| (Disciplina degli interventi).
1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui
all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61, relative alla individuazione dei criteri
tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di
recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri
storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il
40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore
dei privati, con priorità per le abitazioni principali
totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili,
agli interventi per la ripresa delle attività produttive,
nonché agli interventi per il recupero della funzionalità
delle strutture ed infrastrutture pubbliche.
2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9
settembre 1998 è concesso dal Ministero dell'interno un
contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento
nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40
per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni
totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento,
al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni.
Le risorse sono costituite dal contributo ordinario,
consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta
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comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere,
valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle
disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni
provvedono a versare direttamente i contributi agli enti
locali interessati sulla base di apposita tabella di
ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.
3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del
Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti
per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e
della Calabria sono autorizzati, sulla base di una
ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attività
culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea
degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio
d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi
nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a
decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per
l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente
alla contabilità speciale intestata agli stessi
soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali
privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre
concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai
sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto
dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come
modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n.
352.
4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di
semplificazione ed accelerazione delle procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
nonché, di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, in funzione alle esigenze
operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresì, stabiliti
i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno subito per
effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo
pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture
delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e
le attività culturali, in analogia con quanto disposto dagli
articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del citato decreto-legge
n. 6 del 1998, nel limite del 2 per cento dei rispettivi
stanziamenti.
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