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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70647
DDL6028-0002
Progetto di legge Camera n. 6028 - testo presentato - (DDL13-6028)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6028. TESTIPDL
...C6028.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6028 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il sisma che ha colpito il giorno 9
  settembre 1998 il territorio delle regioni Basilicata e
  Calabria, province di Potenza e di Cosenza, e la regione
  Campania, provincia di Salerno, con scosse intense e ripetute
  di intensità pari al settimo-ottavo grado della scala
  Mercalli, causando anche la morte di un uomo, ha provocato
  danni gravissimi alle infrastrutture pubbliche adibite ad
  attività essenziali (ospedali, scuole, uffici pubblici,
  chiese) nonché ai beni mobili e immobili, stravolgendo il
 
                               Pag. 2
 
  tessuto sociale, economico-ambientale e storico-artistico di
  quei territori.  Il patrimonio edilizio privato ha subito danni
  ingenti con un rilevante numero di senza tetto, le attività
  produttive hanno dovuto sopportare una paralisi e gli immobili
  di interesse storico-artistico-architettonico risultano
  gravemente compromessi.
     Nell'attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni
  sono state coinvolte tutte le strutture operative della
  protezione civile: 200 uomini del Corpo nazionale dei vigili
  del fuoco con propri mezzi speciali (elicotteri, autoscale,
  eccetera); 60 unità dei carabinieri; quattro associazioni di
  volontariato con circa 55 volontari.  La Difesa ha approntato
  400 brandine da campo, un nucleo cucina da campo, un sistema
  di illuminazione campale, elicotteri e ambulanze.  E' stato,
  altresì, utilizzato per ricoverare nuclei familiari un
  villaggio ENEL in via di dismissione.
     Inoltre la protezione civile per provvedere rapidamente al
  censimento dell'agibilità degli edifici, ha insediato a
  Lagonegro, in provincia di Potenza, un ufficio di
  coordinamento tecnico, che ha operato fino al 15 dicembre
  scorso, nel quale sono confluiti oltre ai tecnici della
  protezione civile, il Servizio sismico nazionale e il Gruppo
  nazionale di difesa dai terremoti.  Si è provveduto in stretto
  raccordo con le strutture regionali che hanno messo a
  disposizione anche tecnici già impiegati per lavori
  socialmente utili utilizzando globalmente un centinaio di
  esperti.
     Oltre ai periti delle strutture tecniche dello Stato,
  delle regioni e delle province, nella zona sono pervenute
  numerose squadre messe a disposizione da varie regioni
  italiane, attraverso un meccanismo di solidarietà ormai
  consolidato.
     Dai comuni colpiti delle province di Potenza e di Cosenza
  risultano sgomberate circa 3449 persone residenti, di cui 1412
  nuclei familiari.
     Dai rilievi effettuati dall'ufficio di coordinamento
  tecnico la situazione complessiva degli immobili nelle regioni
  Basilicata e Calabria è risultata la seguente: in provincia di
  Potenza su 15.753 sopralluoghi effettuati su edifici sono
  risultati agibili con provvedimenti 1648 edifici, parzialmente
  inagibili 780 e completamente inagibili 3343.  In provincia di
  Cosenza, su 1912 sopralluoghi effettuati su edifici sono
  risultati agibili con provvedimenti 228 edifici, parzialmente
  inagibili 143, inagibili 529.
     Nella regione Campania, provincia di Salerno, l'evento ha
  parimenti danneggiato alcuni edifici determinando l'emanazione
  di 175 ordinanze di sgombero.
     Seguendo una procedura ormai consolidata che consente di
  fronteggiare le esigenze urgenti e di organizzare in maniera
  agile ed efficace la prima emergenza, per le regioni
  Basilicata e Calabria sono stati emanati ai sensi
  dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, il decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello
  stato di emergenza nazionale e, in seguito, sei ordinanze di
  protezione civile, con le quali sono stati disciplinati i
  primi interventi e nominati i commissari delegati nelle
  persone dei presidenti delle regioni Basilicata e Calabria,
  affiancati da un comitato tecnico-scientifico, con il compito
  di predisporre un piano generale degli interventi urgenti,
  individuare le aree interessate dal sisma e disporre le prime
  provvidenze di assistenza alle popolazioni colpite.  In
  particolare, le misure adottate con le ordinanze in favore dei
  privati riguardano il contributo fino a 600 mila lire mensili
  alle persone che hanno trovato un'autonoma sistemazione,
  l'adozione della cassa integrazione per i lavoratori, la
  sospensione dei termini fiscali e previdenziali e delle spese
  sanitarie fino alla data del 31 dicembre 1998 per tutti i
  soggetti, privati e imprese, danneggiati dal sisma.
  Complessivamente per fronteggiare la situazione è stata
  stanziata la somma di lire 39 miliardi e 920 milioni.
     Le norme volte a fronteggiare il sisma in Basilicata,
  Calabria e Campania percorrono, con i necessari aggiustamenti
  da porre in essere mediante ordinanze ai sensi dell'articolo 5
  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la stessa strada seguita
  con successo per il sisma delle Marche e dell'Umbria.
  Pertanto, sono operati dei rinvii al decreto-legge 30 gennaio
  1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
 
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  marzo 1998, n. 61.  Le provvidenze in favore delle popolazioni
  sono concesse ponendo attenzione alla realizzazione del
  miglioramento strutturale degli edifici al fine di evitare
  danni in caso di eventi futuri, realizzando così idonee misure
  di prevenzione sul territorio colpito.
     Il decreto-legge contiene, inoltre, una serie di
  disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto
  nella regione Campania, provincia di Salerno, colpita dalle
  colate di fango del 5 e 6 maggio 1998.  L'evento ha distrutto
  intere parti dei centri abitati dei comuni di Sarno, Quindici,
  San Felice a Cancello, Braciliano e Siano con un elevato
  numero di vittime (160).  Il rilevamento dei danni, coordinato
  dal Dipartimento della protezione civile, ha accertato che
  risultano complessivamente distrutti 154 edifici e che sono
  inagibili 523 edifici.  Per i primi interventi di emergenza e
  di sistemazione idrogeologica dei versanti sono state emanate
  8 ordinanze di protezione civile e un primo decreto-legge (n.
  180 del 1998), che necessitano di ulteriori integrazioni al
  fine di completare gli interventi già avviati e di porre in
  sicurezza la zona.
     Il decreto-legge reca, inoltre, disposizioni in favore
  delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
  Toscana colpite da eventi alluvionali nei mesi di settembre,
  ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio-febbraio 1999.
     Sono, altresì, previste specifiche misure in favore del
  territorio della provincia di Messina interessato dal sisma
  del 14 febbraio 1999 che ha causato gravi danni agli edifici
  pubblici e privati, con conseguente emanazione di ordinanze
  sindacali di inagibilità per 113 edifici privati, 13 edifici
  pubblici e 4 di culto.
     Infine, il decreto-legge contiene alcune norme urgenti per
  l'attività di protezione civile.
     In particolare, l'articolo 1 disciplina gli interventi in
  favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania
  interessate dal sisma del 9 settembre 1998.  Il comma 1
  stabilisce che con ordinanze di protezione civile siano
  individuati i territori colpiti e sono adottate le
  disposizioni operative per il completamento degli accertamenti
  tecnici.  Dispone inoltre che i presidenti delle regioni
  Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati con le
  ordinanze di protezione civile, completino gli interventi
  urgenti di loro competenza utilizzando le risorse e le
  procedure del decreto-legge e, comunque, nel termine della
  durata dello stato di emergenza.
     Il comma 2 stabilisce che le regioni Basilicata, Calabria
  e Campania debbano definire sulla base dei citati accertamenti
  tecnici, in modo omogeneo, il programma finanziario relativo
  all'utilizzazione delle risorse loro assegnate.  Il programma
  deve essere articolato in modo da assicurare prioritariamente
  il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali
  distrutte o danneggiate dal sisma, la ripresa delle attività
  produttive, il recupero delle infrastrutture pubbliche e del
  patrimonio culturale, il completamento degli interventi
  relativi ai dissesti idrogeologici già avviati con le
  ordinanze di protezione civile.  E' inoltre, stabilito che la
  regione Basilicata attui un programma di interventi nei
  territori delle province di Potenza e di Matera colpiti dagli
  eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 marzo 1991.
     L'articolo 2 disciplina le modalità di esecuzione degli
  interventi.  Al comma 1, individua i criteri tecnici ed
  economici da seguire per la ricostruzione richiamando le
  corrispondenti disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1998,
  n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
  1998, n. 61.  Nella specie gli interventi devono essere
  effettuati attraverso programmi di recupero nelle zone di
  particolare interesse storico dove gli edifici distrutti o
  danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio;
  gli interventi in favore dei privati hanno come priorità il
  rientro nelle abitazioni principali totalmente o parzialmente
  inagibili, la ripresa delle attività produttive, nonché il
  recupero della funzionalità delle strutture e delle
  infrastrutture pubbliche.
     Il comma 2 prevede benefìci per ristorare la finanza
  locale nei comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998.
  Tali benefìci sono disposti da parte del Ministero
  dell'interno in modo graduato e in proporzione alle abitazioni
 
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  dichiarate totalmente o parzialmente inagibili.  Saranno le
  regioni a versare i contributi straordinari direttamente ai
  comuni sulla base della ripartizione del Ministero
  dell'interno.
     Il comma 3 disciplina gli interventi da attuare da parte
  del Ministero per i beni e le attività culturali.  In
  particolare è autorizzato un limite di impegno di lire 3
  miliardi a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2019.
     Al comma 4 è stabilito che in funzione delle esigenze
  operative, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5
  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate
  misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure e
  misure di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge
  30 gennaio 1998, n. 6; sempre con le ordinanze di protezione
  civile sono stabiliti i parametri tecnici sul danno e misure
  per il rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti
  locali e del Ministero per i beni e le attività culturali,
  chiamati a svolgere ulteriori e indifferibili compiti in base
  al presente decreto.
     L'articolo 3 stabilisce alcune agevolazioni in materia di
  IVA estendendo anche ai territori colpiti dal sisma del 9
  settembre 1998 le misure adottate in favore delle regioni
  Marche e Umbria con l'articolo 12, comma 1, della legge 27
  dicembre 1997, n. 449.  Sono altresì disposte proroghe dei
  termini previsti ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della citata
  legge n. 449 del 1997 che non risultano congrui in relazione
  al perdurare delle situazioni di disagio delle popolazioni
  delle Marche e dell'Umbria colpite dal sisma del settembre
  1997 e alla data di entrata in vigore del regolamento
  attuativo del citato articolo 12.
     Il comma 2 inoltre, in relazione alle disposizioni
  relative all'evento sismico in Umbria e Marche, stabilisce, al
  fine di conseguire la piena funzionalità degli edifici
  pubblici di proprietà degli enti locali, che i relativi
  interventi comprendano anche l'adeguamento degli impianti
  tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
     Il comma 3 consente di delocalizzare le stalle fuori dai
  centri abitati, così come previsto dalle vigenti disposizioni
  in materia igienico sanitaria.
     Il comma 4 assegna un contributo di lire 6,5 miliardi alla
  regione siciliana per il sisma che ha colpito il territorio
  della provincia di Messina il 14 febbraio 1999, e dispone che
  con ordinanze di protezione civile saranno dettate le
  prescrizioni per l'attuazione degli interventi.
     Il comma 5 contiene la proroga del termine fissato
  all'articolo 4- quinquies,  comma 1, del decreto-legge 19
  maggio 1997, n. 130, fino al 20 luglio 2000, per consentire il
  completamento della delocalizzazione delle imprese che
  insistono sulle fasce fluviali del bacino del fiume Po.
     L'articolo 4 concerne la copertura finanziaria occorrente
  per gli interventi.  E' previsto, in particolare, che per le
  opere di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono
  autorizzate a contrarre mutui in deroga ai limiti di
  indebitamento previsti dalla vigente normativa.  Il
  Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
  concorrere ai mutui con contributi ventennali pari a lire 41
  miliardi annue per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi
  annue per la regione Calabria, e a lire 0,5 miliardi annue per
  la regione Campania a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019.
  All'onere complessivo di lire 47 miliardi annue per ciascuno
  degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente
  utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
  Ministero.
     Al comma 2 dell'articolo 4 è stabilita la copertura per
  gli interventi da effettuare sui beni culturali.  In
  particolare, per l'onere di lire 3 miliardi relativo all'anno
  2000 si fa fronte con le disponibilità del fondo della
  protezione civile, e per l'anno 2001 mediante corrispondente
  utilizzo della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
 
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  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento
  relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
     Al comma 3 è definita la copertura per gli interventi
  relativi al sisma di Messina.  All'onere relativo ammontante a
  lire 6,5 miliardi si provvede utilizzando le risorse dell'8
  per mille dell'IRPEF.
     L'articolo 5 detta ulteriori disposizioni per gli
  interventi urgenti da porre in essere nei territori della
  regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6
  maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia
  Giulia, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dei
  mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio
  e febbraio 1999, nonché disposizioni per completare gli
  interventi nei territori dell'Emilia-Romagna e della Toscana
  già avviati con i decreti-legge n. 6 del 1998 e n. 576 del
  1996.
     Al comma 2 è previsto che il presidente della regione
  Campania, commissario delegato, attui, utilizzando anche gli
  stanziamenti del decreto-legge, gli interventi previsti dal
  piano di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno e per il
  coordinamento della protezione civile n. 2787 del 1998, con
  priorità per quelli di riassetto idrogeologico e di riduzione
  del rischio.
     Al comma 3 è stabilito che le regioni Emilia-Romagna,
  Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana attuino, utilizzando
  le risorse del decreto-legge, gli interventi di emergenza già
  avviati nei territori indicati nelle ordinanze di protezione
  civile.  E', inoltre, stabilito che la regione Toscana delimiti
  i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca
  e Prato colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti
  idrogeologici del 1998 e del 1999.
     Al comma 4 è stabilito che le regioni Emilia-Romagna,
  Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana, per gli interventi
  da effettuare ai sensi del comma 3 applichino le disposizioni
  già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998
  e che ulteriori necessità per semplificazioni procedurali
  potranno essere definite con ordinanze di protezione
  civile.
     Al comma 5 è previsto un contributo straordinario per i
  comuni di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano e San Felice a
  Cancello, da concedere da parte del Ministero dell'interno per
  compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali a
  seguito delle disposizioni emanate in favore delle popolazioni
  per fronteggiare l'emergenza.
     L'articolo 6 disciplina, con un rinvio alle norme del
  decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, le modalità di erogazione
  dei contributi per i soggetti privati e per le attività
  produttive delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia,
  Liguria e Toscana colpite dalle calamità idrogeologiche degli
  ultimi mesi del 1998 e dei primi mesi del 1999.  L'articolo
  contiene misure di prevenzione e vieta la ricostruzione degli
  immobili nelle aree ad elevato rischio idrogeologico
  individuate e perimetrate dalle citate regioni entro il 30
  settembre 1999 e dispone, altresì, nel caso di inadempienza
  delle regioni, un procedimento di diffida, al termine del
  quale provvederà in via sostitutiva il Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
  pubblici e di intesa con il Ministro dell'interno delegato per
  il coordinamento della protezione civile.  Nelle stesse aree è
  inoltre vietato l'insediamento di nuove attività produttive
  fino a che non siano posti in essere gli interventi
  strutturali di messa in sicurezza.  La norma stabilisce,
  inoltre, che per i territori della regione Campania colpiti
  dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, la perimetrazione
  delle aree ad elevato rischio è effettuata secondo le modalità
  dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il
  coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile
  1999.  Dopo la citata perimetrazione i comuni dovranno
  individuare, di intesa con le regioni, le aree dove
  ricostruire le unità immobiliari distrutte o demolite e il
  provvedimento relativo costituisce variante agli strumenti
  urbanistici.  Inoltre è previsto che se gli immobili non
  possono essere ricostruiti in sito i relitti sono demoliti e
  l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del
  comune.  Ai soggetti interessati è prevista l'assegnazione di
  un contributo che sarà pari a quello corrisposto ai sensi del
  comma 1, se l'immobile è adibito ad uso abitativo, ovvero pari
 
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  al valore dell'immobile da demolire se trattasi di edifici
  adibiti ad attività produttive.  L'articolo stabilisce che non
  sono dovuti indennizzi nel caso in cui gli immobili siano
  stati costruiti in violazione delle norme urbanistiche, senza
  che sia intervenuta sanatoria.  Il comma 6 prevede che le
  regioni procedano all'accertamento definitivo dei danni e alla
  concessione dei contributi, stabilendone le procedure; si
  dispone, inoltre, che le provvidenze già concesse con
  ordinanze di protezione civile per gli stessi eventi
  calamitosi costituiscono anticipazione sui benefìci sopra
  illustrati.
     L'articolo 7 disciplina la copertura finanziaria inerente
  agli interventi dei precedenti articoli 5 e 6.  In particolare
  al comma 1 esso prevede che le regioni Emilia-Romagna,
  Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana possano contrarre
  mutui in deroga ai limiti di indebitamento previsti dalla
  vigente normativa e che il Dipartimento della protezione
  civile vi concorra con contributi ventennali di lire 4
  miliardi annue per la regione Emilia-Romagna, di lire 7
  miliardi annue per la regione Friuli-Venezia Giulia, di lire
  12,5 miliardi annue per la regione Liguria e di lire 9,5
  miliardi annue per la regione Toscana, fino al 2020.  Al
  relativo onere, valutato in lire 29,5 miliardi per l'anno 2000
  in lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede utilizzando
  il "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
  l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
     Il comma 2 stima in 304 miliardi di lire il fabbisogno
  complessivo degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6
  nella regione Campania e stabilisce che all'onere relativo si
  fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
  cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
  449.
     Il comma 3 stabilisce che all'onere di cui all'articolo 5,
  comma 5, relativo al contributo di 6 miliardi di lire da
  concedere in favore dei comuni della regione Campania colpiti
  dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, si provvede con
  l'utilizzo delle risorse iscritte sul "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento
  relativo al Ministero dell'interno.
     Il comma 4, infine, dispone che il Ministro del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica apporti le
  variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del
  decreto-legge.
     L'articolo 8 contiene altre misure urgenti per l'attività
  di protezione civile.  Al comma 1 stanzia fondi per finanziare
  le esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco, connesse con le campagne contro gli incendi boschivi
  degli anni 1999, 2000 e 2001 e per il completamento del
  potenziamento della flotta aerea dello Stato per lo
  spegnimento degli incendi boschivi.  Le risorse stanziate
  ammontano complessivamente a lire 20 miliardi per ciascuno
  degli anni 1999 e 2000 e a lire 25 miliardi per l'anno 2001.
  All'onere di 20 miliardi di lire relativo all'anno 1999 si
  provvede utilizzando l'8 per mille dell'IRPEF, e a quello di
  lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per
  l'anno 2001 si provvede utilizzando il "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica e l'accantonamento relativo
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
     Al comma 2 si autorizza la spesa di 20 miliardi di lire
  per gli anni 2000 e 2001 per il completamento della carta
  geologica nazionale per le terre emerse e per il fondo marino
  che rappresenta uno strumento conoscitivo indispensabile sia
  allo Stato che alle regioni, per lo svolgimento delle attività
  di protezione civile e la cui predisposizione è stata
  interrotta per la mancanza di risorse economiche.  Alla spesa
  prevista di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
  2001 si fa fronte con il "Fondo speciale" dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, utilizzando l'accantonamento
  relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
     Al comma 3 è stabilito l'acquisto del complesso
  immobiliare di Castelnuovo di Porto, già adibito a sede del
  Centro polifunzionale di protezione civile.  La disposizione
  consente, con una somma di poco superiore a quella relativa
 
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  all'attuale affitto di 17 miliardi di lire al mese, di
  acquisire definitivamente il complesso che, per la sua
  vicinanza a Roma e per la sua struttura che consente lo
  stoccaggio di grandi quantità di materiali e mezzi, nonché la
  loro manutenzione (ad esempio, moduli abitativi,
  containers, roulottes,  eccetera) è già da tempo
  utilizzato dal Dipartimento della protezione civile e da altre
  amministrazioni dello Stato.  Le risorse finanziarie saranno
  reperite con la stipula di convenzioni con banche che offrano
  garanzie di affidabilità per la loro esperienza nell'attività
  sul mercato immobiliare, la cui entità sarà commisurata ad un
  piano finanziario di ammortamento e nel limite di un impegno
  ventennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno
  1999.  All'onere relativo si provvede utilizzando le risorse
  del fondo per la protezione civile.
     Parimenti per le esigenze connesse all'attività di
  protezione civile, al comma 4, sono dettate disposizioni per
  il mantenimento in servizio fino al 30 giugno 2000 del
  personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
     Il comma 5 dispone la conservazione, gestione e
  rendicontazione dei fondi di pertinenza della protezione
  civile assegnati ai prefetti e ai commissari delegati fino
  all'esecuzione degli interventi e non oltre l'esercizio
  finanziario in cui scade il termine della dichiarazione di
  stato di emergenza.  In tale modo si vuole evitare che attività
  urgenti di protezione civile risultino sospese a causa di
  ordinarie procedure contabili.
     Il comma 6 prevede disposizioni particolari, di finanza
  decentrata, in favore delle regioni e degli enti locali che
  utilizzino stanziamenti disposti dal Dipartimento della
  protezione civile, in deroga all'articolo 47, commi 1 e 2,
  della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
     Il comma 7 autorizza la Cassa depositi e prestiti a
  versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
  relative a mutui già contratti e non erogate agli enti
  interessati.  Dette somme riaffluiscono sul fondo per la
  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
  ministri.
     Il comma 8 consente l'utilizzazione di risorse assegnate
  con deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997 per l'attuazione
  dell'ordinanza n.  2440 del 30 maggio 1996, da utilizzare per
  il completamento della ricostruzione delle strutture
  danneggiate e per il riassetto idrogeologico, dell'area della
  provincia di Catania colpita dall'evento alluvionale del 13
  marzo 1995.
     L'articolo 9 contiene modifiche al decreto-legge 11 giugno
  1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3
  agosto 1998, n. 267, in materia di rischio idrogeologico, che
  non comportano ulteriori oneri rispetto agli stanziamenti
  previsti dalla legge.  In particolare è disposto che entro il
  termine perentorio del 30 giugno 2001 le autorità di bacino di
  rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti
  bacini adottino piani stralcio di bacino che dovranno in
  particolare individuare e perimetrare le aree a rischio
  idrogeologico e le relative misure di salvaguardia.  E' altresì
  inserito un comma all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
  180 del 1998 nel quale si stabilisce che entro il 30 settembre
  1999 le autorità di bacino di rilievo nazionale e
  interregionale e le regioni per i restanti bacini devono
  approvare piani stralcio per rimuovere le situazioni di
  rischio più elevato, anche sulla base delle proposte regionali
  e degli enti locali.  Tali piani devono prioritariamente
  riguardare le aree a rischio idrogeologico per le quali è
  dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5
  della legge n. 225 del 1992.  Sono altresì previste apposite
  misure di salvaguardia per la incolumità delle persone, delle
  cose e delle infrastrutture.  Per i comuni della Campania
  colpiti dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998
  valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure di
  salvaguardia effettuate ai sensi dell'ordinanza del Ministro
  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
  civile n. 2787 del 1998.  Infine, sono previste misure per il
  potenziamento del personale tecnico e delle strutture delle
  autorità di bacino e delle regioni.
     L'articolo 10 disciplina la data di entrata in vigore del
  decreto-legge.
 
DATA=990515 FASCID=DDL13-6028 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6028 TOTPAG=0043 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=025 PAGFIN=0007 RIGFIN=077 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=602800 00 FASCIDC=13DDL6028 SORTNAV=0602800 000 00000 ZZDDLC6028 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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