| (Istituzione di una rete di centri pubblici
uro-andrologici).
1. La regione fissa con proprie leggi i criteri per
l'istituzione di una apposita rete di centri pubblici per le
finalità di cui all'articolo 1, prevedendo l'introduzione, nei
consultori familiari, di uno specialista uro-andrologo allo
scopo di fornire una consulenza completa alla coppia infertile
e, nelle unità operative di urologi, di una sezione dedicata
alla prevenzione delle malattie di cui al medesimo articolo
1.
2. La rete di centri pubblici regionali di cui al comma 1
può servirsi di strutture esistenti quali consultori
familiari, unità operative di urologia ospedaliera o
universitarie, o dei distretti di base previsti dalla legge 30
novembre 1998, n. 419.
3. I centri di prevenzione, di diagnosi e di cura devono
essere due per ogni provincia, articolati in distretto e
consultorio di primo livello, ed unità operative di secondo
livello.
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