| 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i criteri di determinazione della
retribuzione imponibile di cui all'articolo 4 della presente
legge sono applicati anche ai fini fiscali, comprendendo tra
le detrazioni anche le ritenute di legge di carattere
previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Ai fini fiscali
non si applicano le disposizioni vigenti concernenti massimali
e minimali.
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