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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70670
DDL6028-0010
Relazione Camera n. 6028-A (DDL13-6028-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C6028A. TESTIPDL
...C6028A.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC6028A ZZ13 ZZPP ZZRM
      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato il disegno di legge C. 6028, recante "Conversione in
 
                               Pag. 9
 
  legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante
  interventi urgenti in materia di protezione civile";
      considerato che il suddetto provvedimento interessa due
  settori dell'azione amministrativa oggetto della recente
  devoluzione di competenze alle regioni e agli enti locali ai
  sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in
  particolare il settore "risorse idriche e difesa del suolo"
  (articoli 86-92 del citato decreto) e il settore "protezione
  civile" (articoli 107-109 del citato decreto);
      valutata la complessiva coerenza del decreto-legge con
  tale nuovo assetto di competenze,
                  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti osservazioni:
        A) con riferimento ai poteri derogatori previsti
  dall'articolo 2, comma 4, si evidenzia la necessità che essi
  non incidano sulle fasi procedurali afferenti alla valutazione
  di rilevanti interessi pubblici (tutela della salute, del
  patrimonio paesistico, eccetera), né si risolvano nel ricorso
  generalizzato alla procedura della trattativa privata;
        B) con riferimento all'articolo 6, si ritiene che la
  previsione di un intervento regionale di perimetrazione delle
  aree ad elevato rischio idrogeologico costituisca un
  adempimento necessario, ma che potrebbe essere più rapidamente
  sostituito - anche per l'ipotesi di inadempienze regionali -
  dall'individuazione delle aree in questione che si evince
  dalle relative ordinanze già adottate ai sensi dell'articolo 5
  della legge n. 225 del 1992; in ogni caso nelle suddette aree
  dovrebbero essere inibite - peraltro con criteri di
  graduazione in funzione della intensità del rischio - anche
  attività di carattere edilizio come la ristrutturazione
  (nonché la ricostruzione) di edifici e manufatti pubblici e
  privati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;
        C) con riferimento all'articolo 9, si esprimono
  perplessità in ordine all'ampiezza temporale del differimento
  del termine del 30 giugno 1999 per l'adozione dei
  piani-stralcio da parte delle autorità di bacino e delle
  regioni, nonché per la scelta di creare due tipi di
  piani-stralcio, quelli riferiti alle situazioni a rischio più
  elevato (comma 2), da adottare entro il 30 settembre prossimo,
  e quelli genericamente riferiti ad aree a rischio
  idrogeologico, per i quali il termine è differito di un
  biennio (comma 1).  Per questo secondo tipo di piano, inoltre,
  non è più contemplato il potere sostitutivo dello Stato in
  caso di inadempimento da parte delle autorità di bacino e
  delle regioni.
 
DATA=990617 FASCID=DDL13-6028-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=6028 TOTPAG=0035 TOTDOC=0023 NDOC=0010 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0008 RIGINIZ=030 PAGFIN=0009 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=602800A00 FASCIDC=13DDL6028 A SORTNAV=0602800A000 00000 ZZDDLC6028A NDOC0010 TIPDOCL DOCTIT0010 NDOC0010



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