| 1. I conservatori, i licei e gli istituti musicali nonché
gli enti di formazione professionale devono istituire corsi di
specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di
formazione professionale per la musica popolare
contemporanea.
2. La copertura finanziaria dei corsi di cui al comma 1 è
garantita per il 50 per cento dagli ordinari stanziamenti
previsti per la formazione professionale e per il restante 50
per cento dalle rette a carico dei partecipanti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i beni
e le attività culturali, emana un apposito decreto ai fini
dell'attuazione dei corsi di cui al comma 1.
4. Gli enti pubblici e privati che organizzano corsi di
orientamento musicale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n.
800, e successive modificazioni, devono inserire nel programma
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didattico anche adeguati elementi di informazione, di
preparazione e di studio riferiti alla musica popolare
contemporanea, pena l'esclusione dai finanziamenti
previsti.
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