| (Norma di copertura).
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre
mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di
sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e
prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in
deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa
vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile
concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi
annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per
la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la
regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al
relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede,
per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, così come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento
del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Pag. 36
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla
quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi
dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
| |