| 1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza
linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti
ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta
a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto
la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50 mila
nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua tedesca
della provincia di Bolzano, a 30 mila nel caso di liste
espresse dalla minoranza di lingua francese della Valle
d'Aosta e di lingua slovena del Friuli Venezia-Giulia, a 15
mila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua
ladina della regione Trentino-Alto Adige".
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