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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70637
DDL6027-0003
Progetto di legge Camera n. 6027 - testo presentato - (DDL13-6027)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C6027. TESTIPDL
...C6027.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6027 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  La presente legge si applica ai lavoratori dello
  spettacolo di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1) a
  14), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
  16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
  legge 29 novembre 1952, n. 2388, come modificato dall'articolo
  5 della presente legge, in tutti i casi in cui la loro
  prestazione d'opera si caratterizza come lavoro intermittente,
  definito ai sensi del comma 2, e, comunque, in tutti i casi in
  cui il loro lavoro non è a carattere continuativo con
  conseguente assunzione come dipendenti, con contratto di
  lavoro a tempo indeterminato.
     2.  E' definito lavoro intermittente la prestazione d'opera
  sistematicamente e volutamente saltuaria finalizzata a
  differenziare il più possibile nel tempo i luoghi ed i datori
  di lavoro, ed a perseguire il numero più elevato possibile di
  prestazioni saltuarie per il raggiungimento di una somma di
  compensi sufficiente al sostentamento del lavoratore.  Il
  lavoro intermittente è un lavoro atipico, subordinato alle
  esigenze sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur
  mantenendo caratteristiche di autonomia tipiche del lavoro
  artistico o creativo.
     3.  Quando i lavoratori dello spettacolo non sono assunti
  come dipendenti o quando non assumono loro stessi il ruolo di
  imprenditori o di organizzatori, in conformità alla
  legislazione vigente in materia di imprese di pubblico
  spettacolo, di intrattenimento e di svago, essi devono essere
  inquadrati, rispetto agli organizzatori di spettacoli,
  concerti, balli e intrattenimenti, come lavoratori subordinati
  atipici e devono essere definiti lavoratori autonomi
  subordinati.  Il presente comma si applica anche quando i
  lavoratori dello spettacolo sono costituiti in società
 
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  semplici o di fatto o in forme associative prive di
  personalità giuridica.  Il medesimo criterio di inquadramento
  si applica anche nei casi in cui tali attività, con o senza
  spettatori o pubblico partecipante, sono organizzate per fini
  di riproduzione o di registrazione, comunque tecnologicamente
  effettuate, o per fini di diffusione radiotelevisiva, in
  quanto anche esse sono attività subordinate ed atipiche,
  inserite nell'ordinamento speciale che riguarda l'Ente
  nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
  spettacolo (ENPALS) e l'ufficio speciale di collocamento per i
  lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente
  della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.
     4.  Gli artisti ed i tecnici che operano attraverso forme
  associative statutariamente a carattere amatoriale nonché
  prive di personalità giuridica, in possesso del nulla osta di
  agibilità ministeriale di cui al decreto del Capo del Governo
  14 febbraio 1938, n. 153, non sono annoverati tra i lavoratori
  dello spettacolo e il loro rapporto di lavoro non è
  disciplinato dalla normativa relativa.
 
DATA=990514 FASCID=DDL13-6027 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6027 TOTPAG=0013 TOTDOC=0011 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=602700 00 FASCIDC=13DDL6027 SORTNAV=0602700 000 00000 ZZDDLC6027 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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