Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70712
DDL6035-0002
Progetto di legge Camera n. 6035 - testo presentato - (DDL13-6035)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6035. TESTIPDL
...C6035.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6035 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nella normativa vigente si
  verifica una grave disparità di trattamento nei riguardi degli
  assistenti sociali che operano nel Servizio sanitario
  nazionale (SSN) rispetto a quelli operanti presso la restante
  pubblica amministrazione; infatti gli assistenti sociali e le
  organizzazioni professionali, in particolare il Sindacato
  unitario nazionale assistenti sociali (SUNAS), rappresentano
  la loro penalizzante condizione giuridica e operativa nei
  servizi sanitari.
     E' necessario risalire al decreto del Presidente della
  Repubblica n. 761 del 1979 (recante norme sullo stato
  giuridico del personale delle unità sanitarie locali) che
  inquadrava gli "assistenti sociali collaboratori" al VI
  livello e gli "assistenti sociali coordinatori" al VII livello
  (se con otto anni di anzianità al 31 dicembre 1979) e al
  successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 821 del
  1984, che ha stabilito le competenze operative dell'assistente
  sociale collaboratore e dell'assistente sociale coordinatore
  sancendo la necessità della compresenza delle due figure nei
  posti di lavoro.
     Nel SSN finora non si è provveduto a mettere in atto
  procedure di progressione e/o di equilibrio tra le due
  posizioni; i rinnovi contrattuali non hanno nel tempo, finora,
  attribuito alla figura dell'assistente sociale riconoscimenti
  ed emolumenti, per cui ne è conseguita una sorta di
  cristallizzazione che ha lasciato la maggior parte degli
 
                               Pag. 2
 
  assistenti sociali costretta da oltre vent'anni nella medesima
  collocazione iniziale, anche se le funzioni svolte sono da
  assimilare quanto meno a quelle del profilo di coordinatore,
  previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.
  821 del 1984.
     In tutti i comparti, tranne la sanità, già dal 1990 è
  stato soppresso il profilo e anche la posizione iniziale (VI
  livello): a seguito di ciò gli assistenti sociali sono stati
  ricollocati al profilo iniziale di VII livello.  Dalle
  difformità di trattamento discende altresì una difficoltà di
  "mobilità" degli assistenti sociali tra i vari comparti che
  sta producendo non solo una situazione di disagio per questa
  evidente condizione di disparità, ma anche un contenzioso in
  atto visto che le istanze di mobilità degli assistenti sociali
  della sanità verso enti locali e Ministeri generalmente non
  vengono accolte proprio a causa di tale disomogeneità di
  trattamento.
     Anche se in occasione dei recenti rinnovi contrattuali
  sono state disapplicate le "vecchie" normative e previsti
  nuovi sistemi di classificazione del personale, nonostante nel
  comparto sanità siano stati acquisiti alcuni cambiamenti
  favorevoli, la posizione di accesso degli assistenti sociali
  risulta tuttavia diversa e inferiore a quella della restante
  pubblica amministrazione: su questo particolare aspetto il
  sindacato professionale, nel dichiarare la decisa opposizione
  a tale discriminazione, va sollecitando una definitiva
  soluzione.
     Nell'ultimo decennio gli assistenti sociali hanno
  ottenuto, svolgendo un ruolo attivo e promozionale, importanti
  acquisizioni legislative: il decreto del Presidente della
  Repubblica n. 14 del 1987 (valore giuridico del titolo di
  studio), il decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 118 del 23 maggio 1994
  (diploma universitario in servizio sociale), la legge n. 84
  del 1993 (ordinamento professionale).
     La complessa situazione esposta non appare pertanto
  coerente con la necessaria osservanza della legge n. 84 del
  1993 che sancisce il profilo professionale, i requisiti e le
  competenze degli assistenti sociali.
     La lunga discriminante penalizzazione degli assistenti
  sociali della sanità non può non essere considerata in
  correlazione con i risvolti di valutazione della valenza
  sociale delle problematiche riferite al tema dell'integrazione
  socio-sanitaria, nonché con le costose tendenze verso la
  "sanitarizzazione" del sociale.
     La realizzazione degli obiettivi della integrazione
  socio-sanitaria, il Piano sanitario nazionale 1998-2001, e con
  essi gli enunciati del decreto legislativo  in itinere
  recante norme per la razionalizzazione del SSN non possono non
  fondarsi, tra l'altro, se non su criteri di omogeneità per
  l'apprezzamento dei requisiti di accesso e di progressione al
  lavoro nella pubblica amministrazione di questi
  professionisti, così come non si può prescindere dal trovare
  soluzione a questo ormai annoso problema secondo princìpi e
  obiettivi di equità.
     Al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi
  della integrazione socio-sanitaria di cui alla legge delega n.
  419 del 1998 e al Piano sanitario nazionale, e di dare
  coerente attuazione alla legge n. 84 del 1993, definendo
  criteri omogenei di valutazione per l'accesso al lavoro nella
  pubblica amministrazione per superare l'evidente sperequazione
  da tempo in atto per gli assistenti sociali del SSN e la
  conseguente difficoltà di mobilità tra i diversi ambiti
  lavorativi, si presenta la proposta di legge, della quale si
  auspica la rapida approvazione.
 
DATA=990518 FASCID=DDL13-6035 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6035 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=067 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=603500 00 FASCIDC=13DDL6035 SORTNAV=0603500 000 00000 ZZDDLC6035 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati