| (Modifica dei corsi delle scuole
di specializzazione in urologia).
1. I Ministri della sanità e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, entro un anno dalla data
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di entrata in vigore della presente legge, provvedono, con
proprio decreto, all'adeguamento del corso in urologia presso
la scuola di specializzazione, istituendo, per gli ultimi due
anni, un indirizzo biennale in andrologia, per la formazione
dell'uro-andrologo.
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