Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70672
DDL6028-0012
Relazione Camera n. 6028-A (DDL13-6028-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C6028A. TESTIPDL
...C6028A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 11 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC6028A ZZ13 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1:
          al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal
  seguente:  "In dette ordinanze sono, altresì, adottate le
  disposizioni e fissati i termini per il completamento degli
  accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione
  dei territori interessati dal sisma.";
          al comma 2, al primo periodo, le parole da:
  "dalla data di entrata in vigore"  fino a:  "il programma
  finanziario"  sono sostituite dalle seguenti:  "a
  decorrere dal termine fissato per il completamento degli
  accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con
  deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi
  finanziari";  al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
  seguenti parole:  ", ivi compresi gli interventi di
  ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero
  per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici
  verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei
  territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per
  i quali non sono stati concessi altri contributi";  al terzo
  periodo, dopo la parola:  "Basilicata"  sono inserite le
  seguenti:  ", sulla base degli accertamenti tecnici e dei
  criteri di intervento di cui al comma 1, "  e le parole:
  "sulla base delle disponibilità di cui all'articolo"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "utilizzando fino ad un importo
  di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai
  sensi dell'articolo".
        All'articolo 2:
        al comma 1, dopo le parole:  "30 marzo 1998, n. 61,"
  sono inserite le seguenti:  "e successive
  modificazioni,";
          al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole:
  "delle disponibilità"  sono inserite le seguenti:
  "derivanti dai mutui";
          al comma 4, dopo le parole:  "30 marzo 1998, n.
  61,"  sono inserite le seguenti:  "e successive
  modificazioni,";  le parole:  "in funzione alle esigenze"
  sono sostituite dalle seguenti:  "in funzione delle
  esigenze"  e le parole:  "citato decreto-legge n. 6 del
  1998"  sono sostituite dalle seguenti:  "decreto-legge n.
  6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61
  del 1998, e successive modificazioni".
        Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
        "Art. 2- bis.  (Disposizioni sul servizio di leva e
  sul servizio civile sostitutivo). - 1.  I soggetti
  interessati al servizio militare o al servizio civile
 
                              Pag. 12
 
  relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del
  9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria
  e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma
  1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in
  servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle
  regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla
  realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le
  conseguenze del sisma.
        2.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
  Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare,
  con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio
  civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da
  parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle
  organizzazioni di volontariato che operino nei territori
  interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino
  domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.
        3.  I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni
  principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a
  seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda,
  dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile
  e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato".
        All'articolo 3:
        il comma 1 è sostituito dal seguente:
          "1.  Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro
  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
  civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma
  3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati
  con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31
  dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità
  finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa
  data.  Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
  della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31
  dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità
  finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1";
          dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
          "2-bis.  Al comma 3 dell'articolo 4 del
  decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di
  agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per
  queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".
            2-ter.  Il comma 4 dell'articolo 4 del
  decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:
            "4.  I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5
  sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
  all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di
  proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il
 
                              Pag. 13
 
  danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre
  1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti
  reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si
  sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi
  spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non
  esercitino tale diritto.  Il proprietario che aliena il suo
  diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini
  fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal
  mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli
  interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno
  beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle
  provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite,
  maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del
  bilancio dello Stato".
            2-quater.  Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo
  4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26
  settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si è
  verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata
  il 26 settembre 1997".
            2-quinquies.  Dopo il comma 5 dell'articolo 4
  del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto il
  seguente:
            "5-bis.  Nei casi disciplinati dall'articolo 2
  dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio
  1999, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo
  spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di
  alloggi nel territorio dello stesso comune.  L'area di sedime
  dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al
  patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi
  sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile
  acquistato"";
        al comma 3, dopo le parole:  "n. 6 del 1998,",
  sono inserite le seguenti:  "convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, ";
          dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
          "3-bis.  Dopo il comma 6- bis  dell'articolo 5
  del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i
  seguenti:
            "6-ter.  I contratti di locazione relativi ad
  immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui
  all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei
  comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere
  lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse
  all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di
  cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi
  sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e
  riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento
  del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo
  disdetta da parte del conduttore.  Il periodo di inagibilità
  non è computato ai fini del calcolo della durata della
 
                              Pag. 14
 
  locazione.  Il canone di locazione può essere rivalutato ad un
  tasso non superiore all'interesse legale sul capitale
  impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le
  indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia
  percepito o che successivamente venga a percepire per le opere
  eseguite.  L'aumento decorre dalla data in cui sono state
  ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni
  dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno
  del mese successivo al ricevimento della richiesta.
            6-quater.  Allo scopo di favorire il
  trasferimento delle attività commerciali, artigianali,
  turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni
  delle regioni Umbria e Marche, che devono essere
  temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione
  di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime
  attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla
  crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere
  stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28
  della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad
  uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei
  anni.  Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di
  due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica
  l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista
  dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978".
            3-ter.  Il comma 7 dell'articolo 8 del
  decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:
          "7.  Il Ministero per i beni e le attività culturali
  provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e
  dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1
  dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1^ ottobre
  1997, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tal fine è
  autorizzata, nel limite massimo del tre per cento degli
  stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle
  complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4,
  l'applicazione delle misure di potenziamento previste
  dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie
  al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle
  attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi
  temporanei da altre soprintendenze".
            3-quater.  Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del
  decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto il seguente:
            "1-bis.  I periodi di percezione dell'indennità
  pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
  concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro
  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
  civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 241 del
  15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
  privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei
  comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
  medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa
 
                              Pag. 15
 
  utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici.  All'onere,
  pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante
  corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai
  mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera  d),  della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448.  Le regioni provvedono a
  versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla
  base di specifica richiesta da parte dello stesso
  Istituto".
            3-quinquies.  Dopo il comma 6- novies
  dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i
  seguenti:
            "6-decies.  In favore del consorzio della
  bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto
  dall'articolo 1- bis  del decreto-legge 27 ottobre 1997,
  n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
  1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per
  l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo
  conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo
  articolo 1- bis.
            6-undecies.  Gli edifici ubicati nelle regioni
  Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
  perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della
  crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati,
  fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di
  bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli
  edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei
  contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza
  sindacale di sgombero dell'edificio.
            6-duodecies.  In favore del consorzio della
  bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del
  Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori
  entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
  al comma 6- undecies,  è disposta l'erogazione da parte
  delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente
  di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli
  anni 1999 e 2000.  L'erogazione a favore dei consorzi di
  bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei
  predetti anni".
            3-sexies.  I contributi di cui al comma
  3- quinquies  sono erogati dalle regioni Umbria e Marche
  in favore dei consorzi di bonifica.  Al relativo onere, pari a
  lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per
  l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
  delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo
  50, comma 1, lettera  d),  della legge 23 dicembre 1998,
  n. 448.
            3-septies.  Il primo periodo del comma 14
  dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito
  dal seguente:
            "14.  Per le attività previste dal presente
  decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un
  periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti
  disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici
  attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e
  assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo
  determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi
  per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato,
 
                              Pag. 16
 
  nel limite di cinquanta ore  pro-capite  mensili, nonché
  ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
  all'articolo 10 del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n.
  468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società
  e di cooperative di produzione e lavoro".
            3-octies.  Per le finalità di cui al comma 14
  dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive
  modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4
  per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui
  all'articolo 50, comma 1, lettera  d),  della legge 23
  dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente
  ridotte le medesime disponibilità.  Le regioni provvedono a
  ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto
  sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche
  delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al
  comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del
  1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
  1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese
  di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori
  di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.
            3-novies.  All'articolo 17, comma 1, del
  decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola "Parma," è inserita
  la seguente "Piacenza,".
            3-decies.  Al comma 1 dell'articolo 1- ter
  del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come
  modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6
  del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
  1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31
  dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle
  seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000".
            3-undecies.  Ai fini della concessione delle
  provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive
  modificazioni, non costituiscono cause di decadenza
  l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se
  perfezionata prima del completamento degli interventi di
  ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività
  produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad
  esecuzioni forzate.  Tale disposizione si applica anche nel
  caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.
            3-duodecies.  Per l'esecuzione degli interventi
  di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica
  iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono,
  garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci,
  deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per
  l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
          al comma 5, le parole:  "30 gennaio 1998, n. 6, è
  prorogato al 20 luglio 2000"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "n.  6 del 1998, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre
  2000";
 
                              Pag. 17
 
          dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
            "5-bis.  Il termine di cui al comma 1
  dell'articolo 5- ter  del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
  1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo
  23, comma 6- quater,  del decreto-legge n. 6 del 1998,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è
  differito al 30 giugno 2000.  Entro trenta giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla
  presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro
  delle finanze 15 settembre 1998, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 229 del 1^ ottobre
  1998".
          Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
          "Art. 3- bis.  (Agevolazioni fiscali). 1.  Le
  domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di
  recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi
  sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e
  successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n.
  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
  n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1,
  del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a
  decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi.  All'onere
  complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per
  le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione
  Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in
  lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante
  corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilità
  complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria
  e Marche ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera  d),
  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni
  Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'articolo 4 del
  presente decreto.  Le regioni provvedono a versare i relativi
  importi all'entrata del bilancio dello Stato.
          Art. 3- ter.  (Interventi a favore dei territori
  colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo,
  Molise, Lazio e Campania). 1.  I contributi concessi a
  favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del
  29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo,
  Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per
  gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili,
  anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli
  enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli
  stessi utilizzati per fini istituzionali.
          Art. 3- quater.  (Deroghe a norme tecniche per
  costruzioni in zone sismiche). 1.  Al fine di garantire il
  recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei
  comparti urbani interessati, per gli interventi di
  ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del
  decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni
  interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del
  comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2
  dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre
 
                              Pag. 18
 
  1998, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre
  deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto
  del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante
  norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato
  nel supplemento ordinario n. 19 alla  Gazzetta Ufficiale
  della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.
            2.  Per gli interventi di ricostruzione,
  riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli
  edifici ricadenti nei territori della regione siciliana,
  distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del
  giugno 1981, di cui alla legge 26 settembre 1981, n. 536, e
  del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433,
  nonché per gli interventi di recupero e consolidamento con
  miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri
  storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di
  piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del
  rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione
  siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai
  punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori
  pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere
  espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo
  14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
  modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla
  quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli
  enti locali interessati".
      All'articolo 4:
        al comma 2, le parole:  "per i medesimi anni"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "per il medesimo anno".
        All'articolo 5:
        nella rubrica le parole:  "e Toscana"  sono
  sostituite dalle seguenti:  ", Toscana e Piemonte".
          al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal
  seguente:  "Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed
  al completamento degli interventi strutturali di emergenza già
  avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana,
  in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del
  1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
  1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12
  novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonché nei territori delle
  province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali
  del maggio 1999, e a completare il programma di interventi
  sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19,
  comma 1, lettera  b),  del citato decreto-legge n. 6 del
  1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
  1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui
  all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile
  1998, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 82 del 15 aprile 1998";
 
                              Pag. 19
 
          al comma 3, le parole:  "e Toscana attuano,"
  sono sostituite dalle seguenti:  ", Toscana e Piemonte
  attuano, anche attraverso gli enti locali interessati,"  e
  dopo le parole:  "4 febbraio 1992, n. 225"  sono inserite
  le seguenti:  ", e nell'articolo 17, comma 1, del
  decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni";
        al comma 4, le parole:  "citato decreto-legge n. 6
  del 1998"  sono sistituite dalle seguenti:  "decreto-legge
  n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  61 del 1998, e successive modificazioni";
          dopo il comma 4, è inserito il seguente:
            "4-bis.  Nei territori di cui al comma 1, gli
  interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici
  delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente
  danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie
  per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento
  delle barriere architettoniche previsti dalla normativa
  vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7".
        All'articolo 6:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
          "1.  A favore dei soggetti privati e delle attività
  produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui
  all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità
  di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2,
  3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive
  modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle
  ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile.  Per i territori di cui
  agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo
  4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e
  successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle
  risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche
  a favore del personale militare avente sede operativa nei
  comuni danneggiati";
          il comma 2 è sostituito dal seguente:
          "2.  Nelle aree direttamente investite dalle
  calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999
  nelle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
  Toscana è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed
  immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente
  danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità
  totale, nonché realizzare nuovi insediamenti anche produttivi.
  Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del
  30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e
  perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico
  interessate dalle predette calamità.  Se le regioni non
  provvedono entro tale termine, l'individuazione e la
  perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei
  lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno
  delegato per il coordinamento della protezione civile e con il
 
                              Pag. 20
 
  Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di
  quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima
  alla competente regione.  In tali aree ad elevato rischio
  idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla
  realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di
  messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente
  riperimetrazione delle aree a rischio.  Per i territori della
  regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6
  maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio
  idrogeologico è effettuata, sempre entro il 30 settembre 1999,
  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera  b),
  dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile
  1999, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999";
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
          "3.  Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle
  aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati
  provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la
  provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli
  edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente
  distrutti o da demolire come previsto dal comma 4.  La
  deliberazione del comune e la relativa intesa con
  l'amministrazione regionale o con l'amministrazione
  provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli
  strumenti urbanistici vigenti ed altresì dichiarazione di
  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere
  previste.  La superficie delle aree per la ricostruzione,
  nonché i parametri e gli indici edificatori per esse
  stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità
  delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire
  come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le
  predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici
  edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di
  adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle
  norme tecniche.  Le predette aree sono acquisite, tramite
  espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente
  cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da
  ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione,
  maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate.
  Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i
  relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è
  acquisita al patrimonio indisponibile del comune";
          al comma 5, al primo periodo, dopo la parola:
  "edilizie,"  sono inserite le seguenti:  "o di tutela
  paesistico-ambientale,";  dopo il primo periodo, è inserito
  il seguente:  "Nel caso sia stata presentata richiesta di
  sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione
  dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale
  provvedimento di sanatoria";
          al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il
  seguente:  "Per l'erogazione dei contributi le regioni
  possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente
  competenti".
 
                              Pag. 21
 
        All'articolo 7:
        al comma 2, dopo le parole:  "lire 304 miliardi"
  sono inserite le seguenti:  "per l'anno 1999";
          dopo il comma 3, è inserito il seguente:
            "3-bis.  Per l'attuazione degli interventi di
  cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15
  miliardi per l'anno 2000 e di lire 45 miliardi per l'anno 2001
  in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi
  per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 in
  favore della regione Piemonte.  Al relativo onere si provvede
  mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
  Ministri".
        All'articolo 8:
        al comma 1, al primo periodo, le parole:  "Per
  esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "Per interventi straordinari del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività
  antincendi boschivi";  all'ultimo periodo sono soppresse le
  parole:  "e successivi";
          dopo il comma 1, è inserito il seguente:
          "1-bis.  Per le esigenze del Corpo forestale dello
  Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata
  la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999,
  2000 e 2001.  Al relativo onere si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero per le politiche agricole";
          al comma 3, dopo le parole:  "sono reperite"
  sono inserite le seguenti:  "direttamente o anche"  ed
  è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il Centro
  polifunzionale di protezione civile può essere utilizzato per
  l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi
  proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato
  per essere riassegnati al fondo per la protezione civile";
          al comma 7, le parole:  "nonché quelli"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "nonché a quelli"  e dopo le
  parole:  "legge 8 agosto 1985, n. 424,"  sono inserite le
  seguenti:  "il cui ammortamento risulta scaduto";
 
                              Pag. 22
 
        al comma 8, dopo le parole:  "per l'anno
  finanziario 1999"  è soppressa la parola:  "e"  e dopo
  le parole:  "all'unità previsionale di base 6.2.1.2"  sono
  inserite le seguenti:  "fondo per la protezione civile,";
          dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
          "8-bis.  Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 24
  febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
            "4.  I versamenti di fondi effettuati a
  qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni
  pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile
  confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato
  di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
  riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per
  la protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione
  della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica"".
        All'articolo 9:
        la rubrica è sostituita dalla seguente:  "Modifiche
  al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di
  rischio idrogeologico";
          al comma 1, capoverso 1, le parole da:  "e la
  perimetrazione"  fino alla fine del capoverso sono
  sostituite dalle seguenti:  "delle aree a rischio
  idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a
  misure di salvaguardia, nonché le misure medesime";
          al comma 2, capoverso 1- bis,  al primo periodo,
  le parole:  "30 settembre 1999"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "31 ottobre 1999"  e le parole:  "piani
  stralcio di bacino"  sono sostituite dalle seguenti:
  "piani straordinari";  al secondo periodo, le parole:
  "piani stralcio"  sono sostituite dalle seguenti:
  "piani straordinari";  il terzo periodo è sostituito dal
  seguente:  "I piani straordinari contengono in particolare
  l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
  idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e
  per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio
  ambientale e culturale";  al quinto periodo, le parole:
  "30 settembre 1999"  sono sostituite dalle seguenti:  "31
  ottobre 1999";  al settimo periodo, la parola:
  "Ministero"  è sostituita dalla seguente:  "Ministro";
  è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "I piani
  straordinari approvati possono essere integrati e modificati
  con le stesse modalità di cui al presente comma, in
  particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini
  della messa in sicurezza delle aree interessate";
          dopo il comma 2 è inserito il seguente:
          "2-bis.  I piani straordinari di cui al comma
  1- bis  dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998,
  n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
  1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
  sono predisposti tenendo conto delle perimetrazioni effettuate
  ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto";
 
                              Pag. 23
 
        al comma 3, le parole:  "piani stralcio"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "piani straordinari";
          dopo il comma 3 è inserito il seguente:
          "3-bis.  All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno
  1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
  agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2- bis,  è inserito il
  seguente:
            "2-ter.  Per la realizzazione degli interventi
  previsti dai piani straordinari di cui al comma 1- bis  il
  Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di
  spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui
  all'articolo 8, comma 2"";
          il comma 4 è soppresso;
          al comma 5, dopo le parole:  "Il secondo"  sono
  inserite le seguenti:  "ed il terzo"  e le parole:  "è
  sostituito"  sono sostituite dalle seguenti:  "sono
  sostituiti";
          dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
          "6-bis.  Il comma 4- bis  dell'articolo 2 del
  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
  dal seguente:
            "4-bis.  Ai fini dell'ammissione ai concorsi a
  posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i
  servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28,
  comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già
  espletati alla data di entrata in vigore della presente
  disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio
  prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi
  dell'articolo 14- bis,  comma 1, lettera  b),  del
  decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, introdotto
  dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
  convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104"".
          Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
          "Art. 9- bis.  (Atto di indirizzo e coordinamento).
  1.  Su proposta del Comitato dei Ministri di cui
  all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
  successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato
  o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri 29 settembre 1998, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n.3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di
  indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri
  relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
  del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180".
 
DATA=990617 FASCID=DDL13-6028-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=6028 TOTPAG=0035 TOTDOC=0023 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= FDC PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0023 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=602800A00 FASCIDC=13DDL6028 A SORTNAV=0602800A000 00000 ZZDDLC6028A NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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