| 1. La presente legge si applica ai lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1) a
14), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, come modificato dall'articolo
5 della presente legge, in tutti i casi in cui la loro
prestazione d'opera si caratterizza come lavoro intermittente,
definito ai sensi del comma 2, e, comunque, in tutti i casi in
cui il loro lavoro non è a carattere continuativo con
conseguente assunzione come dipendenti, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
2. E' definito lavoro intermittente la prestazione d'opera
sistematicamente e volutamente saltuaria finalizzata a
differenziare il più possibile nel tempo i luoghi ed i datori
di lavoro, ed a perseguire il numero più elevato possibile di
prestazioni saltuarie per il raggiungimento di una somma di
compensi sufficiente al sostentamento del lavoratore. Il
lavoro intermittente è un lavoro atipico, subordinato alle
esigenze sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur
mantenendo caratteristiche di autonomia tipiche del lavoro
artistico o creativo.
3. Quando i lavoratori dello spettacolo non sono assunti
come dipendenti o quando non assumono loro stessi il ruolo di
imprenditori o di organizzatori, in conformità alla
legislazione vigente in materia di imprese di pubblico
spettacolo, di intrattenimento e di svago, essi devono essere
inquadrati, rispetto agli organizzatori di spettacoli,
concerti, balli e intrattenimenti, come lavoratori subordinati
atipici e devono essere definiti lavoratori autonomi
subordinati. Il presente comma si applica anche quando i
lavoratori dello spettacolo sono costituiti in società
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semplici o di fatto o in forme associative prive di
personalità giuridica. Il medesimo criterio di inquadramento
si applica anche nei casi in cui tali attività, con o senza
spettatori o pubblico partecipante, sono organizzate per fini
di riproduzione o di registrazione, comunque tecnologicamente
effettuate, o per fini di diffusione radiotelevisiva, in
quanto anche esse sono attività subordinate ed atipiche,
inserite nell'ordinamento speciale che riguarda l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) e l'ufficio speciale di collocamento per i
lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.
4. Gli artisti ed i tecnici che operano attraverso forme
associative statutariamente a carattere amatoriale nonché
prive di personalità giuridica, in possesso del nulla osta di
agibilità ministeriale di cui al decreto del Capo del Governo
14 febbraio 1938, n. 153, non sono annoverati tra i lavoratori
dello spettacolo e il loro rapporto di lavoro non è
disciplinato dalla normativa relativa.
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