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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70611
DDL6021-0002
Progetto di legge Camera n. 6021 - testo presentato - (DDL13-6021)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6021. TESTIPDL
...C6021.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6021 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legislazione antimafia è
  andata progressivamente costituendosi come un sottosistema
  penale, processuale e penitenziario, che in diversi punti
  deroga rispetto al sistema generale.  Tale sottosistema trova
  una propria legittimazione nella inderogabile esigenza di
  rispondere con strumenti efficaci alle sfide di una
  criminalità che, come quella mafiosa, attenta alle radici
  stesse della convivenza democratica.  Tale legittimazione,
  però, non può e non deve impedire di procedere ad una
  sistematica razionalizzazione del quadro normativo, o di una
  parte di esso, in materia di criminalità organizzata: è questo
  il caso dell'articolo 416- bis  del codice penale.
     La dottrina di matrice accademica, in alcune sue prese di
  posizione, si è preoccupata di evidenziare alcuni difetti
  nella struttura dell'articolo in esame, difetti ravvisati
  soprattutto in un eccesso di elementi generici di derivazione
  sociologica e nel rischio di una ricostruzione del reato in
  chiave di "tipo d'autore".  Tuttavia, la lacuna più grave sta
  nel fatto che l'articolo 416- bis  ignora, di fatto,
  l'istituto del "concorso esterno" nel reato associativo.  In
  tempi recenti, per sopperire a questa lacuna, la
  giurisprudenza ha ritenuto possibile applicare, anche al reato
  di cui all'articolo 416- bis  del codice penale, la
  disciplina prevista dall'articolo 110 del medesimo codice
  penale e ciò in contrasto sia con la dottrina prevalente sia
  con la giurisprudenza di legittimità.
     La possibilità di applicare al reato di cui all'articolo
  416- bis  del codice penale la disciplina dell'articolo
  110 del medesimo codice ha lo scopo di punire chi, pur non
  appartenendo in modo stabile ed incardinato all'associazione
  mafiosa, con la propria condotta facilita l'opera ed i fini
  della stessa.
 
                               Pag. 2
 
     La Corte di cassazione (Sezioni unite, 5 ottobre 1994,
  deposito della sentenza 28 dicembre 1994, n. 16) ha
  identificato il concorrente eventuale nel reato associativo in
  colui che fornisce un "apporto staccato, avulso, indipendente
  dalla stabilità dell'organizzazione", ma consapevole che con
  la propria azione "contribuisce all'ulteriore realizzazione
  degli scopi della  societas sceleris ".  E ancora, la
  medesima giurisprudenza definisce il sostegno esterno in
  maniera puntuale, costituendo quel sottosistema cui si
  accennava sopra, e il concorrente come colui che è chiamato in
  momenti di emergenza per "colmare temporanei vuoti in un
  determinato ruolo", o agire per "l'aggiustamento di un
  processo" o per consentire all'associazione "di mantenersi in
  vita, anche solo in un determinato settore, onde poter
  perseguire i propri scopi".
     In definitiva, se il reato associativo è un reato a
  concorso necessario la citata interpretazione
  giurisprudenziale va oltre ed individua non solo i concorrenti
  necessari (coloro che sono effettivamente affiliati
  all'associazione), ma anche i concorrenti eventuali (chi non
  fa parte dell'associazione, ma la favorisce, la fiancheggia e
  contribuisce alla sua attività).
     Applicando l'articolo 416- bis  del codice penale, per
  effetto del richiamo alle norme sul concorso di persone nel
  reato, tanto i primi quanto gli altri sono assoggettati alla
  stessa sanzione penale.  Tutto questo anche se la
  giurisprudenza di legittimità ha chiaramente evidenziato che
  esiste una netta differenza tra i due comportamenti.
     Nella fattispecie l'istituto del "concorso esterno" è
  diventato uno strumento di comodo impiego giudiziario che,
  grazie alla sua duttilità, bene si presta a ricomprendere le
  forme di "contiguità" penalmente rilevanti.  Ma proprio questa
  duttilità implica come costo una incertezza di confini della
  figura e il conseguente rischio di una sua espansione
  incontrollata: basti considerare che è accaduto che una
  medesima condotta è stata in giurisprudenza qualificata ora
  concorso esterno nell'associazione mafiosa, ora partecipazione
  interna nell'associazione stessa, ora assistenza agli
  associati ai sensi dell'articolo 418 del codice penale.
     La vera ragione della difficoltà di chiarire il carattere
  controverso del concorso esterno nell'ambito della dottrina
  penalistica sta nel fatto che, come studi recenti hanno
  evidenziato, i princìpi del concorso criminoso sono stati
  storicamente elaborati all'ombra dei reati monosoggettivi, per
  cui una loro estensibilità al reato associativo è tutt'altro
  che scontata sul piano sia logico che politico-criminale.
     Da qui nasce una duplice possibilità in una prospettiva di
  riforma: o elaborare una specifica parte generale dei reati
  associativi, o (soluzione preferibile per la sua minore
  problematicità) creare una nuova fattispecie incriminatrice di
  parte speciale.
     In ognuno dei due casi è il legislatore ad assumersi la
  responsabilità di indicare i presupposti e i limiti della
  contiguità penalmente rilevante.
     La presente proposta di legge intende seguire la seconda
  ipotesi prevedendo, con un articolo unico, l'introduzione
  dell'articolo 379- bis  del codice penale, che punisce con
  la pena della reclusione da due a cinque anni chi, non facendo
  parte dell'associazione mafiosa, favorisce il perseguimento
  dei suoi scopi illeciti o ne agevola l'attività.
 
DATA=990513 FASCID=DDL13-6021 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6021 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=602100 00 FASCIDC=13DDL6021 SORTNAV=0602100 000 00000 ZZDDLC6021 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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