| 1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Sono
obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti
alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità e comunque
inquadrati, sia come liberi professionisti, sia come
lavoratori autonomi, sia come lavoratori dipendenti, anche
quando svolgono l'attività nei relativi settori di formazione
e di preparazione:";
b) al numero 2), dopo la parola: "animatori" è
inserita la seguente: "anche";
c) il numero 5) è sostituito dal seguente:
" 5) organizzatori generali, direttori in genere,
direttori artistici, direttori di sala, vice-direttori,
aiutanti, ispettori, addetti alle pubbliche relazioni,
segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari
di edizione;".
2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di
musica leggera, costituiti in forme associative con
personalità giuridica, possono ottenere il certificato di
agibilità solo se, ad insindacabile giudizio dell'ENPALS, sono
in grado di fornire sufficienti garanzie. L'artista singolo
può chiedere il certificato di agibilità alle medesime
condizioni e in qualità di impresa individuale di pubblico
Pag. 10
spettacolo solo quando la sua retribuzione giornaliera
personale supera il massimale di cui all'articolo 4, comma
3.
4. Gli organizzatori di concerti, balli, spettacoli e
intrattenimenti di musica leggera che scritturano tecnici ed
artisti interpreti ed esecutori di musica leggera appartenenti
alle categorie di cui ai numeri da 1) a 14) del primo comma
dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, privi del
certificato di agibilità, devono inquadrare i tecnici e gli
artisti stessi come lavoratori autonomi subordinati
provvedendo agli adempimenti relativi e applicando, altresì,
le norme previste dagli articoli 2 e 3 della presente
legge.
5. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'esibizione del certificato è inoltre determinante per
la concessione del permesso rilasciato dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) per spettacoli e per
trattenimenti. Il certificato ha durata annuale e se non sono
riscontrate irregolarità o inadempienze si intende
automaticamente rinnovato di anno in anno. Nel caso siano
riscontrate irregolarità o inadempienze, l'Ente ha la facoltà
di revocarlo in qualsiasi momento".
6. Gli adempimenti di carattere previdenziale,
assistenziale, assicurativo e fiscale sono sempre di
pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico
del lavoratore, verso il quale l'impresa può esercitare
rivalsa nel rispetto delle norme specifiche vigenti in
materia.
7. I contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
per la disoccupazione, per la tubercolosi, per l'Ente
nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) e
per la Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF), si
applicano esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dello
Pag. 11
spettacolo sia assunto regolarmente come dipendente o
subordinato a pieno titolo.
8. Quando i lavoratori organizzano autonomamente, per la
preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è
consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti
di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate di
adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali
concernenti l'ENPALS. In tale caso le aliquote relative sono
ridotte del 50 per cento e sono computate sul minimo
contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate di
lavoro necessarie alla maturazione del diritto alla pensione,
le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a
tempo pieno. Le giornate di prova richieste espressamente e
contrattualmente dall'impresa ed eseguite sotto il suo
controllo sul luogo dello spettacolo e conseguentemente
retribuite, sono considerate a tutti gli effetti giornate di
lavoro a tempo pieno.
| |