| 1. Tutte le inadempienze e le irregolarità in materia
fiscale e contributiva, riscontrate o riscontrabili, a carico
dei lavoratori della musica leggera strettamente inerenti
all'espletamento del loro lavoro, non ancora regolarizzate o
cadute in prescrizione, relative al periodo decorrente dal 1^
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gennaio 1972 fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono considerate prive di effetti di qualunque
tipo, anche nel caso di lavoratori della musica leggera
costituiti in qualsivoglia tipo di forma associativa, comprese
quelle con personalità giuridica.
2. I lavoratori della musica leggera che, dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, intendano comunque organizzarsi ed operare in forma di
impresa, sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti dalla
legislazione vigente per le imprese di pubblico spettacolo.
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