| La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 6028, di conversione
del decreto legge n. 132;
premesso che:
gli istituti del comando e del distacco dovrebbero
essere connessi a esigenze di natura transitoria mentre, il
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comma 4 dell'articolo 8, si riferisce ad unità di personale
poste fuori ruolo in forza del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507;
considerate, tuttavia, le eccezionali esigenze che
hanno giustificato l'emanazione del decreto-legge in esame,
diretto a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi in
Basilicata, Calabria e Campania
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 20 maggio 1999).
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti Giulietti 3.22 e 3.32.
PARERE FAVOREVOLE
Sull'emendamento Lorenzetti 3.25, con le seguenti
condizioni:
1) siano ridotti della metà sia il periodo di vigenza
della norma, sia l'ammontare delle ore di straordinario
pro-capite mensili allo svolgimento delle quali può essere
autorizzato il personale dipendenti delle regioni e degli enti
locali;
2) sia precisato che i rapporti di lavoro a tempo
determinato non possano essere in nessun caso prorogati o
rinnovati alla scadenza del termine.
PARERE CONTRARIO
Sull'emendamento Turroni 9.18.
NULLA OSTA
Sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.
(Parere espresso il 16 giugno 1999).
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