| 1. L'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Decreti legislativi). - 1. I
decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge
di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. La delega legislativa deve riferirsi a oggetti
definiti, di natura omogenea, e deve essere esercitata con un
unico provvedimento.
3. L'emanazione del decreto legislativo deve
intervenire entro il termine, non prorogabile, stabilito dalla
legge di delegazione.
4. Il Governo è tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti legislativi. A tal fine esso
trasmette ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica lo schema di decreto legislativo, allegandovi
i pareri espressi dagli altri organi, ove prescritti nella
legge di delegazione. Il parere, che riguarda il contenuto
dello schema e l'osservanza delle regole di corretta redazione
normativa, è espresso dai competenti organi di ciascuna
Camera, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
trasmissione dello schema medesimo alle Camere. Sono in esso
specificatamente elencate le eventuali disposizioni ritenute
non corrispondenti ai princìpi ed ai criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione.
5. I pareri delle Commissioni di merito della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, se conformi, sono
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vincolanti per il Governo, che è tenuto ad uniformare ai
pareri il testo del provvedimento legislativo.
6. Nei trenta giorni successivi alla trasmissione
del parere della Camera che si sia espressa per ultima, il
Governo, esaminati i pareri, trasmette nuovamente alle Camere
gli schemi, con le eventuali modificazioni ed osservazioni,
per il parere definitivo che deve essere espresso entro i
successivi trenta giorni".
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