| (Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno).
1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli
interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7
Pag. 7
aprile 1995, n.104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al
completamento delle attività progettuali e comunque non oltre
le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a
progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.
2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso
finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da
revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai
Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive
modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad
appositi capitoli dei medesimi Ministeri.
| |