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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70604
DDL6019-0002
Progetto di legge Camera n. 6019 - testo presentato - (DDL13-6019)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6019. TESTIPDL
...C6019.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6019 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'istituto della delega
  legislativa collide, in astratto, con i princìpi democratici
  di sovranità popolare e di garanzia della divisione dei poteri
  e con il principio di inderogabilità delle competenze.  Esso
  costituisce infatti un pur parziale e temporaneo recedere
  dell'organo legislativo dalle sue funzioni, vulnera
  l'equilibrio delle competenze, può determinare una
  concentrazione eccessiva di potere nell'Esecutivo e
  rappresenta una eccezione al principio della inderogabilità
  delle competenze, espressione dell'antica massima (elaborata
  dai glossatori in margine ad un passo di Paolo) " delegatus
  (il Parlamento)  delegare non potest. ".
     Che si tratti di uno strappo alle regole generali è
  dimostrato dalle forti obiezioni mosse all'istituto in sede di
  Assemblea costituente, superate dalle indicazioni degli
  articoli 76 e 77 della Costituzione che, pur consentendo al
  Governo l'emanazione di norme delegate, ne ha vincolato
  l'esercizio ai princìpi ed ai criteri direttivi enunciati nel
  provvedimento di delega e soltanto per un tempo limitato.  La
  Costituzione ha quindi concepito la delegazione come una
  deroga ed una eccezione ai princìpi generali dell'ordinamento
  giuridico ed al normale funzionamento del sistema, ha escluso
  la possibilità di deleghe tacite, implicite e generiche, e ha
  lasciato solo al giudizio della Corte costituzionale l'esame
  della violazione ai princìpi (eccesso di delega).
     L'espressione "oggetti determinati", poi modificata in
  quella attuale di "oggetti definiti" (approvata nella seduta
  pomeridiana del 16 ottobre 1947), nacque da un'iniziativa del
  presidente della seconda sottocommissione (onorevole
  Terracini), intesa a restringere l'ambito della delegazione
 
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  ritenendo l'"oggetto" meno ampio della "materia", talché oggi
  comunemente si intende che l'ambito del potere delegato debba
  essere definito esattamente dalla legge delega ed in termini
  non troppo ampi, sempre inferiori all'ambito della materia
  generale.  A tale proposito è stato osservato (Cervati-Ferri)
  che, seppur con una legge a contenuto plurimo possa essere
  attribuito al Governo un ambito di normazione afferente ad una
  "materia", ciò dovrà accadere solo per tutti gli oggetti, e,
  dunque, le situazioni, gli istituti ed i rapporti la cui
  disciplina è delegata.
     Tale materia è stata altresì disciplinata, come è noto,
  dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che tra
  l'altro, richiede il parere obbligatorio delle Commissioni
  parlamentari permanenti per le deleghe da espletare nel
  termine superiore ai due anni.  L'articolo 16 della legge n.
  400 del 1988 ha eliminato il controllo della Corte dei conti
  che, in precedenza, interveniva, secondo le regole generali,
  dopo il decreto presidenziale di emanazione.
     L'elaborazione interpretativa ritiene ammissibile, anche
  in mancanza di un'esplicita od implicita autorizzazione della
  legge delegante, l'espletamento della delega attraverso una
  serie di decreti tra loro complementari, nonché l'esercizio
  attraverso atti non più solo complementari, ma sovrapposti
  l'uno all'altro, con modifica od abrogazione delle precedenti
  norme emanate in virtù della delega.
     Di recente, dopo la sentenza della Corte costituzionale
  che ha vietato la reiterazione dei decreti-legge, è stato
  registrato un aumento considerevole delle leggi delegate per
  oggetti e materie di rilevante importanza, talvolta con
  un'indicazione generica dei criteri e dei princìpi direttivi
  ai quali il provvedimento delegato deve uniformarsi ed,
  inoltre, considerando le modalità di svolgimento del
  procedimento, di fatto sottraendo al Parlamento ogni
  possibilità di intervento giacché il parere delle Commissioni
  parlamentari è meramente consultivo e non vincolante.  Inoltre,
  per cause diverse, alle Commissioni parlamentari è lasciato un
  tempo ristrettissimo per l'elaborazione del parere.
     Appare quindi opportuno intervenire sulla delicata
  questione con una modifica alla legge n. 400 del 1988, in
  merito al procedimento di delegazione legislativa per
  restituire al Parlamento la possibilità di un esame
  approfondito e di un intervento efficace, così da accentuare
  il carattere di eccezione e di deroga della delega al sistema
  generale tracciato dalla Costituzione.
     Nel ripetere l'espressione di "oggetto definito" indicata
  nella Costituzione, si è inteso stabilire l'obbligo della
  omogeneità delle disposizioni, in coerenza con le indicazioni
  per l'ordinata legislazione.  Inoltre, nell'indicare i tempi
  precisi per l'emanazione dei pareri, si è altresì previsto
  che, qualora le Commissioni permanenti della Camera dei
  deputati e del Senato della Repubblica esprimano entrambe una
  conforme richiesta di modifica dello schema di decreto
  legislativo, tale richiesta sia vincolante ed ad essa il
  Governo debba uniformarsi.  In ogni caso, il Governo dovrà
  restituire alle Camere lo schema definitivo (eventualmente
  corretto dopo le prime osservazioni) per il parere
  definitivo.
     In coerenza con le indicazioni venute dalla prassi
  (accolta anche in recenti leggi delega) si è altresì precisato
  che lo schema di decreto legislativo debba pervenire alle
  Camere con allegati gli altri pareri eventualmente
  richiesti.
 
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