Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70648
DDL6028-0003
Progetto di legge Camera n. 6028 - testo presentato - (DDL13-6028)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C6028. TESTIPDL
...C6028.
Pag. 8 RELAZIONE TECNICA
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6028 ZZ13 ZZRT ZZPR
  (Articolo 11- ter,  comma 2, della legge 5 agosto
                        1978, n. 468,
  introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
                            362).
  A) Sisma del 9 settembre 1998 nelle regioni Basilicata,
  Calabria e Campania
  Articoli 1 e 2, comma 1.
      Le disposizioni dei presenti articoli riguardano gli
  interventi di ricostruzione dei territori delle regioni
  Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma del 9
  settembre 1998, nonché il completamento degli interventi
  urgenti disposti dai Commissari delegati ai sensi delle
  ordinanze di nomina.
      Gli edifici dichiarati inagibili totalmente o
  parzialmente risultano pari a:
                         Provincia   Provincia   Provincia
                          Potenza     Cosenza     Salerno
  Edifici inagibili        3.343        529          70
  Edifici parzialmente
  inagibili o agibili
  con provvedimenti        2.428        371           -
                           5.771        900          70
      La stima dei danni relativi agli edifici suddetti è stata
  effettuata, a seguito delle verifiche realizzate  in loco
  dai tecnici della protezione civile, assumendo come parametri
  di riferimento n. 2,5 unità inagibili per ciascun edificio e
  il costo di lire 35 milioni per la ricostruzione e/o
  riparazione di ciascuna delle predette unità immobiliari,
  aumentato del 20 per cento per gli interventi di
  miglioramento/adeguamento sismico.
      Conseguentemente la stima della spesa necessaria per gli
  edifici privati in questione è pari complessivamente a:
  (5.771 + 900 + 70) x 2,5 x 35.000.000 = 589.837.500 x 20 =
                       707.805.000.000
      In particolare si rappresenta che l'incidenza media del
  contributo per ciascuna unità immobiliare resa inagibile dal
  sisma del 9 settembre 1998 pari a lire 35 milioni è un valore
  medio tra un costo massimo di 60 milioni per le abitazioni
  totalmente inagibili occupate stabilmente alla data del sisma
 
                               Pag. 9
 
  e un costo minimo di 10 milioni per le semplici riparazioni
  finalizzate al ripristino dell'agibilità.  A tale costo occorre
  aggiungere poi una maggiorazione del 20 per cento per
  adeguamento o miglioramento sismico.  Nel complesso, quindi, il
  costo per unità immobiliare ammonta a lire 42 milioni.
  Considerate le tipologie costruttive e la superficie media per
  unità immobiliare nelle aree colpite, tale costo corrisponde,
  previa attualizzazione, con quello parametrico già individuato
  per gli analoghi interventi conseguenti al sisma in Umbria e
  Marche.
      Il parametro di 2,5 unità immobiliari per edificio
  rappresenta la media delle unità immobiliari presenti in tutti
  gli edifici oggetto di sopralluogo per le verifiche di
  stabilità-agibilità.  La scheda di rilevazione predisposta dal
  CNR-GNDT contempla indicazioni puntuali per quanto riguarda
  gli edifici ed indicazioni medie per quanto riguarda le
  singole unità presenti nello stesso edificio; tuttavia il dato
  preso in considerazione corrisponde con ottima approssimazione
  con quello desumibile - per le aree in esame - dalle
  rilevazioni di cui all'ultimo censimento ISTAT.
      Gli edifici pubblici dichiarati parzialmente o totalmente
  inagibili sono:
                                       Regione     Regione
                                     Basilicata    Calabria
  Edifici inagibili                      18            2
  Edifici parzialmente inagibili
  o agibili con provvedimenti            46           11
                                         64           13
      La relativa spesa è stimata in lire 38 miliardi.
      Per gli edifici il quadro finanziario è pertanto il
  seguente:
  Edifici privati            lire  707.805.000.000
  Edifici pubblici           lire   38.000.000.000
                    Totale   lire  745.805.000.000
      Gli interventi relativi al dissesto idrogeologico e ai
  beni culturali sono stati così quantificati:
                     Provincia      Provincia      Provincia
                      Potenza        Cosenza        Salerno
  Dissesto
  idrogeologico     94 miliardi    500 milioni          -
  Beni culturali    36 miliardi     4 miliardi          -
          Totale   130 miliardi   4,5 miliardi          -
 
                              Pag. 10
 
      In particolare per quanto concerne gli edifici di culto
  la situazione accertata è risultata la seguente:
                                       Regione     Regione
                                     Basilicata    Calabria
  Edifici inagibili                      45           11
  Edifici parzialmente inagibili
  o agibili con provvedimenti            20            6
                                         65           17
  Articolo 2, comma 2.
      La presente disposizione dispone la concessione di un
  contributo straordinario per l'anno 1999 ai comuni interessati
  dal sisma del 9 settembre 1998 al fine di compensare le minori
  entrate dagli stessi enti registrate a seguito del sisma.
      I comuni interessati ai fini della concessione del
  contributo previsto sono in numero di 20.  Detto contributo
  viene assegnato in base a percentuali calcolate sui contributi
  ordinario, consolidato e perequativo assegnati ai predetti
  enti nell'anno 1998 e sul gettito dell'imposta comunale sugli
  immobili dell'anno 1993 calcolato con l'aliquota del 4 per
  mille.  Si rammenta che dall'anno 1994 i trasferimenti erariali
  dei comuni sono stati ridotti in misura pari al predetto
  gettito di imposta.
      Le percentuali di incremento di dette risorse sono
  fissate nella misura del 20 per cento per i comuni con
  abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15
  per cento, del 30 per cento per comuni con abitazioni
  totalmente o parzialmente inagibili superiori al 25 per cento,
  del 40 per cento per i comuni con abitazioni totalmente o
  parzialmente inagibili superiori al 35 per cento.
      Dei 20 comuni interessati al contributo 4 di essi hanno
  diritto ad un aumento dei trasferimenti pari al 20 per cento
  delle risorse prima indicate, 5 ad un aumento del 30 per cento
  ed 11 ad un aumento del 40 per cento.
      L'onere complessivo a carico dello Stato, come risulta
  dall'allegata tabella "A", è di lire 10,952 miliardi,
  arrotondati in lire 11 miliardi.
                             ***
      A fronte di un fabbisogno complessivo di lire 851
  miliardi per gli interventi di cui all'articolo 1 e
  all'articolo 2, commi 1 e 2, la norma di copertura finanziaria
  tenuto conto delle risorse già stanziate per lire 39,920
  miliardi con le ordinanze 17 settembre 1998, n. 2847, 8
  ottobre 1998, n. 2860, 19 ottobre 1998, n. 2871, 30 novembre
 
                              Pag. 11
 
  1998, n. 2882, 8 gennaio 1999, n. 2909 e 1^ aprile 1999, n.
  2972, autorizza il Dipartimento della protezione civile a
  concorrere con contributi ventennali dal 2000 al 2019, pari a
  lire 41 miliardi annue per la regione Basilicata, a lire 5,5
  miliardi annue per la regione Calabria e a lire 0,5 miliardi
  annue per la regione Campania, agli oneri per i mutui che le
  regioni stesse debbono contrarre con i vari istituti di
  credito al fine di finanziare il programma di
  ricostruzione.
      A tale onere per il bilancio dello Stato, pari a lire 47
  miliardi annue per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante
  utilizzo parziale dell'apposito accantonamento del Fondo
  speciale di conto capitale della legge finanziaria per il 1999
  relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica.
      Tale contributo di lire 47 miliardi per l'accensione di
  mutui ventennali consente alle regioni interessate di ottenere
  un ammontare di finanziamenti al tasso d'interesse del 4,5 per
  cento (coefficiente 0,07687614) pari a complessive lire 610
  miliardi.
  Articolo 2, comma 3.
      In merito alle esigenze finanziarie per far fronte alla
  ricostruzione del patrimonio dei beni culturali danneggiati
  dal sisma del 9 settembre 1998 i cui danni, come sopra
  rilevato, ammontano complessivamente a circa lire 40 miliardi,
  la presente disposizione, analogamente a quanto previsto in
  occasione degli eventi sismici che hanno interessato le
  regioni Umbria e Marche nel 1997, autorizza i soprintendenti
  per i beni ambientali ed architettonici della Basilicata e
  della Calabria a contrarre mutui ventennali nel limite
  d'impegno di lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 fino al
  2019.
      Per le risorse finanziarie derivanti dalla contrazione
  dei predetti mutui, stimabili al tasso del 4,5 per cento
  (coefficiente 0,07687614) o del 4 per cento (coefficiente
  0,07358175) in lire 39-40 miliardi, è previsto il loro
  afflusso direttamente sulle contabilità speciali interessate
  agli stessi soprintendenti.  E' altresì prevista per il
  recupero degli edifici monumentali privati la concessione di
  contributi in conto interesse con le modalità dell'articolo 3,
  commi terzo e quarto, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552,
  come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n.
  352, a valere sulle disponibilità della legge stessa.
      Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 3 miliardi
  per gli anni 2000 e 2001 si provvede (articolo 4, comma 2):
  per l'anno 2000 mediante riduzione dell'autorizzazione di
  spesa relativa al funzionamento del fondo per la protezione
  civile (Tabella C della legge finanziaria per il 1999) e per
  l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo
  anno dell'apposito accantonamento del Fondo speciale di conto
  capitale relativo al Ministero per i beni e le attività
  culturali.
  Articolo 3, comma 1.
      E' prevista la proroga al 31 dicembre 2000 delle
  disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, della
  legge n. 449 del 1997 in materia di agevolazioni IVA, per i
 
                              Pag. 12
 
  territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi
  sismici, nonché la concessione di contributi per le altre zone
  ad elevato rischio sismico e la loro estensione, nei limiti
  dell'autorizzazione di spesa già prevista, ai territori di cui
  all'articolo 1 del presente decreto-legge colpiti dal sisma
  del 9 settembre 1998.  L'ampliamento dell'ambito dei soggetti
  beneficiari non determina maggiori oneri a carico del bilancio
  dello Stato in quanto l'erogazione del contributo in questione
  è comunque limitata alle disponibilità finanziarie in conto
  competenza e residui pari a lire 982 miliardi ancora presenti
  sui capitoli 2077 e 2078 dello stato di previsione della
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Tale importo peraltro sconta la riduzione disposta
  dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto-legge per lire
  304 miliardi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3
  del sopracitato articolo 12 della legge n. 449 del 1997,
  iscritta sul citato capitolo 2078 dello stato di previsione
  della Presidenza del Consiglio dei ministri e concernente il
  contributo sull'IVA pagata per l'adeguamento antisismico degli
  edifici delle zone ad elevato rischio sismico.
  B) Sisma del 14 febbraio 1999 in provincia di Messina
  Articolo 3, comma 4.
      Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione del
  territorio dei comuni della provincia di Messina colpita dal
  sisma del 14 febbraio 1999 è prevista l'assegnazione alla
  regione siciliana per l'anno 1999 di un contributo di lire 6,5
  miliardi.
      I comuni interessati sono stati numerosi e i danni a
  strutture pubbliche e private hanno comportato l'emissione di
  ordinanze sindacali di inagibilità relativa a 113 edifici
  privati, 13 edifici di culto e 4 edifici pubblici.
      Nel quadro di una continuità degli interventi adottati in
  casi analoghi, la concessione di contributi a favore di nuclei
  familiari sgomberati per consentire loro soluzioni abitative
  temporanee comporta un onere complessivo di circa lire 250
  milioni.
      Per la riparazione dei danni subiti da edifici privati ad
  uso abitativo dichiarati totalmente o parzialmente inagibili,
  stimati in 75 unità immobiliari, è prevista una spesa
  complessiva di 3,2 miliardi ipotizzando un costo unitario
  medio di 35 milioni di lire, al quale occorre aggiungere un
  incremento del 20 per cento per opere di miglioramento
  sismico.
      Per gli edifici pubblici gravi danni hanno riguardato 5
  unità immobiliari di cui 2 scuole.
 
                              Pag. 13
 
      Ipotizzando un costo di riparazione (compreso il
  miglioramento sismico) di 500 milioni di lire per gli edifici
  in muratura e di 250 milioni di lire per gli edifici in
  cemento armato, si perviene ad una spesa stimata
  complessivamente in lire 1,8 miliardi.
      Infine, per gli edifici di culto le ordinanze sindacali
  di inagibilità sono state 13: ipotizzando un costo unitario di
  riparazione di lire 250 milioni si perviene ad una stima
  complessiva di lire 1,25 miliardi.
      Il totale delle spese ammonta, quindi, a lire 6,5
  miliardi.
      Alla copertura finanziaria di tale onere si provvede
  (articolo 4, comma 3) mediante riduzione dell'autorizzazione
  di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille
  dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del
  1985.
      In proposito, giova sottolineare che l'utilizzo delle
  risorse dell'8 per mille dell'IRPEF per far fronte a eventi
  calamitosi costituisce una delle finalità proprie del citato
  articolo 48 della legge n. 222 del 1985 e rappresenta una
  delle fonti di finanziamento costantemente utilizzata negli
  ultimi anni per fronteggiare tali evenienze.
  C) Alluvioni del 5 e 6 maggio 1998 in Campania e dei mesi
  di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e
  febbraio 1999 in Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana.
  Completamento degli interventi in Emilia-Romagna e Toscana già
  avviati con il decreto-legge n. 6 del 1998.
  Articolo 5, comma 2, e articolo 6 (regione
  Campania).
      A seguito di precipitazioni atmosferiche verificatesi il
  5 e 6 maggio 1998 nel territorio della regione Campania i
  cinque comuni di Sarno, Quindici, S. Felice a Cancello,
  Bracigliano e Siano hanno subito la distruzione di intere
  parti dei centri abitati ed un elevato numero di vittime (160)
  per effetto di dissesti idrogeologici consistenti in colate di
  fango che hanno investito gli abitati stessi.
      Il rilevamento del danno agli edifici pubblici e privati
  coordinato dal Dipartimento della protezione civile e affidato
  a strutture tecniche statali e regionali ha accertato che
  risultano complessivamente distrutti 154 edifici e che sono
  inagibili a diverso tratto 523 edifici.
      Il danno conseguente è valutato in lire 49,5 miliardi per
  le abitazioni e in lire 16,5 miliardi per gli immobili
  destinati ad attività produttive.
 
                              Pag. 14
 
               DANNI ALLE PERSONE, AGLI EDIFICI
                 ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
      In sintesi i danni alle persone sono così
  riassumibili:
             Comune          Abitanti           Vittime
         Sarno            31.509              137
         Siano             9.265                5
      Bracigliano          5.105                6
       Quindici            3.023               11
  S. Felice a Cancello    16.771                1
                Totale    65.673              160
      Il rilevamento del danno agli edifici pubblici e privati
  risulta così definito:
         Comune       Edifici    Inagibili    Parzialmente
                     distrutti                 inagibili
      Braciliano          2            7             2
       Quindici          19          154            46
  S. Felice a Cancello    2            7             2
         Sarno          126          195            66
         Siano            5           34            10
               Totale   154          397           126
      La stima dei danni alle abitazioni sulla base di quanto
  riportato nelle schede dei tecnici rilevatori ammonta a
  complessive lire 49,5 miliardi circa così suddivise per i 5
  comuni:
  Comune di Bracigliano:             lire     550 mln. circa
  Comune di Quindici:                lire   6.600 mln. circa
  Comune di S. Felice a Cancello:    lire     550 mln. circa
  Comune di Sarno:                   lire  37.400 mln. circa
  Comune di Siano:                   lire   4.400 mln. circa
      Inoltre sono stati rilevati danni alle attività
  produttive ammontanti a lire 16,5 miliardi circa, comprendendo
 
                              Pag. 15
 
  nella cifra sia danni di tipo edilizio che quelli a macchine o
  scorte.  La predetta stima è così ripartita fra i 5 comuni:
  Comune di Bracigliano:             lire     330 mln. circa
  Comune di Quindici:                lire     790 mln. circa
  Comune di S. Felice a Cancello:    lire   2.540 mln. circa
  Comune di Sarno:                   lire  12.400 mln. circa
  Comune di Siano:                   lire     440 mln. circa
      Considerando che a fronte di un danno complessivo di 66
  miliardi di lire, detratti gli stanziamenti disposti con
  ordinanze di protezione civile (già erogati circa 26 miliardi
  di lire) e considerando l'assegnazione di alloggi di edilizia
  disposta dal decreto-legge n. 180 del 1998, rimane da coprire
  una spesa stimata in lire 40 miliardi, comprensiva anche degli
  oneri di delocalizzazione di immobili distrutti e non
  ricostruibili in sito per ragioni di sicurezza.
      Per gli interventi infrastrutturali di emergenza e di
  sistemazione idrogeologica dei versanti è stato elaborato, con
  ordinanze, un piano che prevede complessivamente la spesa di
  750 miliardi di lire ripartita secondo la tipologia di cui al
  prospetto che segue:
                 TIPOLOGIE                          IMPORTO
                                                  L./miliardi
  A)  Interventi di ripristino delle
      infrastrutture                                140,736
  B)  Interventi di ripristino e restauro
      di edifici pubblici storico-artistici
      e di culto                                     21,540
  C)  Interventi di ripristino dello stato
      dei luoghi e per la riduzione del
      rischio di immediata redazione                547,000
  D)  Indagini, prove di laboratorio,
      analisi, rilievi aereofotogrammatici
      e topografici, strumentazioni topografiche
      di precisione, apparecchiature varie per
      monitoraggio, eccetera.                         1,700
  E)  Restituzione cartografica a scala 1:5000
      del volo eseguito dalla regione Campania,
      eccetera.                                       0,450
  F)  Fondo di riserva a disposizione del
      Commissario, eccetera.                          0,570
  G)  Progettazioni da conferire e oneri
      previsti ai sensi dell'articolo 5,
      comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 1998       38,000
                                        TOTALE     750,0000
 
                              Pag. 16
 
      A fronte di tale fabbisogno finanziario del piano sono
  stati già stanziati 484,5 miliardi di lire per cui con il
  presente decreto-legge si provvede a finanziare circa lire 265
  miliardi di detto piano e lire 40 miliardi per far fronte ai
  predetti danni alle abitazioni e alle attività produttive.
      Al relativo onere, pari complessivamente a lire 304
  miliardi per l'anno 1999, si provvede (articolo 7, comma 2)
  mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
  all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449 del 1997 che
  presenta le necessarie disponibilità.  Infatti, sull'apposito
  capitolo 2078 dello stato di previsione della Presidenza del
  Consiglio dei ministri risultano ancora disponibilità in conto
  competenza e residui per lire 715 miliardi.
      Si tratta, invero, come già sottolineato in occasione
  dell'illustrazione dell'articolo 3, comma 1, delle risorse del
  comma 3 del citato articolo 12 dirette a finanziare il
  contributo sull'IVA, pagata per l'adeguamento antisismico
  degli edifici delle zone ad elevato rischio sismico, la cui
  utilizzazione non ha tuttavia trovato finora alcun riscontro
  effettivo presso i soggetti beneficiari e che si ritiene
  politicamente opportuno finalizzare nel limite d'importo
  soprariferito di lire 304 miliardi agli eventi calamitosi che
  il 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito i comuni di Sarno,
  Quindici, S. Felice a Cancello, Bracigliano e Siano.
  Articolo 5, comma 3, e articolo 6 (regioni Emilia-Romagna,
  Friuli- Venezia Giulia, Liguria e Toscana).
      Negli anni a partire dal 1996 si sono verificati nelle
  regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
  Toscana eventi alluvionali con danni parzialmente ristorati
  con provvedimenti legislativi o con ordinanza.
      Solo gli eventi verificatisi nei mesi di gennaio-febbraio
  1999 in Toscana non sono stati ancora oggetto di interventi
  specifici.
      Per quanto riguarda gli eventi alluvionali dell'anno 1996
  sono stati completati gli interventi a favore dei privati,
  mentre rimangono da completare quelli infrastrutturali con
  particolare riferimento alla messa in sicurezza del
  territorio.
      Sulla base della programmazione predisposta e
  dell'accertamento di danni, tenuto conto degli stanziamenti
  già disposti, è stato valutato il seguente fabbisogno residuo,
  distintamente per interventi infrastrutturali di emergenza a
  favore dei privati e in favore della ripresa delle attività
  produttive.
                  Infrastrutture       Privati e       Totale
                                   attività privata     (mld)
  Emilia-Romagna       50                  -             50
  Friuli-Venezia
  Giulia               69                 25             94
  Liguria             112                 55            167
  Toscana             108                 12            120
          Totale      339                 92            431
 
                              Pag. 17
 
      Al fine di far fronte alla predetta spesa, l'articolo 7,
  comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a
  concorrere con i seguenti contributi ventennali a favore delle
  regioni interessate che provvederanno alla contrazione di
  mutui:
      Regioni             dal 2000     dal 2001     Totale
                           al 2019      al 2020      (mld)
  Emilia-Romagna              4            -          4
  Friuli-Venezia Giulia       7            -          7
  Liguria                    12,5          -         12,5
  Toscana                     6           3,5         9,5
              Totale         29,5         3,5        33
      All'onere di lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire
  33 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante utilizzo
  dell'apposito accantonamento del Fondo speciale di conto
  capitale della legge finanziaria per il 1999 relativo al
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica.
  Articolo 5, comma 5.
      I comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S.
  Felice al Cancello hanno dovuto affrontare, in occasione del
  dissesto idrogeologico del 5-6 maggio 1998, maggiori oneri
  derivanti dalla straordinarietà della situazione, con
  contestuali minori entrate per la difficoltà di acquisire
  entrate fiscali e da servizi.
      Trattandosi di comuni che già in via ordinaria avevano
  difficoltà a mantenere gli equilibri di bilancio, la norma
  propone l'assegnazione straordinaria di fondi per lire 6
  miliardi.  Al Ministero dell'interno compete determinare le
  modalità per la distribuzione del contributo di lire 6
  miliardi secondo le diverse esigenze.
      Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 6 miliardi
  per l'anno 1999 si provvede mediante utilizzo dell'apposito
  accantonamento del Fondo speciale di parte corrente della
  legge finanziaria per il 1999 relativo al Ministero
  dell'interno.
                             ***
  Articolo 8, comma 1.
      La norma è diretta a finanziare le esigenze straordinarie
  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle
  campagne antincendio boschive e al completamento del piano di
  potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi
  boschivi.
 
                              Pag. 18
 
      Per le campagne antincendio è autorizzata la spesa di
  lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 in
  modo da assicurare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
  fini della lotta contro gli incendi boschivi per il triennio
  1999-2001, un finanziamento straordinario che consenta
  l'apertura di basi stagionali nelle località a maggiore
  rischio con l'impiego di personale richiamato in servizio dal
  turno libero.
      Il finanziamento di lire 10 miliardi per il Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco è così ripartito:
  Per l'erogazione di compensi per
  lavoro straordinario, che si traducono
  in circa 250.000 ore complessive, pari
  a 10 ore per ciascuna unità del Corpo   lire  7.300 milioni
  Per le spese di missione                lire    300 milioni
  Per le spese relative alle mense
  obbligatorie di servizio                lire    200 milioni
  Per le spese di gestione dei nuclei
  elicotteri                              lire  1.000 milioni
  Per le spese di acquisto e gestione
  automezzi                               lire  1.200 milioni
         così suddivisi:
  - acquisto di 10 autoveicoli
    fuoristrada leggeri al costo
    di lire 50 milioni cadauno    lire   500 milioni
  - acquisto di n. 2 autobotti
    serbatoio 4x4 medie al costo
    di 250 milioni cadauna        lire   500 milioni
  - acquisto di attrezzature e
    materiali di caricamento per
    le autopompe serbatoio
    (motopompe, autoprotettori,
    manichette, ecc.)             lire   100 milioni
  - consumo carburante            lire   100 milioni
                                TOTALE    lire 10.000 milioni
      Per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi
  aerei la spesa autorizzata di lire 10 miliardi per ciascuno
  degli anni 1999 e 2000 e di lire 15 miliardi per l'anno 2001
  consente di far fronte alle esigenze già a suo tempo
  programmate e che al momento hanno trovato soltanto parziale
  attuazione.
      Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 20 miliardi
  per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione
  dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
  dell'8 per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 48 della legge
  n. 222 del 1985, ricorrendo anche in tale fattispecie degli
  incendi boschivi una delle finalità del citato articolo 48.  Si
  tratta di un utilizzo delle risorse dell'8 per mille conforme
  ai fini predetti a cui si è già più volte fatto ricorso con
  altri provvedimenti legislativi in materia di lotta agli
  incendi boschivi.
 
                              Pag. 19
 
      All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire
  25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante utilizzo
  dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente della
  legge finanziaria per il 1999 relativo alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri.
  Articolo 8, comma 2.
      La carta geologica nazionale rappresenta uno strumento
  conoscitivo indispensabile all'attività della protezione
  civile, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero
  dell'ambiente e delle amministrazioni regionali e locali.
      La predisposizione di tale carta avviata negli anni
  scorsi con appositi provvedimenti normativi è attualmente
  interrotta per mancanza di fondi.
      La norma si prefigge di riavviare questa importante
  attività destinando a tale scopo la somma di lire 20 miliardi
  per gli anni 2000 e 2001.  L'onere è posto a carico del Fondo
  speciale di conto capitale della legge finanziaria per il 1999
  utilizzando l'apposito accantonamento relativo alla Presidenza
  del Consiglio dei ministri.
  Articolo 8, comma 3.
      Il Dipartimento della protezione civile, per il complesso
  immobiliare sito in Castelnuovo di Porto adibito a sede del
  Centro polifunzionale di protezione civile, corrisponde
  all'INAIL, proprietaria del complesso, la somma di lire 17
  miliardi annue per il relativo fitto.
      Il contratto di locazione è prossimo alla scadenza in
  quanto la sua validità temporale è prevista fino al mese di
  ottobre 1999.  Pertanto, visto che il canone di locazione
  potrebbe essere soggetto a nuovi aumenti in sede di rinnovo
  del contratto, è economicamente più conveniente prevederne
  l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile.
  A tale fine si procederà alla stipula di apposite convenzioni
  con una o più banche che dispongano di enti di gestione
  immobiliare nel limite d'impegno ventennale di lire 20
  miliardi annue a decorrere dal 1999.
      Le risorse finanziarie derivanti dalla stipula delle
  predette convenzioni, considerando un tasso d'interesse del
  4,5 per cento (coefficiente 0,07687614), sono stimate in lire
  260 miliardi.
  Articolo 8, comma 7.
      La Cassa depositi e prestiti ha effettuato una verifica
  delle risorse ancora disponibili al 31 dicembre 1998 presso la
  Cassa medesima relative a mutui, già contratti ai sensi
  dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987,
  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
  1987, n. 120, e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n.
  424, che risultano interamente rimborsati per scadenza del
  periodo di ammortamento.
 
                              Pag. 20
 
      Si tratta di somme residue ancora da erogare per le quali
  la Cassa depositi e prestiti ha chiesto le modalità di
  restituzione delle stesse al bilancio dello Stato, fermo
  restando che nonostante l'avvenuta scadenza del periodo di
  ammortamento diversi enti, non avendo ancora ultimato la
  realizzazione dell'opera per la quale venne concesso il
  relativo finanziamento, continuano a trasmetterne la
  documentazione di spesa alla Cassa che provvede a disporne i
  pagamenti.
      I risultati della predetta verifica sono illustrati
  nell'allegata tabella "B" riepilogativa.
      La disposizione prevede che le somme versate all'entrata
  del bilancio dello Stato siano riassegnate per gli interventi
  infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a
  pericoli connessi a calamità naturali.  Va da sé che tale
  versamento dovrà scontare le somme relative alla predetta
  documentazione di spesa che gli enti continuano ancora a
  trasmettere alla Cassa ai fini del relativo pagamento
  nonostante l'avvenuta scadenza del periodo di ammortamento.
 
                              Pag. 21
 
                                                     Tabella A
                            COMUNI
    CALCOLO DELL'INCREMENTO PERCENTUALE DELLE RISORSE 1998
                    DI ALCUNI ENTI LOCALI
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 22
 
                                                     Tabella B
                    TABELLA RIEPILOGATIVA
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 23
 
                 RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
  A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
  1) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte
  sulla legislazione vigente.
      Le disposizioni sono determinate dalla necessità e
  dall'urgenza e non provocano effetti durevoli sulla
  legislazione vigente; consentono di intervenire con
  immediatezza per fronteggiare la gravissima situazione di
  crisi nei territori italiani colpiti da recenti eventi
  calamitosi (sisma, dissesti idrogeologici, alluvioni), dove le
  popolazioni subiscono ancora i gravi disagi causati
  dall'emergenza in atto.  Si tratta di una serie di misure
  speciali e straordinarie da utilizzare in un contesto di
  eccezionalità.
  2) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di
  fatto che giustificano l'innovazione della legislazione
  vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto
  dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge e di
  precedenti norme di delegificazione.
      Non si riscontrano, nella materia oggetto del
  provvedimento, riserve assolute e relative di legge né
  precedenti norme di delegificazione.
      La situazione determinata dalle gravi calamità che hanno
  colpito il territorio italiano nell'ultimo anno non può essere
  risolta con un quadro normativo ordinario in quanto le
  popolazioni versano ancora in una grave situazione di crisi e
  i danni infrastrutturali al territorio esigono urgenti
  interventi, necessari a garantire il ritorno alle normali
  condizioni di vita.  Il quadro normativo predisposto consente
  di porre in essere una serie di disposizioni analoghe a quelle
  di altri provvedimenti legislativi emanati a seguito di
  calamità naturali.  In particolare:
        gli articoli 1 e 2 consentono di realizzare la
  ricostruzione nei territori della Basilicata, Calabria e
  Campania colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, attraverso un
  meccanismo che attribuisce alle regioni, con tempi determinati
  allo scadere dei quali viene posto in essere il potere
  sostitutivo dello Stato, il compito di predisporre il
  programma finanziario di utilizzazione delle risorse assegnate
  nel rispetto degli obiettivi prioritari fissati dallo Stato
  (rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni, ripresa delle
  attività produttive, recupero delle strutture e infrastrutture
  pubbliche).  Le regioni inoltre devono definire le linee di
  indirizzo e i criteri tecnici per la pianificazione, la
 
                              Pag. 24
 
  progettazione e la ricostruzione degli edifici distrutti e
  danneggiati, nonché stabilire i criteri che dovranno seguire i
  comuni per la perimetrazione dei centri di particolare
  interesse.  Le disposizioni, inoltre, consentono di assicurare
  che la ricostruzione sia effettuata realizzando il
  miglioramento sismico degli edifici.  Completano il quadro
  degli interventi disposizioni per il ripristino dei beni
  culturali danneggiati ed a favore degli enti locali, a ristoro
  dei maggiori costi e delle minori entrate;
        l'articolo 3 contiene disposizioni indispensabili per
  fronteggiare il sisma che ha colpito la provincia di Messina
  il 14 febbraio 1999;
        l'articolo 5 permette di completare gli interventi già
  avviati assicurando il ritorno alle normali condizioni di vita
  nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
  Liguria e Toscana, colpite da gravi dissesti idrogeologici in
  atto causati anche da eccezionali e avverse condizioni
  meteorologiche, per i quali sono state emanate le
  dichiarazioni di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 5
  della legge 24 febbraio 1992, n. 225.  Le disposizioni attivano
  risorse finanziarie in favore di quelle regioni al fine di
  consentire la messa in sicurezza dei territori, il
  completamento degli interventi attivati con ordinanze di
  protezione civile, il ristoro dei danni subiti dai privati e
  dalle imprese;
        l'articolo 8 consente il completo utilizzo delle
  risorse finanziarie destinate ad interventi urgenti per
  calamità naturali, a fronteggiare le campagne contro gli
  incendi boschivi, al completamento della carta geologica
  nazionale.
  3) Analisi della compatibilità dell'intervento con
  l'ordinamento comunitario.
      Non si ravvisano elementi in contrasto tra le
  disposizioni del decreto-legge e la normativa comunitaria, in
  quanto gli aiuti di Stato appaiano conformi agli articoli 92 e
  93 del Trattato CE.
  4) Analisi della compatibilità con le competenze
  costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto
  speciale.
      Non si ravvisano elementi di contrasto tra le
  disposizioni del decreto-legge e le competenze normative
  regionali.
  5) Verifica della coerenza con le fonti legislative
  primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
  regioni e agli enti locali.
      Le disposizioni del decreto-legge risultano coerenti con
  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e con il decreto legislativo 31
  marzo 1998, n. 112, nonché con la precedente normativa
  ordinaria in materia.  Non ledono l'autonomia delle regioni e
  degli enti locali bensì rispettano il principio teso a
  consentire lo svolgimento delle attività al livello più basso
  vicino ai cittadini, prevedendo poteri sostitutivi solo in
  caso di inadempienza.
 
                              Pag. 25
 
  B) Valutazione dell'impatto amministrativo.
  1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e
  analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro
  perseguimento.
      I mezzi previsti, sia con riferimento all'attivazione
  delle risorse finanziarie straordinarie che allo snellimento
  delle procedure ordinarie, appaiono congrui a permettere la
  realizzazione delle attività entro i tempi previsti dal
  decreto-legge, la cui disciplina è scandita da precisi
  percorsi temporali, il mancato rispetto dei quali comporta
  l'attivazione dei poteri sostitutivi.
  2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a
  carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione
  alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche
  dello Stato, regioni ed enti locali.
      Le disposizioni contenute nel provvedimento comportano
  oneri organizzativi a carico delle regioni e degli enti
  locali, chiamati a realizzare gli interventi; pertanto si è
  provveduto con deroghe alla normativa ordinaria.  In
  particolare, per le regioni Basilicata, Calabria e Campania, è
  possibile attraverso ordinanze di protezione civile, da
  emanare per l'attuazione delle norme e secondo effettive
  esigenze, assumere personale tecnico e amministrativo,
  corrispondere al personale dipendente ore di lavoro
  straordinario oltre i limiti previsti dalla vigente
  legislazione, avvalersi di liberi professionisti mediante
  convenzioni con università ed enti pubblici di ricerca.  Per le
  altre regioni oggetto del decreto-legge, analoghe misure tese
  a consentire di affrontare gli ulteriori oneri organizzativi
  necessari a fronteggiare le emergenze, sono state già concesse
  con precedenti provvedimenti: decreto-legge 11 giugno 1998, n.
  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
  n. 267, ordinanze di protezione civile n. 2854 e n. 2873 del
  1998.  Per quanto riguarda le amministrazioni centrali e
  periferiche dello Stato, con le ordinanze di protezione civile
  già emanate, sono state disposte deroghe alle normative
  ordinarie in merito allo svolgimento del lavoro straordinario
  e alla proroga dei termini per l'accertamento delle imposte.
  In tale modo anche le richiamate amministrazioni possono
  approntare una idonea organizzazione per fronteggiare
  l'emergenza.
  3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione
  di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le
  strutture esistenti.
      Non si ritiene che il decreto-legge determini tale
  risultato.
  4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle
  imprese di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti
  burocratici.
      Il provvedimento legislativo mira a consentire il ritorno
  alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite
  dagli eventi calamitosi, nonché la ripresa delle attività
  produttive paralizzate dall'emergenza in atto; pertanto il
  meccanismo posto in essere per la concessione dei contributi
  ai privati e alle imprese comporta esclusivamente gli oneri
 
                              Pag. 26
 
  necessari a verificare le reali esigenze e la realizzazione
  degli interventi, secondo le regole previste dal
  decreto-legge, avendo presenti la necessità della speditezza
  dell'azione e il corretto utilizzo di risorse finanziarie
  pubbliche.  Si precisa, infine, che il compito di stabilire
  modalità e procedure per la concessione dei citati contributi
  è delegato alle regioni e agli enti locali, in considerazione
  della loro maggiore vicinanza alla realtà sociale del
  territorio amministrativo.
  C) Elementi di drafting e linguaggio normali.
  1) Individuazione delle nuove definizioni normative
  introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
  quelle già in uso.
      Le disposizioni contenute nel decreto-legge non
  comportano tale risultato.
  2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
  contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle
  successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.
      I riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge
  risultano corretti anche con riguardo alla loro esatta
  individuazione.
  3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
  introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
  vigenti.
      La natura stessa del decreto-legge giustifica la
  novellazione tenendo conto anche della necessità di mantenere
  una linea univoca degli interventi rispetto a legislazioni
  precedenti.
  4) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per
  la redazione di un testo unico nella materia oggetto del
  provvedimento.
      La natura del decreto-legge, dettato da necessità e
  urgenza, è tale da non rendere necessaria la redazione di
  testi unici.  Si precisa, comunque, che su richiesta del
  Parlamento è in corso di predisposizione un disegno di legge
  sulla materia delle calamità naturali.
  5) Individuazione di eventuali effetti abrogativi di
  disposizioni del provvedimento e loro traduzione in norme
  abrogative espresse nel testo normativo.
      Le norme contenute nel decreto-legge non comportano tale
  risultato.
 
                              Pag. 27
 
       SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
  A) Individuazione delle linee prevalenti della
  giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali
  giudizi di costituzionalità in corso.
      Non risultano decisioni della Corte costituzionale sugli
  argomenti trattati dal decreto-legge, né giudizi di
  costituzionalità in corso.
  B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
  su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
  dell'iter.
      Non risultano provvedimenti legislativi sull'analoga
  materia in corso di esame in Parlamento.
 
                              Pag. 28
 
                                                      ALLEGATO
  (Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
                                        maggio 1997, n. 127)
          TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
           MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
      Articoli 2 e 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
  61.
     Art. 2.  Compiti delle regioni e intese istituzionali di
  programma.
                           omissis
      3.  Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi
  sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefìci di
  cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei,
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto:
          a)  a definire linee di indirizzo per la
  pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
  interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
  ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli
  edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli
  interventi strutturali e di miglioramento sismico con la
  tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali,
  anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare
  una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e
  stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo
  degli interventi, incorporando, altresì, eventuali
  prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla
  lettera  d);  tali linee sono vincolanti per tutti i
  soggetti pubblici e privati;
          b)  a individuare le tipologie di immobili e il
  livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla
  lettera  a)  sono utilizzabili per interventi immediati di
  ricostruzione o di ripristino e a definire le relative
  procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i
  parametri da adottare per la deteriminazione del costo degli
  interventi, comprese le opere di rifinitura;
          c)  a definire i criteri in base ai quali i comuni
  perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte
  di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove
  gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40
  per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi
  sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi
  dell'articolo 3;
          d)  a realizzare, avvalendosi anche del
  Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo
  nazionale per la difesa dai terremoti, del Consiglio nazionale
  delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica,
  indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri
 
                              Pag. 29
 
  interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il
  rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in
  caso di riscontro positivo, a formulare specifiche
  prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
          e)  a predisporre un piano di interventi urgenti
  sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che
  costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture,
  sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture
  di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle
  Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi
  derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali
  piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche
  per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si
  siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza
  fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano
  surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani
  dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree
  attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni
  classificati sismici dalle regioni.
                           omissis
      Art. 5.  Interventi a favore delle attività
  produttive.
                           omissis
      2.  Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili
  utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1,
  distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto
  disposto dagli articoli 2, 3 e 4.  Per gli interventi sugli
  immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività
  zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3,
  ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.
                           omissis
      Articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
  n. 267.
      Art. 1.  Piani stralcio per la tutela dal rischio
  idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a
  rischio.
      1.  Entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di
  rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti
  bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio
  di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del
  comma 6- ter  dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989,
  n. 183, e successive modificazioni, che contengano in
  particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a
  rischio idrogeologico.  Entro la stessa data sono comunque
  adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al
  comma 6- bis  dell'articolo 17 della legge n. 183 del
  1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera  d)
  del comma 3 del medesimo articolo 17, per le aree a rischio
  idrogeologico.  Scaduto detto termine, il Consiglio dei
  ministri, su proposta del Comitato dei ministri di cui
  all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e
  successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti
  relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
  salvaguardia.  Qualora le misure di salvaguardia siano adottate
  in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma
  6- ter,  della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in
  vigore sino alla approvazione dei piani di bacino.  Per i
 
                              Pag. 30
 
  comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5
  e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio
  e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo
  1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato
  per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21
  maggio 1998, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998.  Con
  deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
  predetto Comitato dei ministri, sono definiti i termini
  essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della
  citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.
      2.  Il Comitato dei ministri di cui al comma 1 definisce,
  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso
  azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la
  riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei
  programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di
  rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore
  vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per
  le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.  Per la
  realizzazione degli interventi possono essere adottate, su
  proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e
  d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui
  all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei
  ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto
  di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi
  agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma.
                           omissis
      Art. 2.  Potenziamento delle strutture tecniche per la
  difesa del suolo e la protezione dell'ambiente.
                           omissis
      2.  Per lo svolgimento delle funzioni di indagine,
  monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio
  idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale
  tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31
  marzo 1998, n. 112.  Nel limite della disponibilità finanziaria
  di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di
  lire 20 miliardi, le regioni possono assumere, anche in deroga
  ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale
  tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato,
  da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo
  interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di
  cui al presente comma e di cui al comma 1.  Nel limite della
  disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire
  1.500 milioni le autorità di bacino di rilievo nazionale sono
  autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale
  tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato
  nel limite massimo complessivo di trenta unità.
                           omissis
 
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