| (Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata,
Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre
1998).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte
a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal
sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con
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ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze
sono, altresì, adottate le disposizioni per il completamento
degli accertamenti tecnici. I presidenti delle regioni
Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi
dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli
interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle
risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine
della durata dello stato di emergenza
2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base
dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1,
definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto secondo criteri omogenei,
concordati tra le regioni stesse su deliberazione delle
rispettive Giunte, il programma finanziario di utilizzazione
delle disponibilità di cui all'articolo 4. Nel programma
vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei
nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano
totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attività
produttive, il recupero della funzionalità delle strutture e
infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il
completamento del piano degli interventi sui dissesti
idrogeologici già avviati. La regione Basilicata provvede,
altresì, a redigere ed attuare, sulla base delle disponibilità
di cui all'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per
i territori delle province di Matera e Potenza interessati
dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.
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