| (Determinazione dell'indennità).
1. L'importo dell'indennità di carica è fissato per gli
assessori comunali in misura proporzionale analoga per tutto
il territorio nazionale ed è riferita all'indennità percepita
dal sindaco allo stesso titolo nella medesima
amministrazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
emanato un regolamento che determina la misura dell'indennità
spettante ai sindaci e agli assessori comunali, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione di una indennità di carica
maggiore a vantaggio di sindaci o di assessori comunali che
sono lavoratori autonomi;
b) determinazione di una indennità di carica
minore a favore di sindaci o di assessori comunali che
risultano essere lavoratori dipendenti e non usufruiscono
dell'aspettativa per lo svolgimento delle proprie funzioni;
c) determinazione di una indennità di carica in
misura maggiore per i sindaci o gli assessori metropolitani
rispetto a quella dovuta ad altri sindaci o assessori
comunali.
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3. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità
di carica di cui al presente articolo, corrisposte ad
assessori comunali o sindaci, sono a carico del bilancio dello
Stato.
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