| Onorevoli Colleghi! - La legge 24 gennaio 1979, n. 18,
recante norme in materia di elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo, nella parte in cui prevede
la possibilità per i partiti o gruppi politici espressi dalle
minoranze linguistiche di presentare liste di propri
candidati, omette di elencare i gruppi o partiti politici
espressi dalla minoranza linguistica ladina, con ciò
escludendo dal proprio ambito di applicazione una minoranza
riconosciuta costituzionalmente al pari di quella francese
della Valle d'Aosta, di quella slovena del Friuli
Venezia-Giulia e di quella tedesca della provincia di
Bolzano.
Si tratta di una grave lacuna che la presente proposta di
legge intende colmare, eliminando una palese discriminazione
tra le minoranze linguistiche riconosciute dal nostro
ordinamento giuridico e una ancor più evidente discriminazione
tra i cittadini della regione Trentino-Alto Adige, in cui gli
appartenenti al gruppo linguistico tedesco si vedono
riconosciuta la facoltà di esprimere propri candidati a
rappresentarli in seno al Parlamento europeo, mentre i
cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino non hanno
questa facoltà.
L'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige riconosce parità di diritti ai cittadini della regione,
qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono -
dunque anche quello ladino - e salvaguarda le rispettive
caratteristiche etniche e culturali; anche la Carta
costituzionale sancisce il riconoscimento giuridico e la
tutela delle minoranze linguistiche. Infine, proprio questo
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Parlamento ha approvato alcune norme tese a rendere effettivo
il contenuto dell'articolo 6 della Costituzione: se gli
interessi delle minoranze linguistiche costituiscono una
ricchezza ed un valore giuridicamente riconosciuto e tutelato
dal nostro ordinamento, si rende opportuna la loro presenza
nei luoghi della decisione politica affinché possano
contribuire alla formazione dell'indirizzo generale. Ciò è
vero per le istituzioni locali e nazionali e tanto più lo è
per quelle comunitarie.
Il Trattato di Maastricht, all'articolo 138 A, ha previsto
l'articolazione della struttura del Parlamento europeo in
partiti, fattore importante dell'integrazione europea. E'
questa la chiave di lettura del Trattato di Maastricht, che ha
inteso dare un forte impulso all'integrazione europea in vista
del superamento dell'Europa dei mercati ed in favore della
costituzione dell'Europa dei cittadini. In questo senso,
rivestono un ruolo importantissimo i rappresentanti dei popoli
nelle istituzioni comunitarie ed in particolare nel
Parlamento, espressione diretta dei cittadini in quanto unico
organo comunitario eletto a suffragio universale. L'obiettivo
primario del Trattato di Maastricht, ossia l'integrazione
europea, è perseguito attraverso la previsione di un organo,
il Parlamento appunto, che sia la sede deputata alla
rappresentanza dell'Europa dei popoli e che rispecchi le
complesse componenti delle varie società nazionali a livello
europeo.
Ogni Parlamento dovrebbe essere in grado di riflettere a
livello politico-istituzionale la natura composita della
società e i corpi rappresentativi devono rispecchiare tutte le
principali caratteristiche politiche, culturali, economiche ed
etnico-linguistiche della società.
In questo quadro bisogna allora permettere la
rappresentanza politica delle minoranze linguistiche, compresa
quella ladina, e porre attenzione ai sistemi selettivi dei
corpi rappresentativi che devono essere adottati con criteri
tali da permettere di raggiungere il risultato, che in altre
parole devono consentire la rappresentanza effettiva delle
diverse componenti sociali.
La citata legge n. 18 del 1979, in materia di elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, prevedendo
un quorum non inferiore a 50 mila voti ottenuti, uguale
per tutti i candidati delle liste espresse dalle minoranze
linguistiche, introduce di fatto una preclusione all'effettiva
elezione del rappresentante espresso dalle minoranze
linguistiche. Considerata l'entità numerica delle popolazioni
francese, slovena e ladina, la soglia delle 50 mila preferenze
si risolve in una clausola di sbarramento alla rappresentanza
delle minoranze linguistiche francese della Valle d'Aosta,
slovena del Friuli Venezia-Giulia e ladina del Trentino-Alto
Adige, consentendo solo ai rappresentanti di lingua tedesca
della provincia di Bolzano di raggiungere tale soglia. Ancora
una volta si tratta di un'ingiusta discriminazione, non solo
fra minoranze linguistiche presenti nella stessa regione, ma
fra tutte le minoranze linguistiche riconosciute dal nostro
ordinamento giuridico.
E' quindi necessario modificare questa disposizione della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevedendo un quorum
differenziato per le diverse liste espresse dalle minoranze
linguistiche, che sia più adatto alla consistenza numerica
delle popolazioni minoritarie e che garantisca una presenza
non solo simbolica, bensì effettiva dei rappresentanti delle
minoranze linguistiche in seno al Parlamento europeo, in modo
da dare corpo ad una significativa ed efficace influenza degli
interessi minoritari in sede di decisione politica e da
eliminare le discriminazioni che evidentemente ostacolano
l'integrazione tra i popoli, sia a livello europeo che a
livello nazionale.
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