| Onorevoli Deputati! - Il sisma che ha colpito il giorno 9
settembre 1998 il territorio delle regioni Basilicata e
Calabria, province di Potenza e di Cosenza, e la regione
Campania, provincia di Salerno, con scosse intense e ripetute
di intensità pari al settimo-ottavo grado della scala
Mercalli, causando anche la morte di un uomo, ha provocato
danni gravissimi alle infrastrutture pubbliche adibite ad
attività essenziali (ospedali, scuole, uffici pubblici,
chiese) nonché ai beni mobili e immobili, stravolgendo il
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tessuto sociale, economico-ambientale e storico-artistico di
quei territori. Il patrimonio edilizio privato ha subito danni
ingenti con un rilevante numero di senza tetto, le attività
produttive hanno dovuto sopportare una paralisi e gli immobili
di interesse storico-artistico-architettonico risultano
gravemente compromessi.
Nell'attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni
sono state coinvolte tutte le strutture operative della
protezione civile: 200 uomini del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con propri mezzi speciali (elicotteri, autoscale,
eccetera); 60 unità dei carabinieri; quattro associazioni di
volontariato con circa 55 volontari. La Difesa ha approntato
400 brandine da campo, un nucleo cucina da campo, un sistema
di illuminazione campale, elicotteri e ambulanze. E' stato,
altresì, utilizzato per ricoverare nuclei familiari un
villaggio ENEL in via di dismissione.
Inoltre la protezione civile per provvedere rapidamente al
censimento dell'agibilità degli edifici, ha insediato a
Lagonegro, in provincia di Potenza, un ufficio di
coordinamento tecnico, che ha operato fino al 15 dicembre
scorso, nel quale sono confluiti oltre ai tecnici della
protezione civile, il Servizio sismico nazionale e il Gruppo
nazionale di difesa dai terremoti. Si è provveduto in stretto
raccordo con le strutture regionali che hanno messo a
disposizione anche tecnici già impiegati per lavori
socialmente utili utilizzando globalmente un centinaio di
esperti.
Oltre ai periti delle strutture tecniche dello Stato,
delle regioni e delle province, nella zona sono pervenute
numerose squadre messe a disposizione da varie regioni
italiane, attraverso un meccanismo di solidarietà ormai
consolidato.
Dai comuni colpiti delle province di Potenza e di Cosenza
risultano sgomberate circa 3449 persone residenti, di cui 1412
nuclei familiari.
Dai rilievi effettuati dall'ufficio di coordinamento
tecnico la situazione complessiva degli immobili nelle regioni
Basilicata e Calabria è risultata la seguente: in provincia di
Potenza su 15.753 sopralluoghi effettuati su edifici sono
risultati agibili con provvedimenti 1648 edifici, parzialmente
inagibili 780 e completamente inagibili 3343. In provincia di
Cosenza, su 1912 sopralluoghi effettuati su edifici sono
risultati agibili con provvedimenti 228 edifici, parzialmente
inagibili 143, inagibili 529.
Nella regione Campania, provincia di Salerno, l'evento ha
parimenti danneggiato alcuni edifici determinando l'emanazione
di 175 ordinanze di sgombero.
Seguendo una procedura ormai consolidata che consente di
fronteggiare le esigenze urgenti e di organizzare in maniera
agile ed efficace la prima emergenza, per le regioni
Basilicata e Calabria sono stati emanati ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale e, in seguito, sei ordinanze di
protezione civile, con le quali sono stati disciplinati i
primi interventi e nominati i commissari delegati nelle
persone dei presidenti delle regioni Basilicata e Calabria,
affiancati da un comitato tecnico-scientifico, con il compito
di predisporre un piano generale degli interventi urgenti,
individuare le aree interessate dal sisma e disporre le prime
provvidenze di assistenza alle popolazioni colpite. In
particolare, le misure adottate con le ordinanze in favore dei
privati riguardano il contributo fino a 600 mila lire mensili
alle persone che hanno trovato un'autonoma sistemazione,
l'adozione della cassa integrazione per i lavoratori, la
sospensione dei termini fiscali e previdenziali e delle spese
sanitarie fino alla data del 31 dicembre 1998 per tutti i
soggetti, privati e imprese, danneggiati dal sisma.
Complessivamente per fronteggiare la situazione è stata
stanziata la somma di lire 39 miliardi e 920 milioni.
Le norme volte a fronteggiare il sisma in Basilicata,
Calabria e Campania percorrono, con i necessari aggiustamenti
da porre in essere mediante ordinanze ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la stessa strada seguita
con successo per il sisma delle Marche e dell'Umbria.
Pertanto, sono operati dei rinvii al decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
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marzo 1998, n. 61. Le provvidenze in favore delle popolazioni
sono concesse ponendo attenzione alla realizzazione del
miglioramento strutturale degli edifici al fine di evitare
danni in caso di eventi futuri, realizzando così idonee misure
di prevenzione sul territorio colpito.
Il decreto-legge contiene, inoltre, una serie di
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto
nella regione Campania, provincia di Salerno, colpita dalle
colate di fango del 5 e 6 maggio 1998. L'evento ha distrutto
intere parti dei centri abitati dei comuni di Sarno, Quindici,
San Felice a Cancello, Braciliano e Siano con un elevato
numero di vittime (160). Il rilevamento dei danni, coordinato
dal Dipartimento della protezione civile, ha accertato che
risultano complessivamente distrutti 154 edifici e che sono
inagibili 523 edifici. Per i primi interventi di emergenza e
di sistemazione idrogeologica dei versanti sono state emanate
8 ordinanze di protezione civile e un primo decreto-legge (n.
180 del 1998), che necessitano di ulteriori integrazioni al
fine di completare gli interventi già avviati e di porre in
sicurezza la zona.
Il decreto-legge reca, inoltre, disposizioni in favore
delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
Toscana colpite da eventi alluvionali nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio-febbraio 1999.
Sono, altresì, previste specifiche misure in favore del
territorio della provincia di Messina interessato dal sisma
del 14 febbraio 1999 che ha causato gravi danni agli edifici
pubblici e privati, con conseguente emanazione di ordinanze
sindacali di inagibilità per 113 edifici privati, 13 edifici
pubblici e 4 di culto.
Infine, il decreto-legge contiene alcune norme urgenti per
l'attività di protezione civile.
In particolare, l'articolo 1 disciplina gli interventi in
favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania
interessate dal sisma del 9 settembre 1998. Il comma 1
stabilisce che con ordinanze di protezione civile siano
individuati i territori colpiti e sono adottate le
disposizioni operative per il completamento degli accertamenti
tecnici. Dispone inoltre che i presidenti delle regioni
Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati con le
ordinanze di protezione civile, completino gli interventi
urgenti di loro competenza utilizzando le risorse e le
procedure del decreto-legge e, comunque, nel termine della
durata dello stato di emergenza.
Il comma 2 stabilisce che le regioni Basilicata, Calabria
e Campania debbano definire sulla base dei citati accertamenti
tecnici, in modo omogeneo, il programma finanziario relativo
all'utilizzazione delle risorse loro assegnate. Il programma
deve essere articolato in modo da assicurare prioritariamente
il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali
distrutte o danneggiate dal sisma, la ripresa delle attività
produttive, il recupero delle infrastrutture pubbliche e del
patrimonio culturale, il completamento degli interventi
relativi ai dissesti idrogeologici già avviati con le
ordinanze di protezione civile. E' inoltre, stabilito che la
regione Basilicata attui un programma di interventi nei
territori delle province di Potenza e di Matera colpiti dagli
eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 marzo 1991.
L'articolo 2 disciplina le modalità di esecuzione degli
interventi. Al comma 1, individua i criteri tecnici ed
economici da seguire per la ricostruzione richiamando le
corrispondenti disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61. Nella specie gli interventi devono essere
effettuati attraverso programmi di recupero nelle zone di
particolare interesse storico dove gli edifici distrutti o
danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio;
gli interventi in favore dei privati hanno come priorità il
rientro nelle abitazioni principali totalmente o parzialmente
inagibili, la ripresa delle attività produttive, nonché il
recupero della funzionalità delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche.
Il comma 2 prevede benefìci per ristorare la finanza
locale nei comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998.
Tali benefìci sono disposti da parte del Ministero
dell'interno in modo graduato e in proporzione alle abitazioni
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dichiarate totalmente o parzialmente inagibili. Saranno le
regioni a versare i contributi straordinari direttamente ai
comuni sulla base della ripartizione del Ministero
dell'interno.
Il comma 3 disciplina gli interventi da attuare da parte
del Ministero per i beni e le attività culturali. In
particolare è autorizzato un limite di impegno di lire 3
miliardi a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2019.
Al comma 4 è stabilito che in funzione delle esigenze
operative, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate
misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure e
misure di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6; sempre con le ordinanze di protezione
civile sono stabiliti i parametri tecnici sul danno e misure
per il rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti
locali e del Ministero per i beni e le attività culturali,
chiamati a svolgere ulteriori e indifferibili compiti in base
al presente decreto.
L'articolo 3 stabilisce alcune agevolazioni in materia di
IVA estendendo anche ai territori colpiti dal sisma del 9
settembre 1998 le misure adottate in favore delle regioni
Marche e Umbria con l'articolo 12, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Sono altresì disposte proroghe dei
termini previsti ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della citata
legge n. 449 del 1997 che non risultano congrui in relazione
al perdurare delle situazioni di disagio delle popolazioni
delle Marche e dell'Umbria colpite dal sisma del settembre
1997 e alla data di entrata in vigore del regolamento
attuativo del citato articolo 12.
Il comma 2 inoltre, in relazione alle disposizioni
relative all'evento sismico in Umbria e Marche, stabilisce, al
fine di conseguire la piena funzionalità degli edifici
pubblici di proprietà degli enti locali, che i relativi
interventi comprendano anche l'adeguamento degli impianti
tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il comma 3 consente di delocalizzare le stalle fuori dai
centri abitati, così come previsto dalle vigenti disposizioni
in materia igienico sanitaria.
Il comma 4 assegna un contributo di lire 6,5 miliardi alla
regione siciliana per il sisma che ha colpito il territorio
della provincia di Messina il 14 febbraio 1999, e dispone che
con ordinanze di protezione civile saranno dettate le
prescrizioni per l'attuazione degli interventi.
Il comma 5 contiene la proroga del termine fissato
all'articolo 4- quinquies, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, fino al 20 luglio 2000, per consentire il
completamento della delocalizzazione delle imprese che
insistono sulle fasce fluviali del bacino del fiume Po.
L'articolo 4 concerne la copertura finanziaria occorrente
per gli interventi. E' previsto, in particolare, che per le
opere di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono
autorizzate a contrarre mutui in deroga ai limiti di
indebitamento previsti dalla vigente normativa. Il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
concorrere ai mutui con contributi ventennali pari a lire 41
miliardi annue per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi
annue per la regione Calabria, e a lire 0,5 miliardi annue per
la regione Campania a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019.
All'onere complessivo di lire 47 miliardi annue per ciascuno
degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Al comma 2 dell'articolo 4 è stabilita la copertura per
gli interventi da effettuare sui beni culturali. In
particolare, per l'onere di lire 3 miliardi relativo all'anno
2000 si fa fronte con le disponibilità del fondo della
protezione civile, e per l'anno 2001 mediante corrispondente
utilizzo della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
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stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Al comma 3 è definita la copertura per gli interventi
relativi al sisma di Messina. All'onere relativo ammontante a
lire 6,5 miliardi si provvede utilizzando le risorse dell'8
per mille dell'IRPEF.
L'articolo 5 detta ulteriori disposizioni per gli
interventi urgenti da porre in essere nei territori della
regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6
maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia
Giulia, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dei
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio
e febbraio 1999, nonché disposizioni per completare gli
interventi nei territori dell'Emilia-Romagna e della Toscana
già avviati con i decreti-legge n. 6 del 1998 e n. 576 del
1996.
Al comma 2 è previsto che il presidente della regione
Campania, commissario delegato, attui, utilizzando anche gli
stanziamenti del decreto-legge, gli interventi previsti dal
piano di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile n. 2787 del 1998, con
priorità per quelli di riassetto idrogeologico e di riduzione
del rischio.
Al comma 3 è stabilito che le regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana attuino, utilizzando
le risorse del decreto-legge, gli interventi di emergenza già
avviati nei territori indicati nelle ordinanze di protezione
civile. E', inoltre, stabilito che la regione Toscana delimiti
i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca
e Prato colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti
idrogeologici del 1998 e del 1999.
Al comma 4 è stabilito che le regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana, per gli interventi
da effettuare ai sensi del comma 3 applichino le disposizioni
già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998
e che ulteriori necessità per semplificazioni procedurali
potranno essere definite con ordinanze di protezione
civile.
Al comma 5 è previsto un contributo straordinario per i
comuni di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano e San Felice a
Cancello, da concedere da parte del Ministero dell'interno per
compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali a
seguito delle disposizioni emanate in favore delle popolazioni
per fronteggiare l'emergenza.
L'articolo 6 disciplina, con un rinvio alle norme del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, le modalità di erogazione
dei contributi per i soggetti privati e per le attività
produttive delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria e Toscana colpite dalle calamità idrogeologiche degli
ultimi mesi del 1998 e dei primi mesi del 1999. L'articolo
contiene misure di prevenzione e vieta la ricostruzione degli
immobili nelle aree ad elevato rischio idrogeologico
individuate e perimetrate dalle citate regioni entro il 30
settembre 1999 e dispone, altresì, nel caso di inadempienza
delle regioni, un procedimento di diffida, al termine del
quale provvederà in via sostitutiva il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici e di intesa con il Ministro dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile. Nelle stesse aree è
inoltre vietato l'insediamento di nuove attività produttive
fino a che non siano posti in essere gli interventi
strutturali di messa in sicurezza. La norma stabilisce,
inoltre, che per i territori della regione Campania colpiti
dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, la perimetrazione
delle aree ad elevato rischio è effettuata secondo le modalità
dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile
1999. Dopo la citata perimetrazione i comuni dovranno
individuare, di intesa con le regioni, le aree dove
ricostruire le unità immobiliari distrutte o demolite e il
provvedimento relativo costituisce variante agli strumenti
urbanistici. Inoltre è previsto che se gli immobili non
possono essere ricostruiti in sito i relitti sono demoliti e
l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del
comune. Ai soggetti interessati è prevista l'assegnazione di
un contributo che sarà pari a quello corrisposto ai sensi del
comma 1, se l'immobile è adibito ad uso abitativo, ovvero pari
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al valore dell'immobile da demolire se trattasi di edifici
adibiti ad attività produttive. L'articolo stabilisce che non
sono dovuti indennizzi nel caso in cui gli immobili siano
stati costruiti in violazione delle norme urbanistiche, senza
che sia intervenuta sanatoria. Il comma 6 prevede che le
regioni procedano all'accertamento definitivo dei danni e alla
concessione dei contributi, stabilendone le procedure; si
dispone, inoltre, che le provvidenze già concesse con
ordinanze di protezione civile per gli stessi eventi
calamitosi costituiscono anticipazione sui benefìci sopra
illustrati.
L'articolo 7 disciplina la copertura finanziaria inerente
agli interventi dei precedenti articoli 5 e 6. In particolare
al comma 1 esso prevede che le regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana possano contrarre
mutui in deroga ai limiti di indebitamento previsti dalla
vigente normativa e che il Dipartimento della protezione
civile vi concorra con contributi ventennali di lire 4
miliardi annue per la regione Emilia-Romagna, di lire 7
miliardi annue per la regione Friuli-Venezia Giulia, di lire
12,5 miliardi annue per la regione Liguria e di lire 9,5
miliardi annue per la regione Toscana, fino al 2020. Al
relativo onere, valutato in lire 29,5 miliardi per l'anno 2000
in lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede utilizzando
il "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
Il comma 2 stima in 304 miliardi di lire il fabbisogno
complessivo degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6
nella regione Campania e stabilisce che all'onere relativo si
fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Il comma 3 stabilisce che all'onere di cui all'articolo 5,
comma 5, relativo al contributo di 6 miliardi di lire da
concedere in favore dei comuni della regione Campania colpiti
dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, si provvede con
l'utilizzo delle risorse iscritte sul "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
Il comma 4, infine, dispone che il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica apporti le
variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del
decreto-legge.
L'articolo 8 contiene altre misure urgenti per l'attività
di protezione civile. Al comma 1 stanzia fondi per finanziare
le esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, connesse con le campagne contro gli incendi boschivi
degli anni 1999, 2000 e 2001 e per il completamento del
potenziamento della flotta aerea dello Stato per lo
spegnimento degli incendi boschivi. Le risorse stanziate
ammontano complessivamente a lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e a lire 25 miliardi per l'anno 2001.
All'onere di 20 miliardi di lire relativo all'anno 1999 si
provvede utilizzando l'8 per mille dell'IRPEF, e a quello di
lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per
l'anno 2001 si provvede utilizzando il "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al comma 2 si autorizza la spesa di 20 miliardi di lire
per gli anni 2000 e 2001 per il completamento della carta
geologica nazionale per le terre emerse e per il fondo marino
che rappresenta uno strumento conoscitivo indispensabile sia
allo Stato che alle regioni, per lo svolgimento delle attività
di protezione civile e la cui predisposizione è stata
interrotta per la mancanza di risorse economiche. Alla spesa
prevista di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001 si fa fronte con il "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al comma 3 è stabilito l'acquisto del complesso
immobiliare di Castelnuovo di Porto, già adibito a sede del
Centro polifunzionale di protezione civile. La disposizione
consente, con una somma di poco superiore a quella relativa
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all'attuale affitto di 17 miliardi di lire al mese, di
acquisire definitivamente il complesso che, per la sua
vicinanza a Roma e per la sua struttura che consente lo
stoccaggio di grandi quantità di materiali e mezzi, nonché la
loro manutenzione (ad esempio, moduli abitativi,
containers, roulottes, eccetera) è già da tempo
utilizzato dal Dipartimento della protezione civile e da altre
amministrazioni dello Stato. Le risorse finanziarie saranno
reperite con la stipula di convenzioni con banche che offrano
garanzie di affidabilità per la loro esperienza nell'attività
sul mercato immobiliare, la cui entità sarà commisurata ad un
piano finanziario di ammortamento e nel limite di un impegno
ventennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999. All'onere relativo si provvede utilizzando le risorse
del fondo per la protezione civile.
Parimenti per le esigenze connesse all'attività di
protezione civile, al comma 4, sono dettate disposizioni per
il mantenimento in servizio fino al 30 giugno 2000 del
personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
Il comma 5 dispone la conservazione, gestione e
rendicontazione dei fondi di pertinenza della protezione
civile assegnati ai prefetti e ai commissari delegati fino
all'esecuzione degli interventi e non oltre l'esercizio
finanziario in cui scade il termine della dichiarazione di
stato di emergenza. In tale modo si vuole evitare che attività
urgenti di protezione civile risultino sospese a causa di
ordinarie procedure contabili.
Il comma 6 prevede disposizioni particolari, di finanza
decentrata, in favore delle regioni e degli enti locali che
utilizzino stanziamenti disposti dal Dipartimento della
protezione civile, in deroga all'articolo 47, commi 1 e 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il comma 7 autorizza la Cassa depositi e prestiti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
relative a mutui già contratti e non erogate agli enti
interessati. Dette somme riaffluiscono sul fondo per la
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Il comma 8 consente l'utilizzazione di risorse assegnate
con deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997 per l'attuazione
dell'ordinanza n. 2440 del 30 maggio 1996, da utilizzare per
il completamento della ricostruzione delle strutture
danneggiate e per il riassetto idrogeologico, dell'area della
provincia di Catania colpita dall'evento alluvionale del 13
marzo 1995.
L'articolo 9 contiene modifiche al decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, in materia di rischio idrogeologico, che
non comportano ulteriori oneri rispetto agli stanziamenti
previsti dalla legge. In particolare è disposto che entro il
termine perentorio del 30 giugno 2001 le autorità di bacino di
rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti
bacini adottino piani stralcio di bacino che dovranno in
particolare individuare e perimetrare le aree a rischio
idrogeologico e le relative misure di salvaguardia. E' altresì
inserito un comma all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
180 del 1998 nel quale si stabilisce che entro il 30 settembre
1999 le autorità di bacino di rilievo nazionale e
interregionale e le regioni per i restanti bacini devono
approvare piani stralcio per rimuovere le situazioni di
rischio più elevato, anche sulla base delle proposte regionali
e degli enti locali. Tali piani devono prioritariamente
riguardare le aree a rischio idrogeologico per le quali è
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5
della legge n. 225 del 1992. Sono altresì previste apposite
misure di salvaguardia per la incolumità delle persone, delle
cose e delle infrastrutture. Per i comuni della Campania
colpiti dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998
valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure di
salvaguardia effettuate ai sensi dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2787 del 1998. Infine, sono previste misure per il
potenziamento del personale tecnico e delle strutture delle
autorità di bacino e delle regioni.
L'articolo 10 disciplina la data di entrata in vigore del
decreto-legge.
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