| 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei tecnici
e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera
determina la retribuzione minima di riferimento per la base
imponibile.
2. Ai fini della determinazione della retribuzione
imponibile dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori
di musica leggera sono esclusi gli ammortamenti dei costi di
acquisto, di manutenzione e di riparazione degli strumenti
musicali e delle attrezzature sceniche, foniche, elettriche ed
elettroniche di supporto, nonché i rimborsi spese riguardanti
i relativi mezzi di trasporto; le spese documentate di vitto,
alloggio, abbigliamento ed estetica; le spese sostenute in
occasione delle prove, nonché le quote di provvigione versate
alle agenzie di spettacolo e teatrali, le quote di spesa per i
manifesti pubblicitari e, comunque, ogni e qualsiasi altra
spesa sostenuta per la realizzazione dell'evento spettacolare
relativo alla prestazione d'opera del lavoratore, purché
documentata.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, il
massimale di riferimento, relativo alla base imponibile, sia
per l'assistenza sociale sia per l'assicurazione, deve essere
pari al massimale stabilito ai fini previdenziali per i
lavoratori dello spettacolo. Nei casi di trasferta in cui, per
cause di forza maggiore, si renda impossibile la prestazione
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d'opera, la base imponibile è limitata al 50 per cento
dell'indennità di trasferta. Anche in tali casi sono esclusi
dalla base imponibile i rimborsi e gli oneri di ammortamento
di cui al comma 1.
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