| 1. In sede di prima attuazione della presente legge e sino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, all'elenco speciale professionale di
cui al medesimo articolo 3, comma 2, possono essere iscritti,
in via provvisoria, i tecnici ed artisti interpreti ed
esecutori di musica leggera in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo
Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il
superamento dell'esame di solfeggio;
b) attestazione dell'ENPALS che comprovi
un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno
tre anni, con una frequenza pari o superiore a sessanta
giornate annuali;
c) attestazione della SIAE concernente il
superamento dell'esame di iscrizione alla sezione musica
come:
1) compositore;
2) melodista trascrittore;
3) melodista non trascrittore;
d) stampa e diffusione nazionale di almeno un
fonogramma musicale composito di lunga durata, comprovato
attraverso il possesso dei seguenti documenti:
1) contratto con una casa discografica;
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2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma
stampato e del corrispondente contratto o documento
equivalente, attestante la distribuzione nazionale.
2. Al fine di ottenere l'iscrizione all'elenco speciale
professionale ai sensi del comma 1 la documentazione atta a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal medesimo
comma deve essere presentata, in originale o in copia
autentica, all'ufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo di Roma, corredata da ogni altra
documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e profili
professionali.
3. L'iscrizione di cui al presente articolo deve essere
sottoposta a verifica e ad eventuale convalida ai fini
dell'iscrizione definitiva.
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