| La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 6028, recante "Conversione in
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legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante
interventi urgenti in materia di protezione civile";
considerato che il suddetto provvedimento interessa due
settori dell'azione amministrativa oggetto della recente
devoluzione di competenze alle regioni e agli enti locali ai
sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in
particolare il settore "risorse idriche e difesa del suolo"
(articoli 86-92 del citato decreto) e il settore "protezione
civile" (articoli 107-109 del citato decreto);
valutata la complessiva coerenza del decreto-legge con
tale nuovo assetto di competenze,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
A) con riferimento ai poteri derogatori previsti
dall'articolo 2, comma 4, si evidenzia la necessità che essi
non incidano sulle fasi procedurali afferenti alla valutazione
di rilevanti interessi pubblici (tutela della salute, del
patrimonio paesistico, eccetera), né si risolvano nel ricorso
generalizzato alla procedura della trattativa privata;
B) con riferimento all'articolo 6, si ritiene che la
previsione di un intervento regionale di perimetrazione delle
aree ad elevato rischio idrogeologico costituisca un
adempimento necessario, ma che potrebbe essere più rapidamente
sostituito - anche per l'ipotesi di inadempienze regionali -
dall'individuazione delle aree in questione che si evince
dalle relative ordinanze già adottate ai sensi dell'articolo 5
della legge n. 225 del 1992; in ogni caso nelle suddette aree
dovrebbero essere inibite - peraltro con criteri di
graduazione in funzione della intensità del rischio - anche
attività di carattere edilizio come la ristrutturazione
(nonché la ricostruzione) di edifici e manufatti pubblici e
privati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;
C) con riferimento all'articolo 9, si esprimono
perplessità in ordine all'ampiezza temporale del differimento
del termine del 30 giugno 1999 per l'adozione dei
piani-stralcio da parte delle autorità di bacino e delle
regioni, nonché per la scelta di creare due tipi di
piani-stralcio, quelli riferiti alle situazioni a rischio più
elevato (comma 2), da adottare entro il 30 settembre prossimo,
e quelli genericamente riferiti ad aree a rischio
idrogeologico, per i quali il termine è differito di un
biennio (comma 1). Per questo secondo tipo di piano, inoltre,
non è più contemplato il potere sostitutivo dello Stato in
caso di inadempimento da parte delle autorità di bacino e
delle regioni.
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