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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70656
DDL6028-0011
Progetto di legge Camera n. 6028 - testo presentato - (DDL13-6028)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C6028. TESTIPDL
...C6028.
...Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999. Interventi urgenti in materia di protezione civile.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6028 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni
  Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati
  dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del
                          1999). 
      1.  A favore dei soggetti privati e delle attività
  produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui
  all'articolo 6, comma 1, si applicano i benefici di cui agli
  articoli 4, comma 6, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del
  decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
      2.  Nei territori di cui all'articolo 5 è vietato
  procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree
  ad elevato rischio idrogeologico: all'individuazione e
  perimetrazione di dette aree procedono le regioni
  territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre
  1999.  Se le regioni non provvedono entro tale termine,
  l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto
  del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su
  proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il
  Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
  protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa
  diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla
  comunicazione della diffida medesima alla competente regione.
  Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi
  insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli
  interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di
  cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a
  rischio.  Per i territori della regione Campania colpiti dagli
  eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione
  delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata ai
  sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera  b),
  dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile
  1999, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999.
      3.  Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a
  rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad
  individuare, d'intesa con la regione, le aree per la
  ricostruzione delle unità immobiliari totalmente distrutte o
  da demolire come previsto dal comma 4.  La deliberazione del
  comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale
  costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.  Ove
  gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i
  relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è
  acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
      4.  I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a
  rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro
  i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli
  immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo
  al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento
  delle sezioni idrauliche; l'area di risulta è acquisita al
 
                              Pag. 38
 
  patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene
  demaniale.  In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei
  limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6, i
  seguenti contributi:
         a)  qualora la demolizione abbia ad oggetto
  immobili adibiti ad uso abitativo, è corrisposto il contributo
  di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi
  previste;
         b)  qualora la demolizione abbia ad oggetto
  immobili adibiti ad attività produttive, è corrisposto un
  contributo pari al valore dell'immobile da demolire.
      5.  Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle
  norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta
  sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.  Trascorso il termine
  di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione
  provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi
  delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.
      6.  Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei
  danni e alla concessione dei contributi di cui al presente
  articolo, nonché a stabilire le relative modalità e
  disposizioni operative.  Le provvidenze già concesse per gli
  stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro
  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
  civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al
  presente articolo.
 
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