| (Disposizioni in favore
del settore turistico).
1 Allo scopo di fare fronte alle gravi conseguenze
economiche nel settore turistico degli eventi calamitosi del 3
febbraio 1999, in favore dei titolari di imprese turistiche
ubicate nei comuni di Limone sul Garda, in provincia di
Brescia, e di Riva del Garda, in provincia di Trento, è
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un apposito
fondo, con dotazione ammontante a 1 miliardo di lire per
l'anno 1999, per la concessione di un contributo a fronte dei
danni subiti da beni immobili e mobili e per la ripresa
dell'attività produttiva, nel limite massimo di lire 30
milioni per ciascuna impresa.
2. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma
1 sono presentate alle prefetture di Brescia e di Trento entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di un apposito decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che stabilisce modalità e procedure per la
concessione e l'erogazione della provvidenza di cui al
medesimo comma 1, ripartendo i contributi fra gli aventi
diritto, previa predisposizione di una graduatoria che tenga
conto dell'entità dei danni subiti da ciascuna impresa, della
rilevanza della rispettiva attività nelle realtà comunali
Pag. 6
interessate e del conseguente mantenimento dei relativi
livelli produttivi e occupazionali.
3. Allo scopo di arginare la grave flessione dei flussi di
visitatori nei comuni di cui al comma 1 a seguito degli eventi
calamitosi del 3 febbraio 1999, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è autorizzato a concedere un
contributo di lire 2 miliardi per l'anno 1999 all'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'elaborazione e
l'esecuzione di un piano di promozione specifico a sostegno
dell'offerta turistica dell'area, da concertare con le regioni
interessate.
| |