| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6028;
constatato che, per la prima volta, con il
decreto-legge in esame, è sottoposto al parere del Comitato un
provvedimento corredato, oltre che dalla relazione
illustrativa e da quella tecnica, anche dalla "relazione
tecnico-normativa" ai sensi dell'articolo 5 della legge 8
marzo 1999, n. 50;
rilevato che per gli interventi urgenti in materia di
protezione civile - che sono immediatamente connessi a eventi
specifici già accaduti quali ad esempio sismi, frane o
alluvioni, in relazione ai quali, trattandosi di interventi
ex post sono definibili le posizioni soggettive sulle
quali si interviene - assume peculiare importanza l'esatta
definizione dell'eventuale disciplina già emanata che si
intende estendere, nonché dell'ambito e della tipologia
dell'intervento che si intende realizzare;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16- bis e 96- bis del Regolamento, osserva quanto
segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
chiarire, all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, se per
edifici monumentali debbano intendersi quelli vincolati ai
sensi della legge n. 1089 del 1939, considerato che i
contributi di cui all'articolo 3, della legge n. 1152 del
1961, cui fa riferimento la presente disposizione, sono
concessi agli immobili protetti dalla citata legge n. 1089 del
1939;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
coordinare la prima parte dell'ultimo periodo dell'articolo 2,
comma 4 - che attribuisce a future ordinanze il compito di
stabilire i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno
subìto - con la disposizione sul completamento degli
accertamenti tecnici di cui all'articolo 1, comma 1; valuti la
Commissione di merito l'opportunità di coordinare,
all'articolo 6, comma 2, le norme sulla perimetrazione delle
aree a rischio nella zona di Sarno e comuni limitrofi con
quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 1 della legge n.
267 del 1998, introdotto dall'articolo 9 del presente
decreto;
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sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
valuti la Commissione di merito se non sia il caso di
prevedere, agli articoli 3, comma 4, e 4, commi 3 e 5,
specifiche procedure di intesa e di coordinamento con le
regioni, finalizzate a salvaguardarne l'autonomia in
particolare con riferimento a quelle a statuto speciale.
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