| 1. Dopo l'articolo 379 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 379- bis.(Favoreggiamento o agevolazione di
associazione di tipo mafioso). - Chiunque, al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 416- bis, favorisce
consapevolmente con la sua condotta un'associazione di tipo
mafioso o ne agevola in modo occasionale l'attività, è punito
con la reclusione da due a cinque anni.
La disposizione del primo comma si applica anche alla
camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso".
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