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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70605
DDL6019-0003
Progetto di legge Camera n. 6019 - testo presentato - (DDL13-6019)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C6019. TESTIPDL
...C6019.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6019 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 14. -  (Decreti legislativi). -   1.  I
  decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
  dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
  Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
  legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge
  di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
  e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
  legge di delegazione.
       2.  La delega legislativa deve riferirsi a oggetti
  definiti, di natura omogenea, e deve essere esercitata con un
  unico provvedimento.
       3.  L'emanazione del decreto legislativo deve
  intervenire entro il termine, non prorogabile, stabilito dalla
  legge di delegazione.
       4.  Il Governo è tenuto a richiedere il parere delle
  Camere sugli schemi dei decreti legislativi.  A tal fine esso
  trasmette ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
  della Repubblica lo schema di decreto legislativo, allegandovi
  i pareri espressi dagli altri organi, ove prescritti nella
  legge di delegazione.  Il parere, che riguarda il contenuto
  dello schema e l'osservanza delle regole di corretta redazione
  normativa, è espresso dai competenti organi di ciascuna
  Camera, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
  trasmissione dello schema medesimo alle Camere.  Sono in esso
  specificatamente elencate le eventuali disposizioni ritenute
  non corrispondenti ai princìpi ed ai criteri direttivi
  stabiliti dalla legge di delegazione.
       5.  I pareri delle Commissioni di merito della Camera
  dei deputati e del Senato della Repubblica, se conformi, sono
 
                               Pag. 4
 
  vincolanti per il Governo, che è tenuto ad uniformare ai
  pareri il testo del provvedimento legislativo.
       6.  Nei trenta giorni successivi alla trasmissione
  del parere della Camera che si sia espressa per ultima, il
  Governo, esaminati i pareri, trasmette nuovamente alle Camere
  gli schemi, con le eventuali modificazioni ed osservazioni,
  per il parere definitivo che deve essere espresso entro i
  successivi trenta giorni".
 
DATA=990513 FASCID=DDL13-6019 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6019 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=009 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=601900 00 FASCIDC=13DDL6019 SORTNAV=0601900 000 00000 ZZDDLC6019 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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