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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70639
DDL6027-0005
Progetto di legge Camera n. 6027 - testo presentato - (DDL13-6027)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C6027. TESTIPDL
...C6027.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6027 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Le disposizioni della legge 8 gennaio 1979, n. 8, in
  materia di impiego del personale artistico e tecnico, si
  applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche
  ai tecnici e agli artisti di tutto il settore dello
  spettacolo.  A tale fine il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale adotta, di concerto con il Ministro delle
  finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali,
  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
  1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente
  legge, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della medesima.  Lo schema del regolamento è
  predisposto da una commissione appositamente istituita e
  composta da:
       a)  un rappresentante dell'ufficio speciale per il
  collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con
  decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n.
  2053, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, che svolge le funzioni di presidente;
       b)  un rappresentante dell'ENPALS;
       c)  un rappresentante del Ministero per i beni e le
  attività culturali;
       d)  un rappresentante del Ministero delle
  finanze;
       e)  un rappresentante per ognuna delle
  organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello
  nazionale, degli imprenditori, dei lavoratori e delle agenzie
  di spettacolo.
     2.  Presso l'ufficio speciale per il collocamento dei
  lavoratori dello spettacolo di Roma è istituito l'elenco
  speciale professionale dei tecnici e degli artisti interpreti
  ed esecutori di musica leggera.  Il Ministro del lavoro e della
 
                               Pag. 7
 
  previdenza sociale può istituire, con proprio decreto, su
  proposta della commissione di cui al comma 1, altri eventuali
  elenchi speciali professionali di lavoratori dello spettacolo
  necessari per la tutela delle professionalità, nonché
  stabilire le relative modalità di accesso e di
  funzionamento.
     3.  Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma
  2, l'interessato deve presentare un attestato che dimostri
  l'attività esercitata e gli eventuali titoli posseduti.  Una
  speciale commissione artistica, nominata secondo le modalità
  stabilite dal regolamento di cui al comma 1, procede alla
  valutazione degli atti e delibera in merito all'iscrizione.
  All'atto dell'iscrizione è rilasciato apposito documento
  personale da parte dell'ufficio di cui al comma 2.
     4.  Ai fini della scrittura e della retribuzione dei
  tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica
  leggera, deve essere utilizzato un apposito modulo, denominato
  "foglio d'ingaggio", avente le medesime caratteristiche del
  foglio paga, sul quale devono essere annotati i dati
  personali, contenente l'indicazione dell'ammontare della
  retribuzione per la prestazione d'opera distinta
  dall'ammontare degli eventuali rimborsi spese, delle ritenute
  previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, nonché
  ogni altro dato ritenuto utile al fine di garantire una
  agevole attuazione degli adempimenti posti a carico del
  lavoratore e del datore di lavoro.  Il foglio d'ingaggio può
  essere individuale o collettivo.  Il regolamento di cui al
  comma 1 stabilisce nei particolari le sue caratteristiche e la
  sua funzionalità.  Quando i tecnici e gli artisti sono
  costituiti in forme associative con personalità giuridica
  regolarmente registrate ed operanti, a norma di legge, come
  imprese di pubblico spettacolo e munite di regolare
  certificato di agibilità rilasciato dall'ENPALS, si rapportano
  con i titolari ovvero con gli imprenditori e gli organizzatori
  di locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, con
  regolari contratti di appalto.
     5.  L'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
  dello spettacolo di Roma può nominare, quali propri delegati,
 
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  coloro che sono iscritti all'albo professionale degli agenti
  di spettacolo, che deve essere istituito, entro novanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e
  previa consultazione delle parti sociali interessate.  Il
  regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le
  modalità per la nomina dei delegati di cui al presente
  comma.
     6.  La lettera  e)  del secondo comma dell'articolo 1
  della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
  modificazioni, è abrogata.
 
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