| 1. La posizione degli assistenti sociali impegnati in
servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), in
possesso dei titoli e requisiti previsti dalla legge 23 marzo
1993, n. 84, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1987, n. 14, è equiparata alla medesima posizione di
accesso e di carriera prevista dalla legislazione vigente per
gli assistenti sociali impegnati in servizi e in strutture
dello Stato e del parastato, delle università e degli enti
locali.
2. La posizione di accesso degli assistenti sociali della
pubblica amministrazione è equipollente alla posizione
iniziale della carriera direttiva in conformità all'articolo
41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in
attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
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