| (Interventi urgenti in favore delle regioni Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana
colpite da eventi calamitosi).
1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo
6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi
infrastrutturali di emergenza nei territori della regione
Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e
nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999.
Esse sono, altresì, volte a completare gli interventi
strutturali di emergenza nei territori dell'Emilia-Romagna e
della Toscana già avviati, rispettivamente, con il
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e con il
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
2. Il presidente della regione Campania, nominato
commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive
modificazioni, con priorità per quelli che hanno per finalità
il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del
rischio.
3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria e Toscana attuano, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 7, gli interventi di emergenza già avviati nei
territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La
regione Toscana provvede, altresì, a delimitare i territori
delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato,
interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici
nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e
febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente
articolo e all'articolo 6.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 6 del 1998. Per ulteriori semplificazioni
procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San
Felice a Cancello è concesso dal Ministero dell'interno un
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contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999,
per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti
erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza.
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