| All'articolo 1:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "In dette ordinanze sono, altresì, adottate le
disposizioni e fissati i termini per il completamento degli
accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione
dei territori interessati dal sisma.";
al comma 2, al primo periodo, le parole da:
"dalla data di entrata in vigore" fino a: "il programma
finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal termine fissato per il completamento degli
accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con
deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi
finanziari"; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ivi compresi gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero
per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici
verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei
territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per
i quali non sono stati concessi altri contributi"; al terzo
periodo, dopo la parola: "Basilicata" sono inserite le
seguenti: ", sulla base degli accertamenti tecnici e dei
criteri di intervento di cui al comma 1, " e le parole:
"sulla base delle disponibilità di cui all'articolo" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando fino ad un importo
di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai
sensi dell'articolo".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "30 marzo 1998, n. 61,"
sono inserite le seguenti: "e successive
modificazioni,";
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole:
"delle disponibilità" sono inserite le seguenti:
"derivanti dai mutui";
al comma 4, dopo le parole: "30 marzo 1998, n.
61," sono inserite le seguenti: "e successive
modificazioni,"; le parole: "in funzione alle esigenze"
sono sostituite dalle seguenti: "in funzione delle
esigenze" e le parole: "citato decreto-legge n. 6 del
1998" sono sostituite dalle seguenti: "decreto-legge n.
6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61
del 1998, e successive modificazioni".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2- bis. (Disposizioni sul servizio di leva e
sul servizio civile sostitutivo). - 1. I soggetti
interessati al servizio militare o al servizio civile
Pag. 12
relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del
9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria
e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma
1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in
servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle
regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla
realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le
conseguenze del sisma.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare,
con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio
civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da
parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle
organizzazioni di volontariato che operino nei territori
interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino
domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni
principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a
seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda,
dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile
e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato".
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma
3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati
con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31
dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità
finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa
data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31
dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità
finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di
agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per
queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".
2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:
"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5
sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di
proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il
Pag. 13
danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre
1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti
reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si
sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi
spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non
esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo
diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini
fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal
mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli
interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno
beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle
provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite,
maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del
bilancio dello Stato".
2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo
4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26
settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si è
verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata
il 26 settembre 1997".
2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4
del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto il
seguente:
"5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo
spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di
alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime
dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al
patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi
sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile
acquistato"";
al comma 3, dopo le parole: "n. 6 del 1998,",
sono inserite le seguenti: "convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, ";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Dopo il comma 6- bis dell'articolo 5
del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i
seguenti:
"6-ter. I contratti di locazione relativi ad
immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui
all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei
comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere
lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse
all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di
cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi
sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e
riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento
del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo
disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità
non è computato ai fini del calcolo della durata della
Pag. 14
locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un
tasso non superiore all'interesse legale sul capitale
impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le
indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia
percepito o che successivamente venga a percepire per le opere
eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state
ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni
dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno
del mese successivo al ricevimento della richiesta.
6-quater. Allo scopo di favorire il
trasferimento delle attività commerciali, artigianali,
turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni
delle regioni Umbria e Marche, che devono essere
temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione
di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime
attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere
stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28
della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad
uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei
anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di
due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica
l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista
dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978".
3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero per i beni e le attività culturali
provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e
dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1^ ottobre
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tal fine è
autorizzata, nel limite massimo del tre per cento degli
stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle
complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4,
l'applicazione delle misure di potenziamento previste
dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie
al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle
attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi
temporanei da altre soprintendenze".
3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto il seguente:
"1-bis. I periodi di percezione dell'indennità
pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del
15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa
Pag. 15
utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere,
pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai
mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a
versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla
base di specifica richiesta da parte dello stesso
Istituto".
3-quinquies. Dopo il comma 6- novies
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i
seguenti:
"6-decies. In favore del consorzio della
bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 1- bis del decreto-legge 27 ottobre 1997,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per
l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo
conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo
articolo 1- bis.
6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni
Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati,
fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di
bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli
edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei
contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza
sindacale di sgombero dell'edificio.
6-duodecies. In favore del consorzio della
bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6- undecies, è disposta l'erogazione da parte
delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente
di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli
anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di
bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei
predetti anni".
3-sexies. I contributi di cui al comma
3- quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e Marche
in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a
lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per
l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo
50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
3-septies. Il primo periodo del comma 14
dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito
dal seguente:
"14. Per le attività previste dal presente
decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un
periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici
attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e
assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo
determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi
per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato,
Pag. 16
nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché
ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n.
468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società
e di cooperative di produzione e lavoro".
3-octies. Per le finalità di cui al comma 14
dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4
per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente
ridotte le medesime disponibilità. Le regioni provvedono a
ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto
sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche
delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al
comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese
di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori
di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.
3-novies. All'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola "Parma," è inserita
la seguente "Piacenza,".
3-decies. Al comma 1 dell'articolo 1- ter
del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come
modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6
del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31
dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000".
3-undecies. Ai fini della concessione delle
provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive
modificazioni, non costituiscono cause di decadenza
l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se
perfezionata prima del completamento degli interventi di
ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività
produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad
esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel
caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.
3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi
di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono,
garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci,
deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
al comma 5, le parole: "30 gennaio 1998, n. 6, è
prorogato al 20 luglio 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre
2000";
Pag. 17
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il termine di cui al comma 1
dell'articolo 5- ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo
23, comma 6- quater, del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è
differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla
presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro
delle finanze 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1^ ottobre
1998".
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3- bis. (Agevolazioni fiscali). 1. Le
domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di
recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi
sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e
successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1,
del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a
decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere
complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per
le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione
Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in
lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante
corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilità
complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria
e Marche ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni
Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'articolo 4 del
presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi
importi all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 3- ter. (Interventi a favore dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania). 1. I contributi concessi a
favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del
29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per
gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili,
anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli
enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli
stessi utilizzati per fini istituzionali.
Art. 3- quater. (Deroghe a norme tecniche per
costruzioni in zone sismiche). 1. Al fine di garantire il
recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei
comparti urbani interessati, per gli interventi di
ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni
interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del
comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre
Pag. 18
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre
deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.
2. Per gli interventi di ricostruzione,
riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli
edifici ricadenti nei territori della regione siciliana,
distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del
giugno 1981, di cui alla legge 26 settembre 1981, n. 536, e
del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433,
nonché per gli interventi di recupero e consolidamento con
miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri
storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di
piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del
rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione
siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai
punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere
espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla
quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli
enti locali interessati".
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: "per i medesimi anni" sono
sostituite dalle seguenti: "per il medesimo anno".
All'articolo 5:
nella rubrica le parole: "e Toscana" sono
sostituite dalle seguenti: ", Toscana e Piemonte".
al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed
al completamento degli interventi strutturali di emergenza già
avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana,
in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonché nei territori delle
province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali
del maggio 1999, e a completare il programma di interventi
sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui
all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 82 del 15 aprile 1998";
Pag. 19
al comma 3, le parole: "e Toscana attuano,"
sono sostituite dalle seguenti: ", Toscana e Piemonte
attuano, anche attraverso gli enti locali interessati," e
dopo le parole: "4 febbraio 1992, n. 225" sono inserite
le seguenti: ", e nell'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni";
al comma 4, le parole: "citato decreto-legge n. 6
del 1998" sono sistituite dalle seguenti: "decreto-legge
n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
61 del 1998, e successive modificazioni";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli
interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici
delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente
danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie
per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche previsti dalla normativa
vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7".
All'articolo 6:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A favore dei soggetti privati e delle attività
produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità
di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2,
3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive
modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle
ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui
agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo
4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e
successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle
risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche
a favore del personale militare avente sede operativa nei
comuni danneggiati";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle aree direttamente investite dalle
calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999
nelle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
Toscana è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed
immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente
danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità
totale, nonché realizzare nuovi insediamenti anche produttivi.
Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del
30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e
perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico
interessate dalle predette calamità. Se le regioni non
provvedono entro tale termine, l'individuazione e la
perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile e con il
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Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di
quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima
alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio
idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla
realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di
messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente
riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della
regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6
maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio
idrogeologico è effettuata, sempre entro il 30 settembre 1999,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b),
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle
aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati
provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la
provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli
edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente
distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La
deliberazione del comune e la relativa intesa con
l'amministrazione regionale o con l'amministrazione
provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli
strumenti urbanistici vigenti ed altresì dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere
previste. La superficie delle aree per la ricostruzione,
nonché i parametri e gli indici edificatori per esse
stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità
delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire
come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le
predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici
edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di
adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle
norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite
espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente
cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da
ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione,
maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate.
Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i
relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è
acquisita al patrimonio indisponibile del comune";
al comma 5, al primo periodo, dopo la parola:
"edilizie," sono inserite le seguenti: "o di tutela
paesistico-ambientale,"; dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: "Nel caso sia stata presentata richiesta di
sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione
dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale
provvedimento di sanatoria";
al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "Per l'erogazione dei contributi le regioni
possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente
competenti".
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All'articolo 7:
al comma 2, dopo le parole: "lire 304 miliardi"
sono inserite le seguenti: "per l'anno 1999";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Per l'attuazione degli interventi di
cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15
miliardi per l'anno 2000 e di lire 45 miliardi per l'anno 2001
in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi
per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 in
favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri".
All'articolo 8:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "Per
esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi" sono
sostituite dalle seguenti: "Per interventi straordinari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività
antincendi boschivi"; all'ultimo periodo sono soppresse le
parole: "e successivi";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello
Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata
la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole";
al comma 3, dopo le parole: "sono reperite"
sono inserite le seguenti: "direttamente o anche" ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Centro
polifunzionale di protezione civile può essere utilizzato per
l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi
proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato
per essere riassegnati al fondo per la protezione civile";
al comma 7, le parole: "nonché quelli" sono
sostituite dalle seguenti: "nonché a quelli" e dopo le
parole: "legge 8 agosto 1985, n. 424," sono inserite le
seguenti: "il cui ammortamento risulta scaduto";
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al comma 8, dopo le parole: "per l'anno
finanziario 1999" è soppressa la parola: "e" e dopo
le parole: "all'unità previsionale di base 6.2.1.2" sono
inserite le seguenti: "fondo per la protezione civile,";
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
"4. I versamenti di fondi effettuati a
qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni
pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile
confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per
la protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica"".
All'articolo 9:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modifiche
al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di
rischio idrogeologico";
al comma 1, capoverso 1, le parole da: "e la
perimetrazione" fino alla fine del capoverso sono
sostituite dalle seguenti: "delle aree a rischio
idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia, nonché le misure medesime";
al comma 2, capoverso 1- bis, al primo periodo,
le parole: "30 settembre 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 1999" e le parole: "piani
stralcio di bacino" sono sostituite dalle seguenti:
"piani straordinari"; al secondo periodo, le parole:
"piani stralcio" sono sostituite dalle seguenti:
"piani straordinari"; il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "I piani straordinari contengono in particolare
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e
per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio
ambientale e culturale"; al quinto periodo, le parole:
"30 settembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 1999"; al settimo periodo, la parola:
"Ministero" è sostituita dalla seguente: "Ministro";
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I piani
straordinari approvati possono essere integrati e modificati
con le stesse modalità di cui al presente comma, in
particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini
della messa in sicurezza delle aree interessate";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I piani straordinari di cui al comma
1- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
sono predisposti tenendo conto delle perimetrazioni effettuate
ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto";
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al comma 3, le parole: "piani stralcio" sono
sostituite dalle seguenti: "piani straordinari";
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2- bis, è inserito il
seguente:
"2-ter. Per la realizzazione degli interventi
previsti dai piani straordinari di cui al comma 1- bis il
Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di
spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 8, comma 2"";
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, dopo le parole: "Il secondo" sono
inserite le seguenti: "ed il terzo" e le parole: "è
sostituito" sono sostituite dalle seguenti: "sono
sostituiti";
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il comma 4- bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
dal seguente:
"4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a
posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28,
comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già
espletati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio
prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi
dell'articolo 14- bis, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, introdotto
dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104"".
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
"Art. 9- bis. (Atto di indirizzo e coordinamento).
1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui
all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato
o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di
indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri
relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180".
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