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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70652
DDL6028-0007
Progetto di legge Camera n. 6028 - testo presentato - (DDL13-6028)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C6028. TESTIPDL
...C6028.
...Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999. Interventi urgenti in materia di protezione civile.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6028 ZZ13 ZZDL ZZPR
              (Disciplina degli interventi). 
      1.  Per le attività di ricostruzione nei territori di cui
  all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30
  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
  30 marzo 1998, n. 61, relative alla individuazione dei criteri
  tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di
  recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri
  storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il
  40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore
  dei privati, con priorità per le abitazioni principali
  totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili,
  agli interventi per la ripresa delle attività produttive,
  nonché agli interventi per il recupero della funzionalità
  delle strutture ed infrastrutture pubbliche.
      2.  Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9
  settembre 1998 è concesso dal Ministero dell'interno un
  contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento
  nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40
  per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni
  totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento,
  al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni.
  Le risorse sono costituite dal contributo ordinario,
  consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta
  comunale sugli immobili a suo tempo detratta.  L'onere,
 
                              Pag. 34
 
  valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle
  disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1.  Le regioni
  provvedono a versare direttamente i contributi agli enti
  locali interessati sulla base di apposita tabella di
  ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.
      3.  Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del
  Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti
  per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e
  della Calabria sono autorizzati, sulla base di una
  ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attività
  culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea
  degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio
  d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi
  nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a
  decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per
  l'anno 2000.  I proventi dei mutui affluiscono direttamente
  alla contabilità speciale intestata agli stessi
  soprintendenti.  Per il recupero degli edifici monumentali
  privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre
  concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai
  sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto
  dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come
  modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n.
  352.
      4.  Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
  febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di
  semplificazione ed accelerazione delle procedure per
  l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
  nonché, di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge
  30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 30 marzo 1998, n. 61, in funzione alle esigenze
  operative.  Con le stesse ordinanze vengono, altresì, stabiliti
  i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno subito per
  effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo
  pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture
  delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e
  le attività culturali, in analogia con quanto disposto dagli
  articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del citato decreto-legge
  n. 6 del 1998, nel limite del 2 per cento dei rispettivi
  stanziamenti.
 
DATA=990515 FASCID=DDL13-6028 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6028 TOTPAG=0043 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0033 RIGINIZ=031 PAGFIN=0034 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=602800 00 FASCIDC=13DDL6028 SORTNAV=0602800 000 00000 ZZDDLC6028 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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