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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70607
DDL6020-0002
Progetto di legge Camera n. 6020 - testo presentato - (DDL13-6020)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6020. TESTIPDL
...C6020.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6020 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 24 gennaio 1979, n. 18,
  recante norme in materia di elezione dei rappresentanti
  dell'Italia al Parlamento europeo, nella parte in cui prevede
  la possibilità per i partiti o gruppi politici espressi dalle
  minoranze linguistiche di presentare liste di propri
  candidati, omette di elencare i gruppi o partiti politici
  espressi dalla minoranza linguistica ladina, con ciò
  escludendo dal proprio ambito di applicazione una minoranza
  riconosciuta costituzionalmente al pari di quella francese
  della Valle d'Aosta, di quella slovena del Friuli
  Venezia-Giulia e di quella tedesca della provincia di
  Bolzano.
     Si tratta di una grave lacuna che la presente proposta di
  legge intende colmare, eliminando una palese discriminazione
  tra le minoranze linguistiche riconosciute dal nostro
  ordinamento giuridico e una ancor più evidente discriminazione
  tra i cittadini della regione Trentino-Alto Adige, in cui gli
  appartenenti al gruppo linguistico tedesco si vedono
  riconosciuta la facoltà di esprimere propri candidati a
  rappresentarli in seno al Parlamento europeo, mentre i
  cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino non hanno
  questa facoltà.
     L'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
  Adige riconosce parità di diritti ai cittadini della regione,
  qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono -
  dunque anche quello ladino - e salvaguarda le rispettive
  caratteristiche etniche e culturali; anche la Carta
  costituzionale sancisce il riconoscimento giuridico e la
  tutela delle minoranze linguistiche.  Infine, proprio questo
 
                               Pag. 2
 
  Parlamento ha approvato alcune norme tese a rendere effettivo
  il contenuto dell'articolo 6 della Costituzione: se gli
  interessi delle minoranze linguistiche costituiscono una
  ricchezza ed un valore giuridicamente riconosciuto e tutelato
  dal nostro ordinamento, si rende opportuna la loro presenza
  nei luoghi della decisione politica affinché possano
  contribuire alla formazione dell'indirizzo generale.  Ciò è
  vero per le istituzioni locali e nazionali e tanto più lo è
  per quelle comunitarie.
     Il Trattato di Maastricht, all'articolo 138 A, ha previsto
  l'articolazione della struttura del Parlamento europeo in
  partiti, fattore importante dell'integrazione europea.  E'
  questa la chiave di lettura del Trattato di Maastricht, che ha
  inteso dare un forte impulso all'integrazione europea in vista
  del superamento dell'Europa dei mercati ed in favore della
  costituzione dell'Europa dei cittadini.  In questo senso,
  rivestono un ruolo importantissimo i rappresentanti dei popoli
  nelle istituzioni comunitarie ed in particolare nel
  Parlamento, espressione diretta dei cittadini in quanto unico
  organo comunitario eletto a suffragio universale.  L'obiettivo
  primario del Trattato di Maastricht, ossia l'integrazione
  europea, è perseguito attraverso la previsione di un organo,
  il Parlamento appunto, che sia la sede deputata alla
  rappresentanza dell'Europa dei popoli e che rispecchi le
  complesse componenti delle varie società nazionali a livello
  europeo.
     Ogni Parlamento dovrebbe essere in grado di riflettere a
  livello politico-istituzionale la natura composita della
  società e i corpi rappresentativi devono rispecchiare tutte le
  principali caratteristiche politiche, culturali, economiche ed
  etnico-linguistiche della società.
     In questo quadro bisogna allora permettere la
  rappresentanza politica delle minoranze linguistiche, compresa
  quella ladina, e porre attenzione ai sistemi selettivi dei
  corpi rappresentativi che devono essere adottati con criteri
  tali da permettere di raggiungere il risultato, che in altre
  parole devono consentire la rappresentanza effettiva delle
  diverse componenti sociali.
     La citata legge n. 18 del 1979, in materia di elezione dei
  rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, prevedendo
  un  quorum  non inferiore a 50 mila voti ottenuti, uguale
  per tutti i candidati delle liste espresse dalle minoranze
  linguistiche, introduce di fatto una preclusione all'effettiva
  elezione del rappresentante espresso dalle minoranze
  linguistiche.  Considerata l'entità numerica delle popolazioni
  francese, slovena e ladina, la soglia delle 50 mila preferenze
  si risolve in una clausola di sbarramento alla rappresentanza
  delle minoranze linguistiche francese della Valle d'Aosta,
  slovena del Friuli Venezia-Giulia e ladina del Trentino-Alto
  Adige, consentendo solo ai rappresentanti di lingua tedesca
  della provincia di Bolzano di raggiungere tale soglia.  Ancora
  una volta si tratta di un'ingiusta discriminazione, non solo
  fra minoranze linguistiche presenti nella stessa regione, ma
  fra tutte le minoranze linguistiche riconosciute dal nostro
  ordinamento giuridico.
     E' quindi necessario modificare questa disposizione della
  legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevedendo un  quorum
  differenziato per le diverse liste espresse dalle minoranze
  linguistiche, che sia più adatto alla consistenza numerica
  delle popolazioni minoritarie e che garantisca una presenza
  non solo simbolica, bensì effettiva dei rappresentanti delle
  minoranze linguistiche in seno al Parlamento europeo, in modo
  da dare corpo ad una significativa ed efficace influenza degli
  interessi minoritari in sede di decisione politica e da
  eliminare le discriminazioni che evidentemente ostacolano
  l'integrazione tra i popoli, sia a livello europeo che a
  livello nazionale.
 
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