| 1. Le disposizioni della legge 8 gennaio 1979, n. 8, in
materia di impiego del personale artistico e tecnico, si
applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche
ai tecnici e agli artisti di tutto il settore dello
spettacolo. A tale fine il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale adotta, di concerto con il Ministro delle
finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente
legge, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima. Lo schema del regolamento è
predisposto da una commissione appositamente istituita e
composta da:
a) un rappresentante dell'ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n.
2053, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, che svolge le funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'ENPALS;
c) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
d) un rappresentante del Ministero delle
finanze;
e) un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello
nazionale, degli imprenditori, dei lavoratori e delle agenzie
di spettacolo.
2. Presso l'ufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo di Roma è istituito l'elenco
speciale professionale dei tecnici e degli artisti interpreti
ed esecutori di musica leggera. Il Ministro del lavoro e della
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previdenza sociale può istituire, con proprio decreto, su
proposta della commissione di cui al comma 1, altri eventuali
elenchi speciali professionali di lavoratori dello spettacolo
necessari per la tutela delle professionalità, nonché
stabilire le relative modalità di accesso e di
funzionamento.
3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma
2, l'interessato deve presentare un attestato che dimostri
l'attività esercitata e gli eventuali titoli posseduti. Una
speciale commissione artistica, nominata secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui al comma 1, procede alla
valutazione degli atti e delibera in merito all'iscrizione.
All'atto dell'iscrizione è rilasciato apposito documento
personale da parte dell'ufficio di cui al comma 2.
4. Ai fini della scrittura e della retribuzione dei
tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica
leggera, deve essere utilizzato un apposito modulo, denominato
"foglio d'ingaggio", avente le medesime caratteristiche del
foglio paga, sul quale devono essere annotati i dati
personali, contenente l'indicazione dell'ammontare della
retribuzione per la prestazione d'opera distinta
dall'ammontare degli eventuali rimborsi spese, delle ritenute
previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, nonché
ogni altro dato ritenuto utile al fine di garantire una
agevole attuazione degli adempimenti posti a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il foglio d'ingaggio può
essere individuale o collettivo. Il regolamento di cui al
comma 1 stabilisce nei particolari le sue caratteristiche e la
sua funzionalità. Quando i tecnici e gli artisti sono
costituiti in forme associative con personalità giuridica
regolarmente registrate ed operanti, a norma di legge, come
imprese di pubblico spettacolo e munite di regolare
certificato di agibilità rilasciato dall'ENPALS, si rapportano
con i titolari ovvero con gli imprenditori e gli organizzatori
di locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, con
regolari contratti di appalto.
5. L'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo di Roma può nominare, quali propri delegati,
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coloro che sono iscritti all'albo professionale degli agenti
di spettacolo, che deve essere istituito, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e
previa consultazione delle parti sociali interessate. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le
modalità per la nomina dei delegati di cui al presente
comma.
6. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 1
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, è abrogata.
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