.
5. La Commissione centrale decide sulla domanda di asilo
con atto scritto e motivato non oltre i quindici giorni
dall'avvenuta trasmissione della:
a) domanda del pre-esame che è stata accolta;
b) domanda del pre-esame che è stata respinta e
che la Commissione centrale intende riesaminare;
c) sentenza del pretore favorevole
all'accoglimento del ricorso avverso il respingimento della
domanda di asilo nella fase di pre-esame.
6. La Commissione centrale adotta uno dei seguenti
provvedimenti motivati, tradotto anche nella lingua del
richiedente asilo od in una lingua a lui nota:
a) riconosce il diritto di asilo;
b) non riconosce il diritto di asilo.
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7. La decisione contraria al riconoscimento del diritto di
asilo comporta, qualora non faccia seguito la presentazione
del ricorso, l'obbligo di lasciare il territorio nazionale:
a) con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica disposto dal questore competente per
coloro che sono presenti nei centri di accoglienza ai posti di
frontiera o negli altri luoghi individuati a tale scopo,
ovvero per coloro che hanno presentato la domanda di asilo
senza avere i documenti necessari all'ingresso ed al
soggiorno. L'azione è posta in esecuzione nelle successive
quarantotto ore dall'avvenuta comunicazione della sentenza
agli interessati;
b) per coloro che sono in regola con le norme per
l'ingresso ed il soggiorno, la decisione è comunicata alla
questura, la quale rilascia i documenti del richiedente in suo
possesso ed il medesimo è obbligato a lasciare il territorio
nazionale entro la data di scadenza del permesso di soggiorno.
Il questore, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui
alla presente lettera, dispone l'espulsione dell'interessato
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
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