| (Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 - Disposizioni varie
relative a eventi calamitosi).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e del decreto 28 settembre 1998, n.
499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed
i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, anche per i
territori di cui all'articolo 1, mantenendosi in bilancio fino
alla stessa data le relative disponibilità finanziarie.
2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente
Pag. 35
periodo: "Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni
e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente
necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e
l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla
normativa vigente".
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del
1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo
di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione
è prescritta dalle vigenti normative".
4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel
territorio dei comuni della provincia di Messina interessati
dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 è assegnato alla
regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5
miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative
disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.
5. Il termine di cui all'articolo 4- quinquies,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato
dall'articolo 23, comma 6- quinquies, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000.
| |