| (Estinzione del diritto di asilo).
1. Il titolare del diritto di asilo può rinunciarvi
automaticamente con comunicazione scritta al questore
competente per il luogo in cui lo straniero vive. Della
decisione è informata la Commissione centrale.
2. Il diritto di asilo si estingue immediatamente qualora
il rifugiato sia stato arrestato ai sensi degli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale, o abbia subìto condanna
penale o sia stato denunciato per delitti previsti dal codice
penale.
3. L'estinzione del diritto di asilo comporta per la
persona il ritiro del documento di soggiorno e del passaporto
per motivi di asilo.
4. Cessate le condizioni per la concessione dello
status di rifugiato politico ai sensi del comma 2, lo
straniero è obbligato ad abbandonare immediatamente il
territorio dello Stato con traduzione alla frontiera dalla
quale aveva fatto ingresso. La Commissione centrale tramite la
questura notifica la decisione allo straniero.
5. Cessate le condizioni per la concessione dello
status di rifugiato al di fuori delle ipotesi previste
al comma 2, lo straniero può fare richiesta alla questura
competente per il rilascio di permesso di soggiorno qualora lo
straniero soddisfi le disposizioni in materia di ingresso e di
soggiorno in Italia, ovvero disponga di un lavoro che gli
permetta di avere mezzi economici sufficienti per sé ed
eventualmente, se a carico, per la propria famiglia, e di
avere un alloggio. La questura valuta e verifica la veridicità
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delle dichiarazioni rese dal richiedente. In caso di non
accoglimento della domanda lo straniero ha trenta giorni di
tempo per lasciare il territorio dello Stato. Lo straniero che
ha lasciato il territorio dello Stato può comunque presentare
domanda per un nuovo visto di ingresso ad una sede diplomatica
italiana, che, verificata la sussistenza delle condizioni, può
rilasciarlo.
6. Contro la decisione di estinzione del diritto di asilo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente per il luogo in cui il rifugiato ha eletto
domicilio. Il rifugiato non beneficia del patrocinio gratuito.
Il ricorso è inammissibile qualora il rifugiato durante la sua
permanenza in Italia sia stato denunciato o processato per
delitti previsti dal codice penale.
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