| (Ricorso avverso il non accoglimento della domanda di
asilo nella fase di esame).
1. Avverso il provvedimento di espulsione è consentito il
ricorso.
2. La Commissione centrale, nella comunicazione scritta e
motivata di respingimento dell'asilo, informa lo straniero
dell'autorità cui è possibile presentare il ricorso entro le
successive quarantotto ore allegando il modulo standard
di ricorso.
3. Qualora la domanda di asilo sia respinta ad un minore
non accompagnato, è il tribunale dei minori territorialmente
competente a presentare il ricorso nominando un tutore. In
caso di respingimento del ricorso e ove il minore risulti
essere orfano o senza parenti entro il terzo grado all'estero
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od il secondo grado residenti in Italia, si provvede
all'affidamento.
4. Al richiedente asilo che venga accertato essere
oggettivamente e manifestamente privo di mezzi di sostegno,
anche in base alla sua dichiarazione giurata, è garantito il
gratuito patrocinio. Nel caso in cui il ricorrente abbia
mentito sulle proprie condizioni economiche il ricorso è
annullato.
5. La decisione dell'autorità competente all'esame del
ricorso è definitiva ed in caso di respingimento del ricorso i
cittadini stranieri devono abbandonare il territorio nazionale
nei termini disposti dall'articolo 16, comma 7.
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