| (Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni
Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati
dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del
1999).
1. A favore dei soggetti privati e delle attività
produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 6, comma 1, si applicano i benefici di cui agli
articoli 4, comma 6, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
2. Nei territori di cui all'articolo 5 è vietato
procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree
ad elevato rischio idrogeologico: all'individuazione e
perimetrazione di dette aree procedono le regioni
territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre
1999. Se le regioni non provvedono entro tale termine,
l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa
diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla
comunicazione della diffida medesima alla competente regione.
Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi
insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli
interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di
cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a
rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli
eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione
delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b),
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999.
3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a
rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad
individuare, d'intesa con la regione, le aree per la
ricostruzione delle unità immobiliari totalmente distrutte o
da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del
comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove
gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i
relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è
acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a
rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro
i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli
immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo
al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento
delle sezioni idrauliche; l'area di risulta è acquisita al
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patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene
demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei
limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6, i
seguenti contributi:
a) qualora la demolizione abbia ad oggetto
immobili adibiti ad uso abitativo, è corrisposto il contributo
di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi
previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto
immobili adibiti ad attività produttive, è corrisposto un
contributo pari al valore dell'immobile da demolire.
5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle
norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta
sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo. Trascorso il termine
di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione
provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi
delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.
6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei
danni e alla concessione dei contributi di cui al presente
articolo, nonché a stabilire le relative modalità e
disposizioni operative. Le provvidenze già concesse per gli
stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al
presente articolo.
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