| 1. In sede di prima attuazione della presente legge,
l'equiparazione di cui all'articolo 1, comma 1, è disposta,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima, a domanda e senza ulteriore aggravio di spesa per le
aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi delle disposizioni della presente legge.
2. In sede di prima attuazione della presente legge e
comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore
della medesima, nei concorsi e nelle selezioni per l'accesso
alla qualifica di dirigente, è ammessa una riserva del 33 per
cento dei posti disponibili per gli assistenti sociali con i
titoli e i requisiti previsti dalla legge 23 gennaio 1993, n.
84, e con nove anni di anzianità ed esperienze di servizio. I
posti riservati sono attribuiti attraverso concorso ovvero
tramite selezione di titoli professionali integrata da
colloquio vertente su materia di cultura generale, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
| |