| (Riconoscimento del diritto di asilo).
1. La Commissione centrale nel caso di riconoscimento del
diritto di asilo rilascia all'interessato, tramite il questore
competente per territorio, un apposito documento valido per il
soggiorno da essa predisposto. Il documento sul quale è
impressa la dicitura: "Asilo" è rilasciato per un periodo di
due anni, ed è rinnovabile qualora ne sussistano le
condizioni, su indicazione della Commissione centrale, su
richiesta dell'interessato che la inoltra alla questura tre
mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno. Insieme
al documento valido per il soggiorno è rilasciato un
passaporto nella cui prima pagina è impressa la dicitura:
"Asilo". Nel caso di nucleo familiare i minori sono segnalati
sui passaporti dei genitori.
2. Il titolare del diritto di asilo può fare domanda di
ricongiungimento con il coniuge ed i figli e può fare
richiesta alla Commissione centrale di poter concedere anche a
loro il diritto di asilo, ovvero lo status di rifugiato.
La Commissione centrale può accogliere o respingere la
richiesta. Contro la decisione della Commissione centrale la
persona alla quale è stato concesso il diritto di asilo può
presentare ricorso per conto dei familiari al tribunale
amministrativo regionale competente per il luogo in cui il
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rifugiato risiede nei termini e nei modi stabiliti dalla
legge. Se il ricorrente non è indigente le spese sono
inderogabilmente a carico del medesimo.
3. I dati anagrafici ed il luogo di residenza del
beneficiario del diritto di asilo sono inseriti nel centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno e del Ministero
degli affari esteri.
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