| La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 6028;
preso atto delle modifiche introdotte nel corso
dell'esame presso la Commissione di merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 3, comma 5- bis, del
decreto-legge, come introdotto dagli identici emendamenti
Penna ed altri 3.44 (terza versione) e Oreste Rossi ed altri
3.39 (seconda versione), si segnala l'incongruenza della
proroga di un termine già scaduto lo scorso 31 dicembre
1998;
2) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità
di specificare che la delimitazione dei territori delle
province ivi indicate interessati dagli eventi alluvionali e
dai dissesti idrogeologici verificatisi negli ultimi mesi del
1998 e nei primi mesi del 1999 è effettuata dal presidente
della giunta regionale della Toscana con proprio decreto;
3) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge, come risultante a seguito dell'approvazione
dell'emendamento Turroni e Zagatti 6.11 (seconda versione),
valuti la Commissione di merito, per esigenze di coerenza
ordinamentale, l'opportunità di esaminare i profili di
coordinamento con il successivo articolo 9, comma 2, capoverso
comma 1- bis, terzo periodo, in quanto, mentre la prima
disposizione prevede che all'individuazione e alla
perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico nei
territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame
provvedano, in prima battuta, le regioni territorialmente
competenti, la seconda disposizione, aggiungendo un comma dopo
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il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, affida anche alle autorità di bacino il compito
di adottare piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a rischio più elevato, che contengano in
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico, con ciò denotando una diversa
individuazione dei soggetti titolari dei poteri di
perimetrazione delle aree a rischio;
4) all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 1, come
modificato dall'emendamento 9.3 (seconda versione) del
relatore, valuti la Commissione di merito l'opportunità di
chiarire a che cosa effettivamente si riferiscano le
perimetrazioni ivi indicate.
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