| (Misure di assistenza).
1. Al possessore del diritto di asilo che sia sprovvisto
di mezzi finanziari, sono garantite misure di assistenza
finanziaria e di alloggio, per il periodo strettamente
necessario ad un suo inserimento nel mondo del lavoro. Tale
periodo non può essere superiore ai dodici mesi dal momento
del rilascio del diritto di asilo.
2. Le spese relative all'assistenza garantita ai sensi del
comma 1 sono a carico della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a valere sull'apposito fondo per l'asilo politico,
la cui dotazione finanziaria annuale è soggetta al parere
vincolante delle Camere.
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