| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
A) Sisma del 9 settembre 1998 nelle regioni Basilicata,
Calabria e Campania
Articoli 1 e 2, comma 1.
Le disposizioni dei presenti articoli riguardano gli
interventi di ricostruzione dei territori delle regioni
Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma del 9
settembre 1998, nonché il completamento degli interventi
urgenti disposti dai Commissari delegati ai sensi delle
ordinanze di nomina.
Gli edifici dichiarati inagibili totalmente o
parzialmente risultano pari a:
Provincia Provincia Provincia
Potenza Cosenza Salerno
Edifici inagibili 3.343 529 70
Edifici parzialmente
inagibili o agibili
con provvedimenti 2.428 371 -
5.771 900 70
La stima dei danni relativi agli edifici suddetti è stata
effettuata, a seguito delle verifiche realizzate in loco
dai tecnici della protezione civile, assumendo come parametri
di riferimento n. 2,5 unità inagibili per ciascun edificio e
il costo di lire 35 milioni per la ricostruzione e/o
riparazione di ciascuna delle predette unità immobiliari,
aumentato del 20 per cento per gli interventi di
miglioramento/adeguamento sismico.
Conseguentemente la stima della spesa necessaria per gli
edifici privati in questione è pari complessivamente a:
(5.771 + 900 + 70) x 2,5 x 35.000.000 = 589.837.500 x 20 =
707.805.000.000
In particolare si rappresenta che l'incidenza media del
contributo per ciascuna unità immobiliare resa inagibile dal
sisma del 9 settembre 1998 pari a lire 35 milioni è un valore
medio tra un costo massimo di 60 milioni per le abitazioni
totalmente inagibili occupate stabilmente alla data del sisma
Pag. 9
e un costo minimo di 10 milioni per le semplici riparazioni
finalizzate al ripristino dell'agibilità. A tale costo occorre
aggiungere poi una maggiorazione del 20 per cento per
adeguamento o miglioramento sismico. Nel complesso, quindi, il
costo per unità immobiliare ammonta a lire 42 milioni.
Considerate le tipologie costruttive e la superficie media per
unità immobiliare nelle aree colpite, tale costo corrisponde,
previa attualizzazione, con quello parametrico già individuato
per gli analoghi interventi conseguenti al sisma in Umbria e
Marche.
Il parametro di 2,5 unità immobiliari per edificio
rappresenta la media delle unità immobiliari presenti in tutti
gli edifici oggetto di sopralluogo per le verifiche di
stabilità-agibilità. La scheda di rilevazione predisposta dal
CNR-GNDT contempla indicazioni puntuali per quanto riguarda
gli edifici ed indicazioni medie per quanto riguarda le
singole unità presenti nello stesso edificio; tuttavia il dato
preso in considerazione corrisponde con ottima approssimazione
con quello desumibile - per le aree in esame - dalle
rilevazioni di cui all'ultimo censimento ISTAT.
Gli edifici pubblici dichiarati parzialmente o totalmente
inagibili sono:
Regione Regione
Basilicata Calabria
Edifici inagibili 18 2
Edifici parzialmente inagibili
o agibili con provvedimenti 46 11
64 13
La relativa spesa è stimata in lire 38 miliardi.
Per gli edifici il quadro finanziario è pertanto il
seguente:
Edifici privati lire 707.805.000.000
Edifici pubblici lire 38.000.000.000
Totale lire 745.805.000.000
Gli interventi relativi al dissesto idrogeologico e ai
beni culturali sono stati così quantificati:
Provincia Provincia Provincia
Potenza Cosenza Salerno
Dissesto
idrogeologico 94 miliardi 500 milioni -
Beni culturali 36 miliardi 4 miliardi -
Totale 130 miliardi 4,5 miliardi -
Pag. 10
In particolare per quanto concerne gli edifici di culto
la situazione accertata è risultata la seguente:
Regione Regione
Basilicata Calabria
Edifici inagibili 45 11
Edifici parzialmente inagibili
o agibili con provvedimenti 20 6
65 17
Articolo 2, comma 2.
La presente disposizione dispone la concessione di un
contributo straordinario per l'anno 1999 ai comuni interessati
dal sisma del 9 settembre 1998 al fine di compensare le minori
entrate dagli stessi enti registrate a seguito del sisma.
I comuni interessati ai fini della concessione del
contributo previsto sono in numero di 20. Detto contributo
viene assegnato in base a percentuali calcolate sui contributi
ordinario, consolidato e perequativo assegnati ai predetti
enti nell'anno 1998 e sul gettito dell'imposta comunale sugli
immobili dell'anno 1993 calcolato con l'aliquota del 4 per
mille. Si rammenta che dall'anno 1994 i trasferimenti erariali
dei comuni sono stati ridotti in misura pari al predetto
gettito di imposta.
Le percentuali di incremento di dette risorse sono
fissate nella misura del 20 per cento per i comuni con
abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15
per cento, del 30 per cento per comuni con abitazioni
totalmente o parzialmente inagibili superiori al 25 per cento,
del 40 per cento per i comuni con abitazioni totalmente o
parzialmente inagibili superiori al 35 per cento.
Dei 20 comuni interessati al contributo 4 di essi hanno
diritto ad un aumento dei trasferimenti pari al 20 per cento
delle risorse prima indicate, 5 ad un aumento del 30 per cento
ed 11 ad un aumento del 40 per cento.
L'onere complessivo a carico dello Stato, come risulta
dall'allegata tabella "A", è di lire 10,952 miliardi,
arrotondati in lire 11 miliardi.
***
A fronte di un fabbisogno complessivo di lire 851
miliardi per gli interventi di cui all'articolo 1 e
all'articolo 2, commi 1 e 2, la norma di copertura finanziaria
tenuto conto delle risorse già stanziate per lire 39,920
miliardi con le ordinanze 17 settembre 1998, n. 2847, 8
ottobre 1998, n. 2860, 19 ottobre 1998, n. 2871, 30 novembre
Pag. 11
1998, n. 2882, 8 gennaio 1999, n. 2909 e 1^ aprile 1999, n.
2972, autorizza il Dipartimento della protezione civile a
concorrere con contributi ventennali dal 2000 al 2019, pari a
lire 41 miliardi annue per la regione Basilicata, a lire 5,5
miliardi annue per la regione Calabria e a lire 0,5 miliardi
annue per la regione Campania, agli oneri per i mutui che le
regioni stesse debbono contrarre con i vari istituti di
credito al fine di finanziare il programma di
ricostruzione.
A tale onere per il bilancio dello Stato, pari a lire 47
miliardi annue per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante
utilizzo parziale dell'apposito accantonamento del Fondo
speciale di conto capitale della legge finanziaria per il 1999
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Tale contributo di lire 47 miliardi per l'accensione di
mutui ventennali consente alle regioni interessate di ottenere
un ammontare di finanziamenti al tasso d'interesse del 4,5 per
cento (coefficiente 0,07687614) pari a complessive lire 610
miliardi.
Articolo 2, comma 3.
In merito alle esigenze finanziarie per far fronte alla
ricostruzione del patrimonio dei beni culturali danneggiati
dal sisma del 9 settembre 1998 i cui danni, come sopra
rilevato, ammontano complessivamente a circa lire 40 miliardi,
la presente disposizione, analogamente a quanto previsto in
occasione degli eventi sismici che hanno interessato le
regioni Umbria e Marche nel 1997, autorizza i soprintendenti
per i beni ambientali ed architettonici della Basilicata e
della Calabria a contrarre mutui ventennali nel limite
d'impegno di lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 fino al
2019.
Per le risorse finanziarie derivanti dalla contrazione
dei predetti mutui, stimabili al tasso del 4,5 per cento
(coefficiente 0,07687614) o del 4 per cento (coefficiente
0,07358175) in lire 39-40 miliardi, è previsto il loro
afflusso direttamente sulle contabilità speciali interessate
agli stessi soprintendenti. E' altresì prevista per il
recupero degli edifici monumentali privati la concessione di
contributi in conto interesse con le modalità dell'articolo 3,
commi terzo e quarto, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552,
come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, a valere sulle disponibilità della legge stessa.
Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 3 miliardi
per gli anni 2000 e 2001 si provvede (articolo 4, comma 2):
per l'anno 2000 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al funzionamento del fondo per la protezione
civile (Tabella C della legge finanziaria per il 1999) e per
l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo
anno dell'apposito accantonamento del Fondo speciale di conto
capitale relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
Articolo 3, comma 1.
E' prevista la proroga al 31 dicembre 2000 delle
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, della
legge n. 449 del 1997 in materia di agevolazioni IVA, per i
Pag. 12
territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi
sismici, nonché la concessione di contributi per le altre zone
ad elevato rischio sismico e la loro estensione, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa già prevista, ai territori di cui
all'articolo 1 del presente decreto-legge colpiti dal sisma
del 9 settembre 1998. L'ampliamento dell'ambito dei soggetti
beneficiari non determina maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato in quanto l'erogazione del contributo in questione
è comunque limitata alle disponibilità finanziarie in conto
competenza e residui pari a lire 982 miliardi ancora presenti
sui capitoli 2077 e 2078 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tale importo peraltro sconta la riduzione disposta
dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto-legge per lire
304 miliardi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3
del sopracitato articolo 12 della legge n. 449 del 1997,
iscritta sul citato capitolo 2078 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e concernente il
contributo sull'IVA pagata per l'adeguamento antisismico degli
edifici delle zone ad elevato rischio sismico.
B) Sisma del 14 febbraio 1999 in provincia di Messina
Articolo 3, comma 4.
Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione del
territorio dei comuni della provincia di Messina colpita dal
sisma del 14 febbraio 1999 è prevista l'assegnazione alla
regione siciliana per l'anno 1999 di un contributo di lire 6,5
miliardi.
I comuni interessati sono stati numerosi e i danni a
strutture pubbliche e private hanno comportato l'emissione di
ordinanze sindacali di inagibilità relativa a 113 edifici
privati, 13 edifici di culto e 4 edifici pubblici.
Nel quadro di una continuità degli interventi adottati in
casi analoghi, la concessione di contributi a favore di nuclei
familiari sgomberati per consentire loro soluzioni abitative
temporanee comporta un onere complessivo di circa lire 250
milioni.
Per la riparazione dei danni subiti da edifici privati ad
uso abitativo dichiarati totalmente o parzialmente inagibili,
stimati in 75 unità immobiliari, è prevista una spesa
complessiva di 3,2 miliardi ipotizzando un costo unitario
medio di 35 milioni di lire, al quale occorre aggiungere un
incremento del 20 per cento per opere di miglioramento
sismico.
Per gli edifici pubblici gravi danni hanno riguardato 5
unità immobiliari di cui 2 scuole.
Pag. 13
Ipotizzando un costo di riparazione (compreso il
miglioramento sismico) di 500 milioni di lire per gli edifici
in muratura e di 250 milioni di lire per gli edifici in
cemento armato, si perviene ad una spesa stimata
complessivamente in lire 1,8 miliardi.
Infine, per gli edifici di culto le ordinanze sindacali
di inagibilità sono state 13: ipotizzando un costo unitario di
riparazione di lire 250 milioni si perviene ad una stima
complessiva di lire 1,25 miliardi.
Il totale delle spese ammonta, quindi, a lire 6,5
miliardi.
Alla copertura finanziaria di tale onere si provvede
(articolo 4, comma 3) mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille
dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del
1985.
In proposito, giova sottolineare che l'utilizzo delle
risorse dell'8 per mille dell'IRPEF per far fronte a eventi
calamitosi costituisce una delle finalità proprie del citato
articolo 48 della legge n. 222 del 1985 e rappresenta una
delle fonti di finanziamento costantemente utilizzata negli
ultimi anni per fronteggiare tali evenienze.
C) Alluvioni del 5 e 6 maggio 1998 in Campania e dei mesi
di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e
febbraio 1999 in Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana.
Completamento degli interventi in Emilia-Romagna e Toscana già
avviati con il decreto-legge n. 6 del 1998.
Articolo 5, comma 2, e articolo 6 (regione
Campania).
A seguito di precipitazioni atmosferiche verificatesi il
5 e 6 maggio 1998 nel territorio della regione Campania i
cinque comuni di Sarno, Quindici, S. Felice a Cancello,
Bracigliano e Siano hanno subito la distruzione di intere
parti dei centri abitati ed un elevato numero di vittime (160)
per effetto di dissesti idrogeologici consistenti in colate di
fango che hanno investito gli abitati stessi.
Il rilevamento del danno agli edifici pubblici e privati
coordinato dal Dipartimento della protezione civile e affidato
a strutture tecniche statali e regionali ha accertato che
risultano complessivamente distrutti 154 edifici e che sono
inagibili a diverso tratto 523 edifici.
Il danno conseguente è valutato in lire 49,5 miliardi per
le abitazioni e in lire 16,5 miliardi per gli immobili
destinati ad attività produttive.
Pag. 14
DANNI ALLE PERSONE, AGLI EDIFICI
ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
In sintesi i danni alle persone sono così
riassumibili:
Comune Abitanti Vittime
Sarno 31.509 137
Siano 9.265 5
Bracigliano 5.105 6
Quindici 3.023 11
S. Felice a Cancello 16.771 1
Totale 65.673 160
Il rilevamento del danno agli edifici pubblici e privati
risulta così definito:
Comune Edifici Inagibili Parzialmente
distrutti inagibili
Braciliano 2 7 2
Quindici 19 154 46
S. Felice a Cancello 2 7 2
Sarno 126 195 66
Siano 5 34 10
Totale 154 397 126
La stima dei danni alle abitazioni sulla base di quanto
riportato nelle schede dei tecnici rilevatori ammonta a
complessive lire 49,5 miliardi circa così suddivise per i 5
comuni:
Comune di Bracigliano: lire 550 mln. circa
Comune di Quindici: lire 6.600 mln. circa
Comune di S. Felice a Cancello: lire 550 mln. circa
Comune di Sarno: lire 37.400 mln. circa
Comune di Siano: lire 4.400 mln. circa
Inoltre sono stati rilevati danni alle attività
produttive ammontanti a lire 16,5 miliardi circa, comprendendo
Pag. 15
nella cifra sia danni di tipo edilizio che quelli a macchine o
scorte. La predetta stima è così ripartita fra i 5 comuni:
Comune di Bracigliano: lire 330 mln. circa
Comune di Quindici: lire 790 mln. circa
Comune di S. Felice a Cancello: lire 2.540 mln. circa
Comune di Sarno: lire 12.400 mln. circa
Comune di Siano: lire 440 mln. circa
Considerando che a fronte di un danno complessivo di 66
miliardi di lire, detratti gli stanziamenti disposti con
ordinanze di protezione civile (già erogati circa 26 miliardi
di lire) e considerando l'assegnazione di alloggi di edilizia
disposta dal decreto-legge n. 180 del 1998, rimane da coprire
una spesa stimata in lire 40 miliardi, comprensiva anche degli
oneri di delocalizzazione di immobili distrutti e non
ricostruibili in sito per ragioni di sicurezza.
Per gli interventi infrastrutturali di emergenza e di
sistemazione idrogeologica dei versanti è stato elaborato, con
ordinanze, un piano che prevede complessivamente la spesa di
750 miliardi di lire ripartita secondo la tipologia di cui al
prospetto che segue:
TIPOLOGIE IMPORTO
L./miliardi
A) Interventi di ripristino delle
infrastrutture 140,736
B) Interventi di ripristino e restauro
di edifici pubblici storico-artistici
e di culto 21,540
C) Interventi di ripristino dello stato
dei luoghi e per la riduzione del
rischio di immediata redazione 547,000
D) Indagini, prove di laboratorio,
analisi, rilievi aereofotogrammatici
e topografici, strumentazioni topografiche
di precisione, apparecchiature varie per
monitoraggio, eccetera. 1,700
E) Restituzione cartografica a scala 1:5000
del volo eseguito dalla regione Campania,
eccetera. 0,450
F) Fondo di riserva a disposizione del
Commissario, eccetera. 0,570
G) Progettazioni da conferire e oneri
previsti ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 1998 38,000
TOTALE 750,0000
Pag. 16
A fronte di tale fabbisogno finanziario del piano sono
stati già stanziati 484,5 miliardi di lire per cui con il
presente decreto-legge si provvede a finanziare circa lire 265
miliardi di detto piano e lire 40 miliardi per far fronte ai
predetti danni alle abitazioni e alle attività produttive.
Al relativo onere, pari complessivamente a lire 304
miliardi per l'anno 1999, si provvede (articolo 7, comma 2)
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449 del 1997 che
presenta le necessarie disponibilità. Infatti, sull'apposito
capitolo 2078 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri risultano ancora disponibilità in conto
competenza e residui per lire 715 miliardi.
Si tratta, invero, come già sottolineato in occasione
dell'illustrazione dell'articolo 3, comma 1, delle risorse del
comma 3 del citato articolo 12 dirette a finanziare il
contributo sull'IVA, pagata per l'adeguamento antisismico
degli edifici delle zone ad elevato rischio sismico, la cui
utilizzazione non ha tuttavia trovato finora alcun riscontro
effettivo presso i soggetti beneficiari e che si ritiene
politicamente opportuno finalizzare nel limite d'importo
soprariferito di lire 304 miliardi agli eventi calamitosi che
il 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito i comuni di Sarno,
Quindici, S. Felice a Cancello, Bracigliano e Siano.
Articolo 5, comma 3, e articolo 6 (regioni Emilia-Romagna,
Friuli- Venezia Giulia, Liguria e Toscana).
Negli anni a partire dal 1996 si sono verificati nelle
regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
Toscana eventi alluvionali con danni parzialmente ristorati
con provvedimenti legislativi o con ordinanza.
Solo gli eventi verificatisi nei mesi di gennaio-febbraio
1999 in Toscana non sono stati ancora oggetto di interventi
specifici.
Per quanto riguarda gli eventi alluvionali dell'anno 1996
sono stati completati gli interventi a favore dei privati,
mentre rimangono da completare quelli infrastrutturali con
particolare riferimento alla messa in sicurezza del
territorio.
Sulla base della programmazione predisposta e
dell'accertamento di danni, tenuto conto degli stanziamenti
già disposti, è stato valutato il seguente fabbisogno residuo,
distintamente per interventi infrastrutturali di emergenza a
favore dei privati e in favore della ripresa delle attività
produttive.
Infrastrutture Privati e Totale
attività privata (mld)
Emilia-Romagna 50 - 50
Friuli-Venezia
Giulia 69 25 94
Liguria 112 55 167
Toscana 108 12 120
Totale 339 92 431
Pag. 17
Al fine di far fronte alla predetta spesa, l'articolo 7,
comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a
concorrere con i seguenti contributi ventennali a favore delle
regioni interessate che provvederanno alla contrazione di
mutui:
Regioni dal 2000 dal 2001 Totale
al 2019 al 2020 (mld)
Emilia-Romagna 4 - 4
Friuli-Venezia Giulia 7 - 7
Liguria 12,5 - 12,5
Toscana 6 3,5 9,5
Totale 29,5 3,5 33
All'onere di lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire
33 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante utilizzo
dell'apposito accantonamento del Fondo speciale di conto
capitale della legge finanziaria per il 1999 relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 5, comma 5.
I comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S.
Felice al Cancello hanno dovuto affrontare, in occasione del
dissesto idrogeologico del 5-6 maggio 1998, maggiori oneri
derivanti dalla straordinarietà della situazione, con
contestuali minori entrate per la difficoltà di acquisire
entrate fiscali e da servizi.
Trattandosi di comuni che già in via ordinaria avevano
difficoltà a mantenere gli equilibri di bilancio, la norma
propone l'assegnazione straordinaria di fondi per lire 6
miliardi. Al Ministero dell'interno compete determinare le
modalità per la distribuzione del contributo di lire 6
miliardi secondo le diverse esigenze.
Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 6 miliardi
per l'anno 1999 si provvede mediante utilizzo dell'apposito
accantonamento del Fondo speciale di parte corrente della
legge finanziaria per il 1999 relativo al Ministero
dell'interno.
***
Articolo 8, comma 1.
La norma è diretta a finanziare le esigenze straordinarie
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle
campagne antincendio boschive e al completamento del piano di
potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi
boschivi.
Pag. 18
Per le campagne antincendio è autorizzata la spesa di
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 in
modo da assicurare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
fini della lotta contro gli incendi boschivi per il triennio
1999-2001, un finanziamento straordinario che consenta
l'apertura di basi stagionali nelle località a maggiore
rischio con l'impiego di personale richiamato in servizio dal
turno libero.
Il finanziamento di lire 10 miliardi per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è così ripartito:
Per l'erogazione di compensi per
lavoro straordinario, che si traducono
in circa 250.000 ore complessive, pari
a 10 ore per ciascuna unità del Corpo lire 7.300 milioni
Per le spese di missione lire 300 milioni
Per le spese relative alle mense
obbligatorie di servizio lire 200 milioni
Per le spese di gestione dei nuclei
elicotteri lire 1.000 milioni
Per le spese di acquisto e gestione
automezzi lire 1.200 milioni
così suddivisi:
- acquisto di 10 autoveicoli
fuoristrada leggeri al costo
di lire 50 milioni cadauno lire 500 milioni
- acquisto di n. 2 autobotti
serbatoio 4x4 medie al costo
di 250 milioni cadauna lire 500 milioni
- acquisto di attrezzature e
materiali di caricamento per
le autopompe serbatoio
(motopompe, autoprotettori,
manichette, ecc.) lire 100 milioni
- consumo carburante lire 100 milioni
TOTALE lire 10.000 milioni
Per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi
aerei la spesa autorizzata di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 15 miliardi per l'anno 2001
consente di far fronte alle esigenze già a suo tempo
programmate e che al momento hanno trovato soltanto parziale
attuazione.
Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 20 miliardi
per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
dell'8 per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 48 della legge
n. 222 del 1985, ricorrendo anche in tale fattispecie degli
incendi boschivi una delle finalità del citato articolo 48. Si
tratta di un utilizzo delle risorse dell'8 per mille conforme
ai fini predetti a cui si è già più volte fatto ricorso con
altri provvedimenti legislativi in materia di lotta agli
incendi boschivi.
Pag. 19
All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire
25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante utilizzo
dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente della
legge finanziaria per il 1999 relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Articolo 8, comma 2.
La carta geologica nazionale rappresenta uno strumento
conoscitivo indispensabile all'attività della protezione
civile, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero
dell'ambiente e delle amministrazioni regionali e locali.
La predisposizione di tale carta avviata negli anni
scorsi con appositi provvedimenti normativi è attualmente
interrotta per mancanza di fondi.
La norma si prefigge di riavviare questa importante
attività destinando a tale scopo la somma di lire 20 miliardi
per gli anni 2000 e 2001. L'onere è posto a carico del Fondo
speciale di conto capitale della legge finanziaria per il 1999
utilizzando l'apposito accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Articolo 8, comma 3.
Il Dipartimento della protezione civile, per il complesso
immobiliare sito in Castelnuovo di Porto adibito a sede del
Centro polifunzionale di protezione civile, corrisponde
all'INAIL, proprietaria del complesso, la somma di lire 17
miliardi annue per il relativo fitto.
Il contratto di locazione è prossimo alla scadenza in
quanto la sua validità temporale è prevista fino al mese di
ottobre 1999. Pertanto, visto che il canone di locazione
potrebbe essere soggetto a nuovi aumenti in sede di rinnovo
del contratto, è economicamente più conveniente prevederne
l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile.
A tale fine si procederà alla stipula di apposite convenzioni
con una o più banche che dispongano di enti di gestione
immobiliare nel limite d'impegno ventennale di lire 20
miliardi annue a decorrere dal 1999.
Le risorse finanziarie derivanti dalla stipula delle
predette convenzioni, considerando un tasso d'interesse del
4,5 per cento (coefficiente 0,07687614), sono stimate in lire
260 miliardi.
Articolo 8, comma 7.
La Cassa depositi e prestiti ha effettuato una verifica
delle risorse ancora disponibili al 31 dicembre 1998 presso la
Cassa medesima relative a mutui, già contratti ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120, e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n.
424, che risultano interamente rimborsati per scadenza del
periodo di ammortamento.
Pag. 20
Si tratta di somme residue ancora da erogare per le quali
la Cassa depositi e prestiti ha chiesto le modalità di
restituzione delle stesse al bilancio dello Stato, fermo
restando che nonostante l'avvenuta scadenza del periodo di
ammortamento diversi enti, non avendo ancora ultimato la
realizzazione dell'opera per la quale venne concesso il
relativo finanziamento, continuano a trasmetterne la
documentazione di spesa alla Cassa che provvede a disporne i
pagamenti.
I risultati della predetta verifica sono illustrati
nell'allegata tabella "B" riepilogativa.
La disposizione prevede che le somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato siano riassegnate per gli interventi
infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a
pericoli connessi a calamità naturali. Va da sé che tale
versamento dovrà scontare le somme relative alla predetta
documentazione di spesa che gli enti continuano ancora a
trasmettere alla Cassa ai fini del relativo pagamento
nonostante l'avvenuta scadenza del periodo di ammortamento.
Pag. 21
Tabella A
COMUNI
CALCOLO DELL'INCREMENTO PERCENTUALE DELLE RISORSE 1998
DI ALCUNI ENTI LOCALI
... (omissis) ...
Pag. 22
Tabella B
TABELLA RIEPILOGATIVA
... (omissis) ...
Pag. 23
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
1) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte
sulla legislazione vigente.
Le disposizioni sono determinate dalla necessità e
dall'urgenza e non provocano effetti durevoli sulla
legislazione vigente; consentono di intervenire con
immediatezza per fronteggiare la gravissima situazione di
crisi nei territori italiani colpiti da recenti eventi
calamitosi (sisma, dissesti idrogeologici, alluvioni), dove le
popolazioni subiscono ancora i gravi disagi causati
dall'emergenza in atto. Si tratta di una serie di misure
speciali e straordinarie da utilizzare in un contesto di
eccezionalità.
2) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di
fatto che giustificano l'innovazione della legislazione
vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto
dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge e di
precedenti norme di delegificazione.
Non si riscontrano, nella materia oggetto del
provvedimento, riserve assolute e relative di legge né
precedenti norme di delegificazione.
La situazione determinata dalle gravi calamità che hanno
colpito il territorio italiano nell'ultimo anno non può essere
risolta con un quadro normativo ordinario in quanto le
popolazioni versano ancora in una grave situazione di crisi e
i danni infrastrutturali al territorio esigono urgenti
interventi, necessari a garantire il ritorno alle normali
condizioni di vita. Il quadro normativo predisposto consente
di porre in essere una serie di disposizioni analoghe a quelle
di altri provvedimenti legislativi emanati a seguito di
calamità naturali. In particolare:
gli articoli 1 e 2 consentono di realizzare la
ricostruzione nei territori della Basilicata, Calabria e
Campania colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, attraverso un
meccanismo che attribuisce alle regioni, con tempi determinati
allo scadere dei quali viene posto in essere il potere
sostitutivo dello Stato, il compito di predisporre il
programma finanziario di utilizzazione delle risorse assegnate
nel rispetto degli obiettivi prioritari fissati dallo Stato
(rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni, ripresa delle
attività produttive, recupero delle strutture e infrastrutture
pubbliche). Le regioni inoltre devono definire le linee di
indirizzo e i criteri tecnici per la pianificazione, la
Pag. 24
progettazione e la ricostruzione degli edifici distrutti e
danneggiati, nonché stabilire i criteri che dovranno seguire i
comuni per la perimetrazione dei centri di particolare
interesse. Le disposizioni, inoltre, consentono di assicurare
che la ricostruzione sia effettuata realizzando il
miglioramento sismico degli edifici. Completano il quadro
degli interventi disposizioni per il ripristino dei beni
culturali danneggiati ed a favore degli enti locali, a ristoro
dei maggiori costi e delle minori entrate;
l'articolo 3 contiene disposizioni indispensabili per
fronteggiare il sisma che ha colpito la provincia di Messina
il 14 febbraio 1999;
l'articolo 5 permette di completare gli interventi già
avviati assicurando il ritorno alle normali condizioni di vita
nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria e Toscana, colpite da gravi dissesti idrogeologici in
atto causati anche da eccezionali e avverse condizioni
meteorologiche, per i quali sono state emanate le
dichiarazioni di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le disposizioni attivano
risorse finanziarie in favore di quelle regioni al fine di
consentire la messa in sicurezza dei territori, il
completamento degli interventi attivati con ordinanze di
protezione civile, il ristoro dei danni subiti dai privati e
dalle imprese;
l'articolo 8 consente il completo utilizzo delle
risorse finanziarie destinate ad interventi urgenti per
calamità naturali, a fronteggiare le campagne contro gli
incendi boschivi, al completamento della carta geologica
nazionale.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si ravvisano elementi in contrasto tra le
disposizioni del decreto-legge e la normativa comunitaria, in
quanto gli aiuti di Stato appaiano conformi agli articoli 92 e
93 del Trattato CE.
4) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto
speciale.
Non si ravvisano elementi di contrasto tra le
disposizioni del decreto-legge e le competenze normative
regionali.
5) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Le disposizioni del decreto-legge risultano coerenti con
la legge 15 marzo 1997, n. 59, e con il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché con la precedente normativa
ordinaria in materia. Non ledono l'autonomia delle regioni e
degli enti locali bensì rispettano il principio teso a
consentire lo svolgimento delle attività al livello più basso
vicino ai cittadini, prevedendo poteri sostitutivi solo in
caso di inadempienza.
Pag. 25
B) Valutazione dell'impatto amministrativo.
1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e
analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro
perseguimento.
I mezzi previsti, sia con riferimento all'attivazione
delle risorse finanziarie straordinarie che allo snellimento
delle procedure ordinarie, appaiono congrui a permettere la
realizzazione delle attività entro i tempi previsti dal
decreto-legge, la cui disciplina è scandita da precisi
percorsi temporali, il mancato rispetto dei quali comporta
l'attivazione dei poteri sostitutivi.
2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a
carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione
alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche
dello Stato, regioni ed enti locali.
Le disposizioni contenute nel provvedimento comportano
oneri organizzativi a carico delle regioni e degli enti
locali, chiamati a realizzare gli interventi; pertanto si è
provveduto con deroghe alla normativa ordinaria. In
particolare, per le regioni Basilicata, Calabria e Campania, è
possibile attraverso ordinanze di protezione civile, da
emanare per l'attuazione delle norme e secondo effettive
esigenze, assumere personale tecnico e amministrativo,
corrispondere al personale dipendente ore di lavoro
straordinario oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione, avvalersi di liberi professionisti mediante
convenzioni con università ed enti pubblici di ricerca. Per le
altre regioni oggetto del decreto-legge, analoghe misure tese
a consentire di affrontare gli ulteriori oneri organizzativi
necessari a fronteggiare le emergenze, sono state già concesse
con precedenti provvedimenti: decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267, ordinanze di protezione civile n. 2854 e n. 2873 del
1998. Per quanto riguarda le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, con le ordinanze di protezione civile
già emanate, sono state disposte deroghe alle normative
ordinarie in merito allo svolgimento del lavoro straordinario
e alla proroga dei termini per l'accertamento delle imposte.
In tale modo anche le richiamate amministrazioni possono
approntare una idonea organizzazione per fronteggiare
l'emergenza.
3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione
di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le
strutture esistenti.
Non si ritiene che il decreto-legge determini tale
risultato.
4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle
imprese di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti
burocratici.
Il provvedimento legislativo mira a consentire il ritorno
alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite
dagli eventi calamitosi, nonché la ripresa delle attività
produttive paralizzate dall'emergenza in atto; pertanto il
meccanismo posto in essere per la concessione dei contributi
ai privati e alle imprese comporta esclusivamente gli oneri
Pag. 26
necessari a verificare le reali esigenze e la realizzazione
degli interventi, secondo le regole previste dal
decreto-legge, avendo presenti la necessità della speditezza
dell'azione e il corretto utilizzo di risorse finanziarie
pubbliche. Si precisa, infine, che il compito di stabilire
modalità e procedure per la concessione dei citati contributi
è delegato alle regioni e agli enti locali, in considerazione
della loro maggiore vicinanza alla realtà sociale del
territorio amministrativo.
C) Elementi di drafting e linguaggio normali.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Le disposizioni contenute nel decreto-legge non
comportano tale risultato.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle
successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.
I riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge
risultano corretti anche con riguardo alla loro esatta
individuazione.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
La natura stessa del decreto-legge giustifica la
novellazione tenendo conto anche della necessità di mantenere
una linea univoca degli interventi rispetto a legislazioni
precedenti.
4) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per
la redazione di un testo unico nella materia oggetto del
provvedimento.
La natura del decreto-legge, dettato da necessità e
urgenza, è tale da non rendere necessaria la redazione di
testi unici. Si precisa, comunque, che su richiesta del
Parlamento è in corso di predisposizione un disegno di legge
sulla materia delle calamità naturali.
5) Individuazione di eventuali effetti abrogativi di
disposizioni del provvedimento e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Le norme contenute nel decreto-legge non comportano tale
risultato.
Pag. 27
SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
A) Individuazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali
giudizi di costituzionalità in corso.
Non risultano decisioni della Corte costituzionale sugli
argomenti trattati dal decreto-legge, né giudizi di
costituzionalità in corso.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
Non risultano provvedimenti legislativi sull'analoga
materia in corso di esame in Parlamento.
Pag. 28
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Articoli 2 e 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61.
Art. 2. Compiti delle regioni e intese istituzionali di
programma.
omissis
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi
sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefìci di
cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) a definire linee di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli
edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli
interventi strutturali e di miglioramento sismico con la
tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali,
anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare
una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e
stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo
degli interventi, incorporando, altresì, eventuali
prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla
lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla
lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di
ricostruzione o di ripristino e a definire le relative
procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i
parametri da adottare per la deteriminazione del costo degli
interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni
perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte
di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove
gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40
per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi
sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi
dell'articolo 3;
d) a realizzare, avvalendosi anche del
Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti, del Consiglio nazionale
delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica,
indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri
Pag. 29
interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il
rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in
caso di riscontro positivo, a formulare specifiche
prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti
sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che
costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture,
sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture
di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle
Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi
derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali
piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche
per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si
siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza
fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano
surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani
dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree
attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni
classificati sismici dalle regioni.
omissis
Art. 5. Interventi a favore delle attività
produttive.
omissis
2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili
utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto
disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli
immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività
zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3,
ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.
omissis
Articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267.
Art. 1. Piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a
rischio.
1. Entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di
rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti
bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio
di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del
comma 6- ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, che contengano in
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque
adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al
comma 6- bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del
1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d)
del comma 3 del medesimo articolo 17, per le aree a rischio
idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e
successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti
relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate
in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma
6- ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in
vigore sino alla approvazione dei piani di bacino. Per i
Pag. 30
comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5
e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio
e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo
1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21
maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
predetto Comitato dei ministri, sono definiti i termini
essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della
citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.
2. Il Comitato dei ministri di cui al comma 1 definisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso
azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la
riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei
programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di
rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore
vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per
le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Per la
realizzazione degli interventi possono essere adottate, su
proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e
d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei
ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto
di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi
agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma.
omissis
Art. 2. Potenziamento delle strutture tecniche per la
difesa del suolo e la protezione dell'ambiente.
omissis
2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine,
monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio
idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale
tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria
di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di
lire 20 miliardi, le regioni possono assumere, anche in deroga
ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale
tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato,
da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo
interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di
cui al presente comma e di cui al comma 1. Nel limite della
disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire
1.500 milioni le autorità di bacino di rilievo nazionale sono
autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale
tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato
nel limite massimo complessivo di trenta unità.
omissis
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