| (Norma di copertura).
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a
contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il
Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed
esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla
normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali,
rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione
Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione
Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la
regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione
Toscana, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonché a
lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere
dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a
complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33
miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All'onere di lire 304 miliardi per gli interventi di
cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte
con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
per l'anno 1999, nell'ambito dell'unità previsionale di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
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Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
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