| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999, e in lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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