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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70641
DDL6027-0007
Progetto di legge Camera n. 6027 - testo presentato - (DDL13-6027)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C6027. TESTIPDL
...C6027.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6027 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo
  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
  ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
  n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  l'alinea è sostituito dal seguente: "Sono
  obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti
  alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità e comunque
  inquadrati, sia come liberi professionisti, sia come
  lavoratori autonomi, sia come lavoratori dipendenti, anche
  quando svolgono l'attività nei relativi settori di formazione
  e di preparazione:";
       b)  al numero 2), dopo la parola: "animatori" è
  inserita la seguente: "anche";
       c)  il numero 5) è sostituito dal seguente:
       " 5)  organizzatori generali, direttori in genere,
  direttori artistici, direttori di sala, vice-direttori,
  aiutanti, ispettori, addetti alle pubbliche relazioni,
  segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari
  di edizione;".
     2.  Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
  n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
  1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.
     3.  I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di
  musica leggera, costituiti in forme associative con
  personalità giuridica, possono ottenere il certificato di
  agibilità solo se, ad insindacabile giudizio dell'ENPALS, sono
  in grado di fornire sufficienti garanzie.  L'artista singolo
  può chiedere il certificato di agibilità alle medesime
  condizioni e in qualità di impresa individuale di pubblico
 
                              Pag. 10
 
  spettacolo solo quando la sua retribuzione giornaliera
  personale supera il massimale di cui all'articolo 4, comma
  3.
     4.  Gli organizzatori di concerti, balli, spettacoli e
  intrattenimenti di musica leggera che scritturano tecnici ed
  artisti interpreti ed esecutori di musica leggera appartenenti
  alle categorie di cui ai numeri da 1) a 14) del primo comma
  dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
  dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
  modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come da
  ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, privi del
  certificato di agibilità, devono inquadrare i tecnici e gli
  artisti stessi come lavoratori autonomi subordinati
  provvedendo agli adempimenti relativi e applicando, altresì,
  le norme previste dagli articoli 2 e 3 della presente
  legge.
     5.  All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo
  provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è
  aggiunto, in fine, il seguente comma:
       "L'esibizione del certificato è inoltre determinante per
  la concessione del permesso rilasciato dalla Società italiana
  degli autori ed editori (SIAE) per spettacoli e per
  trattenimenti.  Il certificato ha durata annuale e se non sono
  riscontrate irregolarità o inadempienze si intende
  automaticamente rinnovato di anno in anno.  Nel caso siano
  riscontrate irregolarità o inadempienze, l'Ente ha la facoltà
  di revocarlo in qualsiasi momento".
     6.  Gli adempimenti di carattere previdenziale,
  assistenziale, assicurativo e fiscale sono sempre di
  pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico
  del lavoratore, verso il quale l'impresa può esercitare
  rivalsa nel rispetto delle norme specifiche vigenti in
  materia.
     7.  I contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
  per la disoccupazione, per la tubercolosi, per l'Ente
  nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) e
  per la Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF), si
  applicano esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dello
 
                              Pag. 11
 
  spettacolo sia assunto regolarmente come dipendente o
  subordinato a pieno titolo.
     8.  Quando i lavoratori organizzano autonomamente, per la
  preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è
  consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti
  di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate di
  adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali
  concernenti l'ENPALS.  In tale caso le aliquote relative sono
  ridotte del 50 per cento e sono computate sul minimo
  contrattuale.  Ai fini del calcolo numerico delle giornate di
  lavoro necessarie alla maturazione del diritto alla pensione,
  le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a
  tempo pieno.  Le giornate di prova richieste espressamente e
  contrattualmente dall'impresa ed eseguite sotto il suo
  controllo sul luogo dello spettacolo e conseguentemente
  retribuite, sono considerate a tutti gli effetti giornate di
  lavoro a tempo pieno.
 
DATA=990514 FASCID=DDL13-6027 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6027 TOTPAG=0013 TOTDOC=0011 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=006 PAGFIN=0011 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=602700 00 FASCIDC=13DDL6027 SORTNAV=0602700 000 00000 ZZDDLC6027 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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